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02.01.2008 - tributi

SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE – REQUISITI DI APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION

SOCIETÀ IMMOBILIARI DI GESTIONE – REQUISITI DI APPLICAZIONE DELLA PARTICIPATION EXEMPTION
(Risoluzione n. 323/E del 9/11/2007)

La corretta interpretazione dell’art. 87, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 917/1986, che prevede tra i requisiti per l’applicazione della participation exemption quello della commercialità, esclude dall’applicazione del regime le c.d. immobiliari di gestione, la cui attività consiste principalmente nella locazione di immobili a terzi, in base all’assunto che in esse non vi sia esercizio d’impresa.
Nel caso prospettato dalla società istante, gli elementi di fatto e di diritto previsti dall’art. 87, comma 1, lettera d) D.P.R. n. 917/1986 sono riscontrabili solo dal momento in cui l’immobile de qua può essere considerato “immobile strumentale direttamente utilizzato” nell’attività d’impresa, ossia dal momento in cui – terminati i lavori di restauro – lo stesso è effettivamente destinato all’attività alberghiera.
L’eventuale plusvalenza conseguita a seguito della cessione, da parte della società istante, della partecipazione nella società partecipata potrà beneficiare del regime di parziale esenzione solo se, all’atto della cessione e fin dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente la cessione stessa, la partecipata possiede il requisito della commercialità , il quale sarà, nel caso di specie, integrato solo a partire dalla effettiva destinazione dell’immobile all’uso turistico-ricettivo.
Al fine della fruizione del regime della participation exemption devono, altresì, ricorrere i requisiti soggettivi previsti dall’articolo 87, comma 1, tra cui l’iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per le partecipazioni già possedute al 1° gennaio 2004, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) D.Lgs. n. 344/2003, il requisito è soddisfatto soltanto se le partecipazioni sono state iscritte nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel bilancio relativo al secondo periodo d’imposta precedente a quello cui si applicano le nuove disposizioni.


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