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29.05.2008 - tributi

IVA REVERSE CHARGE – ATTIVITÀ PRINCIPALE NON RIENTRANTE NEL SETTORE EDILE. .

IVA REVERSE CHARGE – ATTIVITÀ PRINCIPALE NON RIENTRANTE NEL SETTORE EDILE
(Risoluzione n. 174/E del 24/4/08)

Nel caso di un contratto di subappalto avente ad oggetto la realizzazione di opere civili (quali vasche, basamenti, sottopassi, serbatoi, portineria), connesse al contratto di appalto principale stipulato per la costruzione di una centrale elettrica a turbogas, poiché tali attività sono classificate con codice 45.21.2 della sezione F «Costruzioni» della tabella ATECOFIN 2004 (corrispondente al codice 42.99.09 della tabella ATECO 2007), l’attività svolta dalla società – la cui attività principale è peraltro identificata nella sezione D – rientra comunque nel settore edile.
Quando anche la società a favore della quale sono rese le prestazioni, svolge un’attività classificata nella sezione F della Tabella ATECOFIN 2004, allora sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per l’applicazione dell’inversione contabile: quindi, se le attività considerate sono svolte nell’ambito di un contratto di subappalto ed entrambe le società operano nel settore edile, le prestazioni devono essere fatturate applicando il regime del reverse charge.


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