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24.11.2008 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI – LAVORATORI INTERESSATI

SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI – LAVORATORI INTERESSATI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGO DI ACCERTAMENTI SANITARI – SOSTANZE STUPEFACENTI – LAVORATORI INTERESSATI

E’ ormai operativa la disciplina secondo cui il datore di lavoro deve richiedere al medico competente di sottoporre ad accertamenti sanitari necessari per verificare l’assenza dell’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti i lavoratori, indipendentemente dal rapporto di lavoro, che svolgono particolari mansioni considerate a rischio ed elencate nel provvedimento della conferenza unificata pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007. Tale accertamento deve essere effettuato prima di adibire un lavoratore all’espletamento della mansione a rischio.
Inoltre lo stesso datore di lavoro ha, di norma, l’obbligo di far sottoporre i lavoratori adibiti alle mansioni a rischio ai suddetti accertamenti sanitari, con periodicità annuale, dal medico competente.
Si fa seguito alla precedente informativa in materia (cfr. Not. n. 11/2008) per ribadire che nel settore dell’edilizia i lavoratori che svolgono mansioni a rischio e che, pertanto, devono essere sottoposti alla visita sanitaria in parola sono:
– gli autisti (più precisamente si tratta dei conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E);
– i conducenti di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
– gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra;
– gli addetti alla guida di macchine di movimentazione merci.


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