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01.04.2008 - urbanistica

L.R. N. 12/2005 – PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO – L.R. 14 MARZO 2008 N. 4

L.R. N. 12/2005 – PUBBLICATE LE MODIFICHE ALLA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO –  L.R. 14 MARZO 2008 N. 4

Si segnala la pubblicazione sul 1° Supplemento Straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008 della Legge Regionale 14 marzo 2008, n. 4 recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni alla LR 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio”.
La Legge Regionale in oggetto è entrata in vigore martedì 1° Aprile 2008 e apporta una serie di rilevanti modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 12/2005.
Si tratta dell’intervento più significativo sulla legge del governo del territorio dal momento che gli articoli sono ben 45 su 106.
Si segnalano di seguito gli aspetti di immediato interesse per il settore.

Edilizia residenziale pubblica
Diventa obbligatoria per alcuni comuni (che dovranno essere indicati dalla Giunta regionale con apposita delibera) l’individuazione, nell’ambito del piano dei servizi, di aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, quale servizio di interesse pubblico o generale, sulla base dei fabbisogni rilevati dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica. Tali comuni, in tutti gli strumenti di programmazione negoziata con previsione di destinazioni residenziali, assicurano la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata, anche esternamente all’ambito interessato (art. 1 lett. j che modifica l’art. 9 della L.R. n. 12/2005).
Una apposita norma transitoria prevede poi che nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica, sino all’approvazione del P.G.T., possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, una serie di interventi diretti all’attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l’edilizia convenzionata quali:
1) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente;
2) interventi di nuova costruzione nell’ambito di piani attuativi;
3) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi dal vigente piano regolatore generale, escluse le aree a verde e parcheggi, nei limiti dell’indice medio di zona per la destinazione residenziale.
Tali interventi, peraltro, sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell’intervento con l’assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative (art. 1 lett. kk che modifica l’art. 25 della L.R. n. 12/2005).

Procedura semplificata per il Piano di governo del territorio (P.G.T.) nei piccoli Comuni
Con l’introduzione dell’art. 10-bis vengono inserite disposizioni speciali per la pianificazione urbanistica nei comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti che potranno infatti accorpare in un unico atto, i tre attualmente obbligatori: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole (art. 1 lett. o che introduce l’art. 10 bis alla L.R. n. 12/2005). Per i comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti, ferma restando la possibilità per gli stessi di avvalersi della disciplina ordinaria, la Giunta regionale provvederà a definire con successivo atto i contenuti del P.G.T. differenziando la
disciplina in ragione dei diversi contesti territoriali e socio-economici (art. 1 lett. e che modifica l’art. 7 della L.R. n. 12/2005).

Registro dei diritti edificatori
In attuazione delle norme sulla compensazione e perequazione urbanistica viene prevista l’istituzione, a livello comunale, di un registro pubblico delle cessioni di diritti edificatori, le cui modalità operative saranno definite dalle singole amministrazioni comunali (art. 1 lett. q che modifica l’art. 11 della L.R. n. 12/2005). I comuni, inoltre, possono prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, bonus volumetrici – in misura non superiore al 15% della volumetria ammessa – anche per interventi di recupero delle aree degradate o ex industriali, nonché per quelli volti alla conservazione degli immobili di interesse storico-artistico (art. 1 lett. r che modifica l’art. 11 della L.R. n. 12/2005).

Denuncia di inizio attività e Permesso di costruire
In analogia con quanto stabilito per il permesso di costruire, viene previsto che i lavori oggetto di denuncia di inizio attività debbano essere iniziati entro un anno dalla data di efficacia della denuncia stessa – vale a dire decorsi trenta giorni dalla sua presentazione – ed ultimati entro tre anni dal loro effettivo inizio, quindi la DIA può avere efficacia quadriennale. L’interessato è tenuto inoltre a comunicare immediatamente all’amministrazione comunale la data di inizio e di fine dei lavori, secondo le modalità previste nel regolamento edilizio (art. 1 lett. tt che modifica l’art 42 della L.R. n. 12/2005).

Oneri di urbanizzazione
E’ stato introdotto un importante principio in base al quale l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista. Nel caso di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta del permesso di costruire, ovvero della denuncia di inizio attività siano presentate entro e non oltre trentasei mesi dalla data della approvazione medesima. (art. 1 lett. ss che modifica l’art. 38 della L.R. n. 12/2005).

Si pubblica in allegato il raffronto degli articoli di legge modificati dalla L.R. n. 4/2008 rispetto alla legge regionale previgente.
Non appena disponibile, sarà cura del Collegio pubblicare anche il testo della Legge per il governo del Territorio, L.R. 12/2005, coordinato con le modifiche intervenute.

Legge Regionale n.12/2005 – Raffronto con le modificazioni della L.R. n.4/2008


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