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02.01.2008 - lavoro

FINANZIARIA 2007 – LIBRI MATRICOLA “MULTIPLI” – MODALITA’ DI RIUNIFICAZIONE -. NOTA DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA DELL’ INAIL

FINANZIARIA 2007 – LIBRI MATRICOLA “MULTIPLI” – MODALITA’ DI RIUNIFICAZIONE – NOTA DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA DELL’INAIL

La Direzione Regionale per la Lombardia dell’Inail, con nota del 22 novembre 2007, ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità da seguire per la riunificazione dei libri matricola “multipli” in uno dei libri matricola già in uso in modo da avere un solo libro matricola unico per tutti i lavoratori alle dipendenze.
Il problema affrontato dalla Direzione Regionale dell’Inail si è posto con maggiore intensità nel corso del corrente anno 2007 dopo che la Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha sensibilmente inasprito le sanzioni per la violazione degli obblighi di omessa istituzione e omessa esibizione dei libri paga e matricola (cfr. Not. 4/2007 e Suppl.1 al Not. 5/2007).
Nel ricapitolare la normativa in materia il Ministero del Lavoro in più occasioni ha ribadito il criterio generale dell’unicità del libro matricola e del libro paga. Tale criterio è stato inoltre confermato dalla giurisprudenza (cfr. Not. n. 11/2007).
La Direzione Regionale dell’Inail ha approfondito, con la nota in commento, solo la modalità di riunificazione consistente nell’utilizzare come unico libro uno dei libri matricola già utilizzati.
In tale ipotesi per far diventare unico aziendale uno dei libri matricola già in uso, a parere dell’Inail, si dovrà:
– trascrivere su quest’ultimo i dati matricolari dei dipendenti ancora in forza presenti sugli altri libri che si stanno per unificare;
– assegnare loro un nuovo numero di matricola che dovrà essere successivo all’ultimo in precedenza già utilizzato;
– creare un aggancio tra il nuovo ed il vecchio numero di matricola ai fini degli eventuali controlli ispettivi;
– la data di assunzione da indicare per i lavoratori trascritti sarà la data di riunificazione dei libri matricola “multipli”. Tale accorgimento, si rende necessario a detta dell’Inail, al fine di garantire l’ordine cronologico delle registrazioni a libro matricola, secondo quanto previsto dall’art. 20 del D.P.R. n. 1124/1965. La possibilità di controllare la “storia” matricolare di ciascun dipendente è assicurata per mezzo dell’aggancio creato, dai vecchi libri matricola che devono essere conservati per almeno dieci anni come previsto dalla legge.
Peraltro, come affermato nella stessa nota, poiché in materia nessuna direttiva o istruzione è stata impartita dal Ministero del Lavoro, deve ritenersi valida qualsiasi procedura di riunificazione adottata dalle imprese che rispetti le disposizioni normative in vigore. Pertanto, seppure la Direzione Regionale al riguardo faccia solo un breve cenno, si ritiene possibile procedere alla riunificazione anche mediante l’istituzione di un nuovo libro matricola, ovviamente vidimato dall’Inail, in cui siano riportati tutti i lavoratori ancora in forza nell’impresa al momento della istituzione del nuovo libro e riportando, oltre al nuovo numero di matricola, anche quello precedentemente assegnato e indicando la reale data di assunzione di ciascun dipendente.


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