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24.07.2008 - tributi

STUDI DI SETTORE – CENTRALITA’ DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE E NOVITA’ DELLO STUDIO TG69U PER L’EDILIZIA

STUDI DI SETTORE – CENTRALITa’ DEL CONTRADDITTORIO CON IL CONTRIBUENTE E NOVITa’ DELLO STUDIO TG69U PER L’EDILIZIA

Nell’ambito degli studi di settore (di cui agli artt. 62-sexies del DL 331/1993 e 10 della legge 146/1998), i contribuenti che dichiarino un ammontare di ricavi rientrante, in base alle risultanze dello studio, all’interno del ed. “intervallo di confidenza”, potranno essere accertati unicamente in via residuale.
Inoltre, con riferimento alle riduzioni dei ricavi stimati dallo studio, concesse in sede di contraddittorio, gli Uffici sono tenuti ad assicurare ai contribuenti una valutazione che rispecchi la situazione concreta dell’impresa, senza operare riduzioni “standardizzate”.
Questi i principali chiarimenti sulle modalità applicative degli studi di settore, forniti dall’Amministrazione finanziaria nel corso di un recente incontro con la stampa specializzata, che dovrebbero essere recepiti in una prossima circolare, in corso di emanazione.

1. Intervallo di confidenza
Con riferimento al c.d. “intervallo di confidenza”, ossia la scala di valori tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore ed il ricavo minimo ammissibile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
– i contribuenti, ritenuti non congrui in base allo studio di settore, che si collocano, con riferimento ai ricavi dichiarati, “naturalmente” all’interno di tale intervallo, possono essere selezionati dagli Uffici, ai fini dell’accertamento, unicamente in via residuale, ossia dopo che siano state valutate le posizioni reddituali delle imprese che presentano scostamenti di valore più elevato rispetto ai ricavi o compensi stimati dallo studio.
Infatti, il carattere residuale dell’accertamento è giustificato dal fatto che scostamenti di scarsa rilevanza non sono in grado di integrare le “gravi incongruenze”(ai sensi dell’ari 62-sexies. del DL 331/1993) tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore (cfr. anche C.M. n.31/E/2007).
Tale impostazione appare coerente con l’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n.5/E/2008, la quale ha precisato che, in questa ipotesi, i ricavi dichiarati possono essere considerati in linea con le risultanze dello studio di settore di appartenenza, in quanto i valori rientranti nell’intervallo di confidenza hanno un’elevata probabilità di rappresentare i ricavi fondatamente attribuibili a tali soggetti;
– i contribuenti non congrui, che decidano di adeguare i propri ricavi reali, inferiori al ricavo minimo ammissibile previsto dallo studio, ad un valore compreso in tale intervallo, devono giustificare la scelta operata, a richiesta degli Uffici;
– i soggetti che dichiarino, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori ai ricavi puntuali stimati dallo studio di riferimento (ossia al “livello di congruità’”, di cui all’art. 10. comma 4-bis, della legge 146/1998), tenuto conto dei valori risultanti dagli indici di coerenza e dagli Indicatori di Normalità Economica (INE), non possono essere oggetto di rettifiche sulla base di presunzioni semplici, ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA, nell’ipotesi in cui l’ammontare dei ricavi non dichiarati sia inferiore ad una determinata soglia, fissata dal medesimo art. 10, comma 4-bis, della legge 146/1998.

2. Contraddittorio con il contribuente
L’Agenzia delle Entrate, ribadendo l’importanza del contraddittorio con il contribuente che, in tale sede, può giustificare il disallineamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore, ha chiarito che:
– gli Uffici devono «adeguare i ricavi o compensi calcolati dallo studio alla concreta situazione del contribuente», cosicché le riduzioni dei ricavi stimati, che verranno concesse, non dovranno essere “standardizzate”, ma «andranno, eventualmente, applicate, qualora sussistano le condizioni, in modo differenziato, con riferimento al singolo specifico caso»;
– le “Note tecniche e metodologiche”, allegate ai modelli 2008 per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, relativi al periodo d’imposta 2007, che contengono indicazioni sul funzionamento dello studio, degli INE, e sui relativi risultati, in termini di congruità, nonché sulle variabili relative ai singoli gruppi omogenei, forniscono al contribuente elementi sufficienti per poter sostenere la propria posizione in contraddittorio.
3. Novità dello studio TG69U per l’edilizia
Si segnala, infine, che, per il periodo d’imposta 2007, l’art. 1, comma 6, del D.M. 6 marzo 2008 ha inserito nello studio di settore TG69U – una modifica al fattore correttivo che incide sulla stima dei ricavi, e che si riferisce alle rimanenze finali valutate a costo (art.92-93 del D.P.R. 917/1986).
In tal ambito, infatti, a partire dal periodo d’imposta 2006, nella funzione di ricavo relativa a tale studio è stato introdotto un correttivo, che consente, nel caso di incremento delle rimanenze finali rispetto a quelle iniziali (entrambe valutate a costo) di ridurre, in sostanza, i ricavi stimati, in maniera proporzionale all’incremento delle rimanenze finali, che, per il 2006, è stato rapportato ai costi complessivi sostenuti nell’anno.
La riduzione dei ricavi può essere totale unicamente qualora tutti i costi sostenuti nell’anno abbiano dato origine a rimanenze finali, e nessun ricavo sia stato conseguito in seguito alla vendita di immobili.
Diversamente, come chiarito dalla C.M. n. 44/E del 29 maggio 2008, la citata modifica alla funzione di ricavo, operante per il 2007, consente di rapportare l’incremento delle rimanenze finali ai soli costi attinenti alla produzione, riducendo, di conseguenza, ulteriormente l’importo dei ricavi stimati dallo studio.
A tal fine, i contribuenti devono inserire specifiche informazioni nel quadro X del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio TG69U, allegato ad UNICO 2008, quali:
– le spese per il personale non direttamente impiegato nella produzione (rigo X3);
– gli interessi ed oneri finanziari non afferenti alla produzione (rigo X4);
– gli altri costi ed oneri non afferenti alla produzione (ad esempio, spese generali amministrative, spese di vendita, costi di ricerca e sviluppo ecc. – rigo X5).
Tali informazioni aggiuntive vengono utilizzate unicamente nei confronti dei contribuenti che non risultino congrui rispetto allo studio di settore (a condizione che l’impresa sia, però, coerente con gli INE).
La riduzione dei ricavi stimati non è, però, automatica, ma diventa efficace, su richiesta del contribuente, successivamente al controllo, da parte degli Uffici finanziari in sede di contraddittorio, della correttezza dei dati indicati nelle voci sopra descritte del quadro X. Un’ulteriore novità riguarda la compilazione del quadro F (“elementi contabili”) del citato modello per lo studio TG69U-2008, relativamente alla voce F29 (“valore dei beni strumentali”).
Infatti, nelle istruzioni di tale modello viene chiarito che, nell’ipotesi di beni strumentali posseduti per un tempo inferiore all’anno, il relativo valore deve essere commisurato ai giorni effettivi di possesso del bene.
Per il periodo d’imposta 2006, invece, tale valore veniva determinato con riferimento ai beni strumentali esistenti alla data di chiusura del periodo d’imposta, senza tener conto della durata del possesso.
Da ultimo, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate, nel corso del citato incontro con la stampa specializzata, ha fornito chiarimenti sull’operatività’ degli INE, di cui all’ari 1, comma 14, della legge 296/2006, applicabili agli studi di settore che non sono stati revisionati nel periodo d’imposta 2007 (tra cui lo studio di settore TG69U).
In particolare, è stato chiarito che, in tale ipotesi, lo studio di settore tiene conto degli INE fornendo un unico risultato in termini di congruità e di normalità economica, pari al maggiore tra:

– il livello minimo risultante dall’applicazione dello studio di settore, tenendo conto delle risultanze degli INE;

– il livello puntuale di riferimento risultante dall’applicazione dello studio di settore, senza applicazione delle risultanze di tali indicatori.


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