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24.07.2008 - urbanistica

DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA

DIVIETO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN SANATORIA
(a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Prima dell’entrata in vigore del Codice Urbani era assolutamente prevalente l’orientamento incline a riconoscere la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica dell’intervento anche successivamente alla sua realizzazione, al fine del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria”.
L’articolo 146, comma 12, del Codice Urbani ha però stabilito che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciato in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, dell’intervento.
Il successivo articolo 167 disponeva, diversamente che “in caso di violazione ……..il trasgressore è tenuto, secondo che l’autorità amministrativa preposta ritenga più opportuno nell’interesse della protezione dei beni paesaggistici, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”.
Inoltre, l’articolo 159, che disciplinava il regime transitorio, non conteneva alcun richiamo al comma 12 dell’articolo 146 e dunque al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “in sanatoria”.
E’ apparso a molti che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “postuma” fosse ancora possibile nel periodo transitorio di applicazione dell’articolo 159. Altri hanno ritenuto che, ai sensi dell’articolo 167, quando anche non fosse possibile ottenere il rilascio di una vera e propria autorizzazione paesaggistica in sanatoria, doveva ritenersi comunque possibile ottenere, sussistendone i presupposti, un accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere onde evitare l’applicazione delle misure ripristinatorie, assoggettandosi invece alla sanzione pecuniaria prevista, come sanzione alternativa, dall’articolo 167.
L’Ufficio legislativo del Ministero, con nota del 22 giugno 2004, aveva espresso un orientamento interpretativo, precisando che il divieto era immediatamente operativo (principio ribadito anche dalla Circolare interpretativa del 19 luglio 2004) sostenendo che l’articolo 159 conteneva solo previsioni strettamente procedurali.
A questa pronuncia si è contrapposto il parere di chi ha sostenuto che le previsioni contenute nell’articolo 159 avevano natura sostanziale e non soltanto procedimentale, obiettando che la norma, così come interpretata dal Ministero, avrebbe dovuto intendersi anticostituzionale per eccesso di delega, in quanto l’articolo 10 della legge n. 137 del 2002 (legge delega) vietava, nell’aggiornamento della regolamentazione degli strumenti di protezione dei beni architettonici, la determinazione di ulteriori restrizioni alla proprietà privata.
La soluzione interpretativa contestata dalla predetta nota ministeriale, plausibile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 157/2006, è stata superata da tale decreto correttivo. Infatti il D.Lgs. 157/06 ha introdotto nell’articolo 159 un espresso richiamo al divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria contenuta nell’articolo 146.
Inoltre, modificando l’articolo 167 ha tassativamente indicato le ipotesi di interventi abusivi minori per i quali è ammessa la possibilità di fare accertare la compatibilità paesaggistica degli interventi effettuati senza la preventiva autorizzazione, onde evitare di incorrere in una sanzione demolitoria (lavori che non hanno determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ecc.)
Pertanto, è certo che, dopo l’entrata in vigore del primo decreto correttivo n.157/2006, per le opere eseguite in assenza di previa autorizzazione paesaggistica la sanzione della demolizione è sempre dovuta, con la sola eccezione delle ipotesi minori tassativamente contemplate nell’articolo 167, comma 4.
Peraltro, anche per dette ipotesi minori l’accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, che preclude all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria, è condizionata all’ottenimento del favorevole parere vincolante della Soprintendenza.


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