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20.10.2008 - tributi

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – LA VALUTAZIONE DEL BENE DEVE RISALIRE ALLA DATA DEL PRELIMINARE DI VENDITA

TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – LA VALUTAZIONE DEL BENE DEVE RISALIRE ALLA DATA DEL PRELIMINARE DI VENDITA
(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. I, 18/6/08, n.269)

È illegittimo l’avviso di liquidazione con il quale – relativamente al trasferimento immobiliare disposto a seguito di sentenza della Corte d’appello – viene elevato il valore del bene, dovendosi far risalire la valutazione del bene all’atto del preliminare di vendita (e non alla data della sentenza che ha disposto il trasferimento).
La vertenza tributaria trae origine dal preliminare di compravendita che prevedeva il trasferimento di un immobile per il prezzo di lire 300.000.000, la cui esecuzione, però, non avveniva per contrasti tra le parti.
Conseguentemente l’acquirente notificava atto di citazione di convalida di sequestro del bene e per il merito, sequestro che veniva autorizzato dal Tribunale.
Successivamente il tribunale di Roma rigettava sia le domande proposte dall’attore, sia le domande riconvezionali.
Con atto di citazione l’acquirente insisteva per l’accoglimento delle domande avanzate in primo grado; la Corte di appello di Roma accoglieva in parte le richieste dell’attore, disponendo, tra l’altro, il trasferimento, ex art. 2932 cc., della proprietà del locale di cui al preliminare di vendita, nonché la convalida del sequestro giudiziario del bene.
Veniva, confermato, altresì, il valore di lire 300.000.000, così come pattuito ed effettivamente corrisposto.
L’Ufficio, in occasione della registrazione della sentenza, sulla base della valutazione eseguita dall’Agenzia del Territorio, ha valutato il bene in lire 783.000.000 con riferimento alla data della sentenza che ha disposto il trasferimento.
Come rilevato dalla CTR Lazio, tuttavia, il prezzo stabilito tra le parti per la compravendita immobiliare (pari a lire 300.000.000) è stato tempestivamente corrisposto dall’acquirente, e cioè antecedentemente all’instaurazione del giudizio civile.
Tale valore è stato confermato in sede di appello.
Il bene è stato sottoposto a sequestro giudiziario, prima che il giudice deliberasse il trasferimento ex art. 2932 c.c., non permettendo al promettenti venditori di ricavarne alcuna utilità, né tantomeno di conservare il manufatto con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, per cui si può fondatamente presumere che esso – rispetto al momento della sottoscrizione del contratto preliminare – abbia subito un naturale deperimento.
In ogni caso, non può consentirsi che il valore possa farsi risalire alla data della sentenza che ha disposto il trasferimento: un diverso orientamento, infatti, significherebbe mettere a carico del cittadino le lungaggini che solitamente subiscono i processi e, in particolare, quelli riguardanti i fatti sottoposti al vaglio dei giudici dei tribunali civili.


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