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20.03.2008 - trasporti

TRASPORTI – RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2007

TRASPORTI – RIMBORSO DELLE ACCISE SUL GASOLIO – PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2007

L’Agenzia delle Dogane, con propria circolare prot. n.221/V del 12 febbraio 2008, ha precisato che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2007, hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa disposto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad Euro 9,78609, nonché dell’ulteriore incremento di aliquota, pari ad Euro 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto), disposto dal decreto-legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.
Sempre l’Agenzia ha precisato che non è invece, al momento, rimborsabile l’incremento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione, da euro 416,00 a euro 423,00, previsto, con effetto dal 1 o giugno 2007, dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
Il comma 2 dell’articolo in questione subordina, infatti, la rimborsabilità dell’incremento di aliquota predetto alla preventiva approvazione comunitaria, che ad oggi non è stata ancora rilasciata.
Si fa, pertanto, riserva di fornire ogni utile informazione al riguardo a seguito della conclusione dell’iter comunitario in corso di svolgimento.
In particolare, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti auto servizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune In servizio pubblico per trasporto di persone.
Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2007 i soggetti sopra elencati hanno diritto al rimborso di Euro 12,78609 per mille litri di prodotto.
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’ Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’ Il ottobre 2000) entro il 30 giugno 2008.
Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’ Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2009.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:
– i soli esercenti l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
– gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.
L’agenzia ricorda inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’ autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – floppy disk o cd rom – al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet www.agenziadogane.it. l’Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul sito predetto, il relativo software, opportunamente aggiornato.
Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa.


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