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18.08.2009 - tecnica

APPLICAZIONE DAL 1 LUGLIO 2009 DELLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI APPROVATE CON D.M. 14 GENNAIO 2008 – CHIARIMENTI NELLA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

CIRCOLARE 5 agosto 2009  
Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.
(G.U. n. 187 del 13-8-2009) 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il  30  giugno  2009, in virtù della disposizione recata dall’art. 1-bis  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito con modificazioni  dalla  legge  24  giugno  2009, n. 77, è terminato il regime  transitorio  stabilito  dall’art.  20 (Regime transitorio per l’operatività   della   revisione   delle   norme  tecniche  per  le costruzioni)  del  decreto-legge  31  dicembre  2007, n. 248, recante “Proroga   di   termini   previsti   da  disposizioni  legislative  e disposizioni  urgenti  in  materia finanziaria” (convertito in legge, con  modificazioni,  dall’art.  1,  comma  1, della legge 28 febbraio 2008,   n.   31).

Pertanto,  dal  1°  luglio  2009  è  obbligatoria l’applicazione  delle  nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  14  gennaio  2008
(pubblicato  nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Al riguardo, pervengono a questo Ministero richieste di chiarimenti in  ordine  al  regime  intertemporale  degli interventi per i quali, avuto  riguardo al livello di definizione progettuale e/o allo stadio procedimentale  raggiunto,  anche dopo il termine del 30 giugno 2009, è  consentita l’applicazione della normativa tecnica precedentemente in  vigore  al  citato  decreto ministeriale 14 gennaio 2008, nonchè chiarimenti  circa  l’utilizzabilità  dei materiali e degli elementi per uso strutturale prodotti prima del termine del 30 giugno 2009.

Poichè  è  necessario  orientare in maniera univoca gli operatori del settore, si ritiene opportuno emanare la seguente circolare.

Preliminarmente, si fa rilevare che i termini di applicazione della previgente  normativa tecnica (decreti ministeriali del 1996; decreto ministeriale  14  settembre  2005)  o della nuova disciplina (decreto ministeriale  14  gennaio  2008),  in relazione all’ambito oggettivo, sono  stati  chiaramente  indicati dal legislatore laddove al comma 3 dell’art.  20  del  citato decreto-legge n. 248/2007 è statuito che: “Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate, nonchè per quelle   per  le  quali  le  amministrazioni  aggiudicatrici  abbiano affidato  lavori  o  avviato  progetti  definitivi  o esecutivi prima dell’entrata  in vigore della revisione generale delle norme tecniche per   le   costruzioni  approvate  con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture  e  dei  trasporti  14  settembre  2005,  continua  ad applicarsi  la  normativa  tecnica  utilizzata  per  la redazione dei progetti, fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo.”.
Tale disposizione comprende e differenzia sia i lavori pubblici sia quelli  di  natura  privatistica, e costituisce il criterio oggettivo che  il  legislatore  ha  ritenuto di adottare per stabilire in quali casi,  dopo  il  termine  del  30 giugno 2009, possano ancora trovare applicazione  le norme tecniche previgenti al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Per  i  lavori pubblici, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell’art.  20  del  citato  decreto-legge  n. 248/2007, il richiamato comma  3  del  medesimo art. 20 esplicita chiaramente la volontà del legislatore  di  consentire  l’applicazione  della  normativa tecnica utilizzata  per la redazione dei progetti (e fino all’ultimazione dei lavori e all’eventuale collaudo), e quindi anche quella previgente al decreto  ministeriale 14 gennaio 2008, sia alle opere già affidate o iniziate alla data del 30 giugno 2009 sia a quelle per le quali siano stati avviati, prima di tale data, i progetti definitivi o esecutivi; tale  ultima  circostanza non può che essere accertata e dichiarata, nell’ambito dei propri compiti, dal responsabile del procedimento, di cui  alle  disposizioni dell’art.10 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.163,  recante  “Codice  dei  contratti  pubblici  relativi a lavori, forniture, servizi in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Per  quanto  riguarda  le  costruzioni  di  natura privatistica, è esplicita  la  volontà  del  legislatore di prevedere l’applicazione obbligatoria della nuova normativa tecnica per le costruzioni, di cui al  citato  decreto  ministeriale  14  gennaio 2008, alle costruzioni iniziate dopo il 30 giugno 2009. Ciò evidentemente sulla base di una riconosciuta  esigenza  di  rendere immediatamente operative le nuove norme,  più  penetranti  rispetto  alla sicurezza strutturale, in un ambito,  quale  quello  del comparto costruttivo privatistico, che ha evidenziato  maggiori criticità riguardo a controlli e verifiche sia sulla  progettazione  che  in  corso  di  esecuzione. È da ritenere, peraltro, anche alla luce di consolidato indirizzo interpretativo del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che, anche per i lavori iniziati  prima  di tale data, ove in corso d’opera il privato avesse la   necessità   di   presentare   una   variante,  dovranno  essere integralmente  applicate  le  predette  nuove norme tecniche (decreto ministeriale   14  gennaio  2008),  allorquando  la  variante  stessa modifichi in maniera sostanziale l’organismo architettonico ovvero il comportamento  statico  globale  della  costruzione, conseguentemente configurandosi una nuova e diversa progettazione strutturale rispetto a  quella originaria. Restano ovviamente salve le disposizioni di cui all’art.   30  (Costruzioni  in  corso  in  zone  sismiche  di  nuova classificazione)   della  legge  2  febbraio  1974,  n.  64,  recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone  sismiche”,  trasfuso  nell’art.  104 del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, concernente “Testo unico delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di edilizia”.

Per  quanto  riguarda  poi  la  qualificazione  dei materiali e dei prodotti da costruzione, va evidenziato che la materia è soggetta ad un  proprio  autonomo  regime  giuridico-normativo,  che trova la sua cornice,  in  primis, nei principi comunitari dettati dalla direttiva 89/106/CEE  recante  “Direttiva  del  Consiglio  del 21 dicembre 1988 relativa    al   ravvicinamento   delle   disposizioni   legislative, regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri  concernente i prodotti   da  costruzione”,  recepita  in  Italia  con  decreto  del Presidente  della  Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, “Regolamento di attuazione   della  direttiva  89/106/CEE  relativo  ai  prodotti  da costruzione”.  Al  riguardo, si osserva che la stessa disposizione di legge  (comma  2-bis dell’art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,  “Disposizioni  urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori    della    pubblica    amministrazione”,   convertito,   con modificazioni, con legge 17 luglio 2004, n. 186), che ha disciplinato l’avvio  della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche per  le  costruzioni,  consentendo  la possibilità di utilizzare, in alternativa,  la  precedente  normativa tecnica, ha, necessariamente, “fatto   salvo,   comunque,  quanto  previsto  dall’applicazione  del regolamento  di  cui  al  Decreto  del Presidente della Repubblica 21aprile 1993, n. 246”.

Pertanto,  ai  fini  dell’impiego  di elementi per uso strutturale, prodotti  anche  prima  del  termine  del  30  giugno  2009,  occorre riferirsi   a   tali   disposizioni   regolamentari.  In  merito,  va evidenziato che le disposizioni del capitolo 11 (Materiali e prodotti per  uso  strutturale)  del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, che peraltro   sostanzialmente   riproducono  quelle  del  corrispondente capitolo  11  (Materiali  e  prodotti  per  uso  strutturale)  della normativa  tecnica  approvata  con  decreto ministeriale 14 settembre 2005  (sostituita  da  quella  approvata  con decreto ministeriale 14 gennaio  2008),  costituiscono  il  necessario  riferimento  circa le modalità  di  identificazione,  qualificazione  ed  accettazione dei materiali e dei prodotti da costruzione per uso strutturale.

La  presente circolare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   e  sul  sito  Internet  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.mit.gov.it
Roma, 5 agosto 2009
                                               Il Ministro : Matteoli


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