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29.05.2008 - urbanistica

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

MODIFICHE AL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008 sono stati pubblicati i Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 26 marzo che modificano nuovamente il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dopo le correzioni già apportate nel 2006 dai decreti legislativi n. 156 e 157.
Il Decreto Legislativo n. 62 riforma la parte II^ del Codice in materia di beni culturali, mentre il n. 63 riguarda la parte III^ relativa ai beni paesaggistici e al paesaggio.
I provvedimenti sono entrati in vigore lo scorso 24 aprile.
Si riepilogano di seguito le principali novità di interesse per il settore.

BENI PAESAGGISTICI E PAESAGGIO

Anche sulla scorta della sentenza 367/2007 della Corte Costituzionale che ha riconosciuto il paesaggio come valore primario ed il ruolo fondamentale dello Stato nella sua tutela, le modifiche sono volte principalmente a rafforzare:
– la posizione di supremazia della tutela del paesaggio sul governo del territorio e quindi dei piani paesaggistici sui piani territoriali ed urbanistici
– la partecipazione del Ministero dei beni culturali all’esercizio delle funzioni amministrative, sia pianificatorie, che autorizzato rie,  già attribuite alle Regioni.
Nel nuovo testo dell’art. 133 si afferma, tra l’altro, che il Ministero e le Regioni elaborano d’intesa le politiche per la conservazione e valorizzazione del paesaggio e cooperano per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti la pianificazione territoriale e la gestione dei conseguenti interventi, indirizzi ai quali devono conformarsi anche i piani urbanistici degli enti territoriali.

Immobili vincolati
Fra gli immobili e le aree che possono essere vincolati, sono ora inclusi anche i centri e nuclei storici. Si introducono inoltre elementi di sovrapposizione con la disciplina dei beni culturali perché possono essere vincolati anche immobili che presentino caratteri, oltre che di bellezza naturale, anche di “memoria storica”.
Potranno altresì essere oggetto di provvedimento di vincolo gli alberi monumentali.

Imposizione dei vincoli paesaggistici
In conformità a quanto già previsto dall’art. 82 del DPR 616/1977 e dal D.Lgs. 490/1999, anche il Ministero, come la Regione, può imporre vincoli paesaggistici su proposta motivata del soprintendente e previo parere della Regione interessata che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta (art. 138, comma 3).

Integrazione dei vincoli già emanati
Viene imposto al Ministero e alle Regioni l’obbligo di integrare i vincoli paesaggistici già emanati, corredandoli della disciplina d’uso delle aree sottoposte a tutela.
La norma sembra finalizzata a verificare i vincoli imposti in passato, individuare quelli meramente “formali” ossia sprovvisti di una specifica regolamentazione delle trasformazioni compatibili e, in questi casi, ad integrarne il contenuto. In particolare le Regioni devono provvedere entro il 31 dicembre 2009, pena l’intervento sostitutivo del Ministero.

Aree ex Galasso
Si reintroduce la possibilità di individuare e vincolare per legge nuove zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m), come previsto prima delle modifiche apportate al Codice nel 2006.

Piani paesaggistici
Il D.Lgs. 63/2008 all’art. 135 impone l’obbligo per le Regioni di coinvolgere il Ministero nell’elaborazione dei piani paesaggistici per le parti aventi ad oggetto immobili vincolati.
Nell’ambito dei contenuti del piano elencati all’art. 143, viene confermata la possibilità per quest’ultimo di imporre direttamente ulteriori vincoli paesaggistici, chiarendo comunque che tali vincoli hanno ad oggetto le stesse tipologie di immobili assoggettabili a provvedimento di cui all’art. 136 del Codice (ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche, ecc.).
In via transitoria all’art. 156 si dispone che entro il 31 dicembre 2009 le Regioni che hanno già redatto piani paesaggistici dovranno verificare la loro conformità alle nuove prescrizioni dell’art. 143 e disporre i necessari adeguamenti, pena l’intervento sostitutivo del Ministero.

Autorizzazione paesaggistica
Il D.Lgs. 63/2008 prevede l’entrata in vigore di un nuovo procedimento di autorizzazione degli interventi su beni paesaggistici, che supera lo schema “nulla osta regionale (o comunale) / successivo controllo della Soprintendenza con potere di annullamento del nulla osta”.
Si tratta ora di un procedimento unico di competenza regionale, nell’ambito del quale la Soprintendenza interviene non in via successiva ma preventiva attraverso il rilascio di un parere da rendersi entro un termine perentorio (art. 146).
Le Regioni possono delegare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche alle Province, ai comuni o ad altre forme associative fra enti locali previste dal D.Lgs. 267/2000, purché tali amministrazioni siano dotate di uffici in grado di garantire un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione con l’esercizio delle funzioni in materia urbanistico-edilizia (art. 146, comma 6).
Il nuovo procedimento entrerà in vigore il prossimo 31 dicembre 2008 e verrà applicato anche alle procedure di autorizzazione già avviate ma non ancora concluse a questa data (art. 159).
Sempre entro il 31 dicembre 2008:
– le Regioni devono verificare la sussistenza nelle amministrazioni delegate al rilascio delle autorizzazioni (generalmente i comuni) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica richiesti dall’art. 146, comma 6 e apportare le modifiche necessarie. In caso di mancato adempimento da parte delle Regioni, le deleghe in essere al 31 dicembre 2008 decadranno;
– è prevista l’emanazione di un regolamento del Ministero dei beni culturali in cui verranno definite procedure di autorizzazione semplificate e più snelle per interventi di lieve entità.

Fasi del procedimento di autorizzazione paesaggistica

I^ Fase – Istruttoria della Regione
Presentazione alla Regione (o alla diversa amministrazione delegata) della domanda di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, insieme al progetto dell’intervento e alla documentazione richiesta dalla legge.

Entro 40 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione:
– verifica se si tratta di intervento non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149 (manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore dell’edificio, ecc.);
– verifica se la domanda è stata corredata dalla documentazione richiesta dalla legge e se necessario, richiede le opportune integrazioni;
–  verifica la conformità dell’intervento con le prescrizioni d’uso contenute nei provvedimenti di vincolo e nei piani paesaggistici;
– trasmette al soprintendente la documentazione presentata insieme ad una relazione tecnica;
– comunica all’interessato l’avvio del procedimento.

II^ Fase – Parere della Soprintendenza
Entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, il soprintendente rende un parere vincolante per la regione sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento e sulla conformità dello stesso alle disposizioni del piano paesaggistico o alla specifica disciplina d’uso contenuta nel provvedimento.

N.B. Il parere del soprintendente è obbligatorio ma non vincolante se ricorrono le seguenti condizioni:
1) approvazione delle prescrizioni d’uso e trasformazione dell’immobile di interesse paesaggistico con:
– provvedimento regionale di vincolo
– provvedimento ministeriale di vincolo
– provvedimento regionale di integrazione del vincolo esistente
2) approvazione del piano paesaggistico regionale d’intesa con il Ministero, nonchè
3) verifica positiva da parte del Ministero, su richiesta della Regione interessata, dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici.

Decorso inutilmente il termine di 45 giorni, la Regione può indire una conferenza di servizi alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere. La conferenza si pronuncia entro 15 giorni.
In ogni caso, decorsi 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza riscontri, la regione provvede sulla domanda di autorizzazione.

III^ Fase – Determinazione della Regione
Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, la Regione:
– rilascia l’autorizzazione, oppure
– comunica all’interessato il preavviso di rigetto della domanda ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990

IV^ Fase – Efficacia
Decorsi 30 giorni dal rilascio, l’autorizzazione diventa efficace ed è valida per 5 anni scaduti i quali l’esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
BENI CULTURALI
Le numerose modifiche, volte a riordinare in più punti la disciplina dei beni culturali e a correggere alcune imprecisioni, riguardano principalmente:
– l’estensione delle norme di tutela al patrimonio culturale degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, come già previsto dalla Legge 1089/1939 ma non riproposto nel successivo D.Lgs. 490/1999;
– la revisione dei procedimenti di dismissione, concessione in uso e locazione degli immobili del demanio culturale, al fine di garantire maggiormente i valori di cui tali beni sono espressione; in particolare il nuovo art. 55 bis reintroduce, in caso di vendita di beni pubblici, l’obbligo di inserire una clausola risolutiva espressa per inadempimento da parte dell’acquirente delle condizioni e prescrizioni d’uso fissate nel contratto;
– l’ottemperanza degli accordi internazionali, fra cui la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata il 17 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con la Legge 167/2007.

I testi dei Decreti Legislativi n. 62 e n. 63 sono a disposizione sul sito del Collegio (www.ancebrescia.it).


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