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11.12.2008 - sicurezza

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. N. 81/2008 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – 31 DICEMBRE 2008

TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D TESTO UNICO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. N. 81/2008 – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – 31 DICEMBRE 2008

Si ricorda che per effetto del rinvio contenuto nella Legge n. 129/2008, entro il 31 dicembre 2008 i datori di lavoro dovranno aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), secondo le nuove disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il DVR deve avere “data certa”. In merito a questo aspetto, in attesa di auspicabili chiarimenti ministeriali, si ritiene, conformemente a quanto indicato dal Garante della Privacy che ha trattato tale problematica per altre tematiche, di poter utilizzare i seguenti strumenti:
a) ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, e non sull’involucro che lo contiene;
b) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici;
c) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;
d) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Per quanto riguarda i contenuti del DVR, devono essere oggetto della valutazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 siglato il 9 giugno 2008 dalle associazioni datoriali e dei lavoratori. Tale accordo unitamente ad una circolare esplicativa predisposta da Confindustria sono a disposizione degli associati presso gli uffici del Collegio e pubblicati in calce alla presente nota sul sito internet del Collegio.
Secondo il citato accordo lo stress lavoro-correlato è una situazione di prolungata tensione nell’ambito lavorativo. Non rientrano tra gli elementi da valutare nel DVR né i rischi psicosociali in generale, né il mobbing, né la violenza sul lavoro, né il disturbo post traumatico da stress. Piuttosto lo stress lavoro-correlato può essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro  dell’ambiente di lavoro, carenza di comunicazione.
Nel DVR dunque dovrà in primo luogo essere verificato se nell’ambito lavorativo è presente un rischio di stress. Costituiscono esempi non esaustivi di potenziali indicatori di stress: un alto tasso di assenteismo o una elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei lavoratori, richieste di cambio di mansione, infortuni.
In assenza di uno di questi fattori (o similari) o di criticità ed in assenza comunque di cambiamenti comportamentali dei lavoratori tali da denotare un rischio di stress, o in presenza di azioni già messe in atto dal datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della norma, la valutazione potrebbe concludersi con l’impegno a monitorare nel tempo eventuali comportamenti anomali, magari su segnalazione del medico competente.
L’individuazione di tale problema comporta l’adozione da parte del datore di lavoro di idonee misure atte a prevenirlo, eliminarlo o ridurlo, mediante misure collettive individuali o miste. L’accordo all’art. 6 ne riporta alcuni esempi:
– misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad esempio, gli obiettivi aziendali ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando un adeguato sostegno da parte della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o conciliando responsabilità e potere di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro, le condizioni lavorative e l’ambiente di lavoro;
– la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per accrescere la loro consapevolezza e conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e di come affrontarlo e/o adattarsi al cambiamento;
– l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, secondo la legislazione europea e nazionale, gli accordi collettivi e la prassi.

Inoltre il DVR deve contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Da ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba tener conto anche della provenienza dei lavoratori da altri paesi. Pur rimanendo in attesa di chiarimenti, si ritiene che il rischio da valutare sia quello connesso alla possibilità che lavoratori stranieri non conoscano la lingua italiana o comunque abbiano difficoltà a comprenderla. Dunque si dovranno valutare idonee misure atte a eliminare o ridurre i rischi connessi a tale problematica. A tal fine si ricorda che il Comitato Paritetico di Brescia ha predisposto dispense multilingue sulla sicurezza che certamente possono soddisfare questa esigenza.
Accordo interconfederale di recepimento dell’accordo europeo 8 ottobre 2004
Circolare esplicativa predisposta da Confindustria


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