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08.02.2008 - tecnica

TERMINE DEL 4/2/2008 PER LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA E DEL 1/3/2008 PER I CONGLOMERATI BITUMINOSI

TERMINE DEL 4/2/2008 PER LA MARCATURA CE DEGLI AGGREGATI PER L’EDILIZIA E DEL 1/3/2008 PER I CONGLOMERATI BITUMINOSI

Si rammenta quanto già riportato sul Notiziario 6/2007 in tema di marcatura CE degli aggregati per l’edilizia.
Il D.M. 11 aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19/4/2007, concernente la “Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione”, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla “individuazione dei prodotti e dei relativi moduli di controllo della conformità di aggregati”, entrato in vigore il 4 maggio 2007, stabiliva per il produttore di aggregati l’obbligo di attestarne le caratteristiche intendendo per aggregati (Allegato 1 al Decreto):
– aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;
– aggregati per malta;
– aggregati per opere di protezione;
– aggregati per calcestruzzo;
– aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;
– aggregati per massicciate per ferrovie.
I sistemi di attestazione della conformità degli aggregati, definiti nell’Allegato 2 al Decreto, sono differenziati in base all’uso previsto, per usi strutturali e non strutturali; tale attestazione prevede due “livelli” di marcatura:
– per i primi (non strutturali) Livello 4: (più semplice, in pratica una autocertificazione). Richiede un sistema di controllo del processo produttivo anche non certificato, la esecuzione di tutte le prove previste dalla norma (granulometrie, resistenza alle frammentazioni e alle abrasioni, al gelo/disgelo, requisiti chimici, ecc.), il rispetto dei valori limite imposti dalla norma;
– per i secondi (strutturali) Livello 2+: (più complesso). Il controllo del processo produttivo indicato in precedenza viene integrato dalla certificazione di un ente notificato, che effettua ispezioni periodiche.
Le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede europea sono indicate nelle tabelle all’Allegato 3 del DM.

A titolo di esempio si riporta, di seguito, quella relativa agli aggregati per calcestruzzo.
Aggregati per calcestruzzo – AGGREGATI (UNI EN 12620)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)
Dichiarazione
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli
Dimensione dell’aggregato
Si
Granulometria
Si
Forma dell’aggregato grosso
Si/NPD
Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua
Si
Pulizia
Contenuto in conchiglie nell’aggregato grosso
Si/NPD
Polveri
Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione
Resistenza alla frammentazione dell’aggregato grosso
Si (1)
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura
Resistenza alla usura dell’aggregato grosso
Si (2)
Resistenza alla levigabilità
Si/NPD
Resistenza all’abrasione superficiale
Si (2)
Resistenza all’abrasione da pneumatici chiodati
Si/NPD
Composizione/contenuto
Cloruri
Si
Solfati solubili in acido
Si
Zolfo totale
Si
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del calcestruzzo
Si
Contenuto di carbonato negli aggregati fini per strati di usura delle pavimentazioni di calcestruzzo
Si
Stabilità di volume
Stabilità di volume- ritiro per essiccamento
Si/NPD
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d’altoforno raffreddata in aria
Si/NPD
Assorbimento di acqua
Massa volumica dei granuli e assorbimento di acqua
Si
Sostanze pericolose:
Emissione di radioattività (aggregati derivanti da fonti radioattive destinati a calcestruzzi per edifici)
Rilascio di metalli pesanti
Rilascio di idrocarburi poliaromatici
Rilascio di altre sostanze pericolose
Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione
(*)
Durabilità al gelo/disgelo
Resistenza al gelo/disgelo dell’aggregato grosso
Si (3)
Durabilità alla reazione alcali-silice
Reattività alcali-silice
Si

(1) Caratteristica richiesta per calcestruzzo strutturale. Per gli altri usi: “Si/NPD” (NPD = prestazione non dichiarata)
(2) “Si/NPD” per calcestruzzo non soggetto ad abrasione
(3) Caratteristica richiesta per calcestruzzo in ambiente soggetto a gelo e disgelo. Negli altri casi: “Si/NPD”.
(*) Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfate dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
L’articolo 3 del Decreto disciplinava i termini di impiego per i prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (4/5/2007), che fossero privi di marcatura CE o con marcatura non conforme al D.M. (ad esempio, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non fosse coerente con i sistemi evidenziati in Allegato 2 o che non fossero dichiarate le caratteristiche obbligatorie dell’Allegato 3, ovvero che il produttore non avesse elencato tutte le caratteristiche sia quelle obbligatorie sia quelle ove si avvale della facoltà di non determinarne la prestazione – NPD).
In tali situazioni, sempre che non vi fossero già regole tecniche nazionali che stabilissero diversamente, l’impiego di tali aggregati era consentito non oltre 9 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza delle singole norme. Per gli aggregati i 9 mesi, decorrenti dal 4 maggio 2007, data di entrata in vigore del Decreto, sono scaduti il 4/2/2008.
Pertanto è particolarmente importante che in fase di approvvigionamento degli aggregati le Imprese pongano attenzione a verificare la corrispondenza tra quanto richiesto dal progetto e quanto riportato nella dichiarazione di conformità, anche in previsione delle procedure di accettazione dei materiali in cantiere da parte del Direttore dei lavori e, a fine lavori, per le attività di collaudo.
Nel caso di materiale immesso sul mercato prima dell’entrata in vigore del Decreto, se non dotato di dichiarazione di conformità conforme al Decreto, sarà necessario farsi rilasciare idonea documentazione dal fornitore, che attesti la data dell’immissione.
Va segnalato come inoltre sulla Gazzetta Europea n. C304 del 13/12/2006 sia stato pubblicato un elenco di titoli e riferimenti di norme armonizzate nell’ambito di applicazione  della direttiva “Prodotti da costruzione”, nel quale vengono riportate le date di inizio e fine del periodo transitorio per la marcatura CE dei conglomerati bituminosi, che ricadono sotto la direttiva 89/106/CEE. Il periodo transitorio è iniziato il 1/3/2007 e si concluderà il 1/3/2008.
Le caratteristiche essenziali ai fini della marcatura CE sono riportate nel Mandato M “Prodotti per la costruzione di strade”.
Tuttavia  non sussiste, al momento, la pratica possibilità per i produttori italiani di ottemperare alla norma comunitaria stante la mancata adozione del decreto ministeriale che dovrà fornire le indispensabili indicazioni tecniche, analogamente a quanto già verificatosi in passato per gli aggregati,  per i quali è intervenuto lo specifico decreto ministeriale 11/4/2007.
Si può pertanto ritenere che il periodo transitorio si concluda alla data di entrata in vigore del citato decreto, salvo lo stesso non venga emesso prima del 1/3/2008.


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