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22.02.2008 - tecnica

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – D.M. 14/01/2008

NUOVE DISPOSIZIONI PER LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI – D.M. 14/01/2008

Si segnala che sul supplemento n. 29 della Gazzetta Ufficiale del 4/2/2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”. Si tratta dell’ “aggiornamento delle norme tecniche di cui alla legge 5-11-1971, n. 1086 , alla legge 2-2-1974, n. 64 , al decreto del Presidente della Repubblica 6-6-2001, n.380, ed alla legge 27-7-2004, n. 186 , di conversione del decreto legge 28-5-2004, n. 136”, come recita l’articolo 1 del decreto stesso. All’articolo 2 si specifica che le nuove norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14-9-2005 ed entrano in vigore il 5 marzo 2008, secondo le precisazioni di seguito illustrate.
Era attesa infatti, entro dicembre 2007, la pubblicazione del decreto che avrebbe sostituito il D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, il cui periodo transitorio di applicazione scadeva il 31 dicembre dell’anno passato (comma 4 bis, articolo 3, D.L. 28 dicembre 2006 n° 300).
L’articolo n. 20 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n° 248 (cosiddetto “milleproroghe”), ha stabilito, invece, un ulteriore regime transitorio di 18 mesi a partire dal 31/12/2007 per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Si evince che da tale regime transitorio risulterebbero escluse le verifiche tecniche e gli interventi relativi agli edifici di interesse strategico (es. organismi governativi, forze di polizia, forze armate, rete ferroviaria italiana, associazioni di volontariato di protezione civile etc…) e alle opere infrastrutturali  la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, individuate nel decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2003; per tali interventi si applicherebbero già le disposizioni del D.M. 14/01/2008.
L’applicazione del nuovo decreto sarebbe invece facoltativa per l’edilizia privata, nel cui ambito si potrà continuare ad applicare le norme precedenti. A causa della formulazione poco comprensibile dell’articolo 20, non c’è ancora chiarezza su quali siano le “norme precedenti” da applicare, ma sicuramente non ci si può riferire alle disposizioni del D.M. 14/09/2005, appena sostituito. Per un chiarimento della situazione, finalizzato anche alle modifiche da apportare all’articolo 20 in fase di conversione del D.L. 248/2007, l’Ance é intervenuta presso il ministero competente.

Si pubblica di seguito il testo integrale delle norme di cui  al D.M. 14/01/2008.
Per una migliore consultazione le norme sono state suddivise in più parti.

D.M. 14/01/2008 – art. 1 e 2

Premesse – 1-Oggetto – 2-Sicurezza e prestazioni attese

3-Azioni sulle costruzioni

4-Costruzioni civili e industriali

5-Ponti

6-Progettazione geotecnica

7-Progettazione per azioni sismiche

8-Costruzioni esistenti – 9-Collaudo statico – 10-Redazione progetti strutturali esecutivi

11-Materiali e prodotti per uso strutturale – 12-Riferimenti tecnici

Allegato A – Pericolosità sismica

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 440 a 448

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 449 a 458

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 459 a 468

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 469 a 478

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 479 a 488

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 489 a 498

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 499 a 508

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 509 a 518

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 519 a 528

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 529 a 538

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 539 a 553

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 554 a 568

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 569 a 583

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 584 a 598

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 599 a 613

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 614 a 628

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 629 a 643

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – da 644 a 652

Allegato B – Tabelle dei parametri che definiscono l’azione sismica – 653


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