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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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26.01.2009 - tributi

DETRAZIONI 55% – ESECUZIONE DI INTERVENTI PARZIALI

(Agenzia delle Entrate, risoluzione 1/12/08, n. 458/E)

Anche gli interventi di risparmio energetico consistenti nella sola integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente godono della detrazione, se viene conseguito l’indice di risparmio previsto.
Non è possibile fruire della detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico aventi ad oggetto la climatizzazione invernale, consistenti in:
– sostituzione di alcune unità terminali del riscaldamento autonomo primario con una pompa di calore ad alta efficienza;
– mantenimento della caldaia autonoma esistente (riscaldamento primario), mediante sostituzione della vecchia pompa di calore (riscaldamento integrativo) con una nuova pompa calore ad alta efficienza.
Tali interventi – che consistono in un’integrazione dell’impianto di riscaldamento esistente – non sono riconducibili nell’ambito dei lavori agevolabili.
La Finanziaria 2007, infatti, indica quali interventi agevolabili quelli consistenti nella sostituzione dell’impianto preesistente; il decreto di attuazione precisa che «per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale […] si intendono gli interventi, di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008».
L’installazione di una pompa di calore ad alta efficienza rientra, quindi, tra gli interventi agevolabili solo qualora realizzi la sostituzione dell’impianto originario con un altro dotato delle caratteristiche indicate (non essendo previsto, in relazione all’installazione delle pompe di calore ad alta efficienza, che la sostituzione dell’impianto preesistente possa essere anche parziale).
Pertanto, ai fini della fruizione dell’agevolazione, è necessario che l’intervento riguardi l’integrale sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza; è irrilevante, ai fini fiscali, l’ipotesi in cui la pompa di calore vada a sostituire «alcune unità terminali del riscaldamento autonomo» ovvero «la vecchia pompa di calore a riscaldamento integrativo».
Tuttavia, è possibile fruire della detrazione a condizione che:
– dall’esecuzione degli interventi, realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, derivi una riduzione dell’indice di prestazione energetica non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2008;
– la riduzione della trasmittanza termica sia riferibile all’edificio nel suo complesso considerato.

 


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