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20.03.2008 - tributi

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE

DETRAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE
(DM Ministero economia e finanze del 11/2/2008)

In attuazione della Finanziaria 2008 (art. 1, comma 9, legge n. 244/2007), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di fruizione della detrazione spettante per canoni di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale.
Il decreto definisce anche le modalità di attribuzione della detrazione che sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e per redditi da lavoro.
La disposizione ha effetto retroattivo applicandosi dall’anno 2007.
In particolare, la parte di detrazione che non  trova capienza nell’imposta lorda è determinata nella dichiarazione dei redditi (modello UNICO-PF ovvero modello 730) – già a partire da quella presentata nell’anno 2008 – e può essere utilizzata in compensazione nel modello F24  o – a scelta del contribuente – riportata a nuovo per computarla in diminuzione dell’IRPEF relativa al periodo d’imposta successivo ovvero chiesta a rimborso.
A decorrere dal periodo d’imposta 2008, la detrazione per canoni di locazione spettante ai lavoratori dipendenti, compresa la parte incapiente, è riconosciuta dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio.


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