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29.05.2008 - tributi

IVA – REVERSE CHARGE – ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CODICE ATECO – ATTIVITA’ EFFETTIVAMENTE SVOLTA. .

IVA – REVERSE CHARGE – ACQUISIZIONE DI UN NUOVO CODICE ATECO – ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTA
(Risoluzione n. 173/E del 24/4/08)

La circostanza che, in corso di esecuzione del contratto di subappalto, la società appaltatrice acquisisca un nuovo codice attività non è di per sé decisiva ai fini dell’applicazione del reverse charge, essendo comunque necessario fare riferimento all’attività da questa effettivamente svolta. Se tale attività è riconducibile nel codice 45.21.1 (lavori generali di costruzione), compreso nella sezione F «Costruzioni» della tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 (ora sostituita dalla tabella ATECO 2007), le prestazioni rese nei suoi confronti dalla società incaricata, nella specie, della realizzazione di scavi per opere civili per la costruzione di una centrale termoelettrica, devono essere fatturate con il sistema dell’inversione contabile.
In caso contrario, le prestazioni devono essere assoggettate al regime IVA ordinario e, pertanto, devono essere applicate le previste sanzioni.
In conclusione, quindi, posto che la comunicazione di un nuovo codice attività non è rilevante ai fini di una diversa qualificazione dell’attività svolta dal soggetto appaltatore (in quanto restano valide le informazioni acquisite dalle parti al momento della stipula del contratto di subappalto), se – fin dalla stipula del contratto – non sussistevano le condizioni per l’applicazione del reverse charge, il subappaltatore deve provvedere ad emettere le note di addebito ai sensi dell’art. 26, D.P.R. n. 633/1972 e al pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, salva la possibilità di accedere al ravvedimento operoso.


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