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23.04.2008 - tributi

MUTUO IPOTECARIO PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA – CERTEZZA DELLA DATA DI INIZIO LAVORI

MUTUO IPOTECARIO PER LA COSTRUZIONE DELLA PRIMA CASA – CERTEZZA DELLA DATA DI INIZIO LAVORI
(Risoluzione 3/3/08, n. 73/E)

La certezza della data di inizio dei lavori è fondamentale per poter verificare il rispetto del termine di 6 mesi previsto tra la data di inizio lavori e la stipula del contratto di mutuo, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 19% dell’ammontare complessivo (non superiore a 2.582,28 euro) degli interessi passivi e degli oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Nel caso di specie, con la voltura è stata trasferita al contribuente la titolarità della DIA originaria avente ad oggetto i lavori di completamento della costruzione; in seguito al trasferimento del provvedimento amministrativo, il contribuente ha dato inizio ai lavori di completamento dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che, nella fattispecie, la data di inizio dei lavori di completamento del fabbricato può farsi ragionevolmente coincidere con quella di voltura della DIA in capo al contribuente.
La detrazione IRPEF prevista dall’art. 15, comma 1-ter, D.P.R. n. 917/1986, compete al ricorrere delle seguenti condizioni:
– i lavori di costruzione devono aver inizio nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell’unità immobiliare da costruire;
– l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori.
La rilevanza di tali condizioni è ribadita anche dall’art. 2, D.M. n. 311/1999 che, dopo aver stabilito (comma 2) la decadenza del diritto alla detrazione qualora l’immobile non venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione, prevede (comma 3) che la «detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell’unità immobiliare non sono iniziati nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato».
Tale disciplina deve intendersi in parte modificata per effetto dell’art. 44, comma 4-ter, D.L. n. 159/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007), che ha stabilito che «la detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei 6 mesi antecedenti, ovvero nei 18 mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione».


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