Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
20.03.2008 - tributi

DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36% – PAGAMENTO DI ACCONTI PER L’ACQUISTO DI BOX PERTINENZIALI – OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE

(Risoluzione Agenzia Entrate, n.38E del 8/2/2008)

In assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile, i contribuenti non possono essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.
Nella fattispecie, i contribuenti hanno provveduto a pagare con bonifici bancari le spese relative alla realizzazione dei box auto pertinenziali prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un preliminare d’acquisto registrato.
Al momento in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico, i contribuenti non risultavano, dunque, proprietari o promissari acquirenti del box né dell’immobile abitativo.
La circostanza che l’atto d’acquisto sia stato stipulato nello stesso periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese con bonifico, non è sufficiente a giustificare la mancata stipula (e registrazione) di un preliminare d’acquisto, necessario per poter riscontrare l’effettiva sussistenza – al momento del pagamento – del vincolo pertinenziale richiesto dalla norma agevolativa in discussione.
Ne consegue che i contribuenti – in assenza di un preliminare di vendita regolarmente registrato da cui risulti la destinazione funzionale del box a servizio dell’immobile – non possano essere ammessi a beneficiare della detrazione d’imposta del 36%, di cui all’art. 1, legge n. 449/1997, per la parte di spesa relativa alla realizzazione dei box.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941