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23.02.2009 - tecnica

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NUOVA DELIBERA REGIONALE – D.G.R. N. 8745/200

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NUOVA DELIBERA REGIONALE – D.G.R. N. 8745/2008

Sul 2° S.S. del B.U.R.L. del 15 gennaio 2009 è stata pubblicata la Delibera di Giunta regionale n. 8745 del 22 dicembre 2008 recante “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione degli edifici” (il cui testo è pubblicato sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it in allegato alla pubblicazione di questo articolo).
Tale provvedimento va a modificare ed integrare la D.G.R. 5018/2007 e la D.G.R. 5773/2007. In sostanza, il documento allegato alla delibera in oggetto e recante “Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” è da ritenersi interamente sostitutivo dei pari documenti allegati alle D.G.R. sopra richiamate.

Con la presente si intendono evidenziare le differenze e gli adempimenti aggiuntivi rispetto alla normativa regionale precedentemente in vigore.

Classificazione energetica in base all’indice ETC
Accanto alla classificazione energetica degli edifici basata sull’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale o il riscaldamento dell’edificio EPH, è stata introdotta ora anche la classificazione in base all’indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva o il raffrescamento ETC calcolato secondo la procedura di calcolo di cui alla D.G.R. n. 5018/2007 e s.m.i. L’applicazione di tale classificazione ha degli effetti solo ai fini dell’attestato di certificazione energetica: l’edificio non dovrà rispettare, infatti, alcun limite di prestazione termica per la classificazione estiva o il raffrescamento, ma solamente (come già nella versione precedente della D.G.R.) i limiti di EPH, così come riportato al capitolo 7 dell’allegato alla D.G.R. n. 8745, in oggetto.

Recupero dei sottotetti a fini abitativi
I sopra richiamati limiti di EPH devono essere rispettati, ora, anche in caso di recupero di sottotetti a fini abitativi, equiparando di fatto tali interventi a una nuova costruzione.

Sistemi schermanti
In caso di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia – che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto è asservito – e ampliamenti volumetrici – semprechè il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia superiore al 20% dell’esistente – è obbligatoria l’installazione di sistemi schermanti, tali da ridurre del 70% l’irradiazione solare massima sulle superfici trasparenti durante il periodo estivo e tali da consentire il completo utilizzo della massima irradiazione solare incidente durante il periodo invernale.
In caso di ristrutturazioni edilizie – che coinvolgano il 25% o meno della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto è asservito – manutenzioni straordinarie, ampliamenti volumetrici – semprechè il volume lordo a temperatura controllata o climatizzato della nuova porzione sia inferiore o uguale al 20% dell’esistente – e nel caso di recupero di sottotetti a fini abitativi, in alternativa ai sistemi schermanti di cui sopra, è consentito impiegare sistemi filtranti che assicurino le stesse prestazioni.
In caso di documentata impossibilità tecnica al raggiungimento del 70% di riduzione dell’irradiazione solare massima estiva con i soli sistemi schermanti, è consentita l’adozione combinata di sistemi schermanti e sistemi filtranti.

Requisiti degli impianti
È confermato, al paragrafo 6.5, in caso di nuova costruzione, nuova installazione o sostituzione di impianti termici, l’obbligo di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. Si evidenzia, da un lato, l’eliminazione della deroga a tale adempimento, prevista per gli edifici situati nei centri storici, che vedeva ridotto al 20% la copertura del fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria e, dall’altro lato, l’introduzione della possibilità di assolvere tale adempimento utilizzando il contributo derivante da fonti di energia rinnovabile, non solo per la produzione di acqua calda sanitaria, ma per il riscaldamento e la climatizzazione invernale.
Al paragrafo 6.11 è previsto che in caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, qualora s’installi un generatore di calore con efficienza crescente alla diminuzione della temperatura di mandata (quali caldaie a condensazione o pompe di calore), l’impianto termico deve essere dimensionato (nel caso in cui non vi siano impedimenti tecnici oggettivi) in modo tale che la temperatura di mandata non sia superiore a 50°C oppure che la temperatura di ritorno non sia superiore a 35°C.
In caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti termici, qualora il fluido termovettore sia aria, il rendimento dell’impianto termico deve essere superiore a [65+3*log10(Pn)]% e non [75+3*log10(Pn)]% come previsto per gli impianti termici che utilizzano acqua quale fluido termovettore (Allegato A.3).
Al paragrafo 6.5 è introdotto l’obbligo di trattamento dell’acqua utilizzata in impianti termici nei casi di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti termici.
È confermato l’obbligo di predisporre la termoregolazione e la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare – in caso di nuova costruzione e nei casi di nuova installazione o sostituzione di impianti termici – ed è, altresì, obbligatorio il rispetto, da parte di tali apparecchiature, delle norme UNI in vigore, con un errore di misura inferiore al 5%.
In caso di installazione di pompe di calore, ai sensi della D.G.R. in oggetto, nell’Allegato A.5 sono indicati i valori limiti di prestazione energetica richiesti.

Attestato di certificazione energetica degli edifici
L’attestato di certificazione energetica può riferirsi a più unità immobiliari qualora si verifichino tutte le seguenti condizioni:
a) tali unità abitative facciano parte di un medesimo edificio;
b) siano servite dallo stesso impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento;
c) abbiano la medesima destinazione d’uso;
d) sia presente un unico proprietario o un amministratore.
L’obbligo di dotazione, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica è, altresì, previsto per tutti gli interventi di sostituzione di impianto termico centralizzato in favore di impianti termici autonomi per ciascuna unità, in caso di edifici costituiti da quattro o più unità abitative.
È in capo al proprietario, e non più al soggetto certificatore, la consegna al Comune dell’attestato di certificazione energetica unitamente alla ricevuta del catasto energetico ed alla dichiarazione di fine lavori.
Nell’ambito della certificazione energetica, si ritiene opportuno ricordare le scadenze temporali legate a tale adempimento. È infatti obbligatorio dotarsi, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica (come previsto dal capitolo 6 dell’allegato alla D.G.R. in oggetto):
a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio. Tale decorrenza è obbligatoria anche per tutti gli edifici e le unità immobiliari per i quali si voglia ricorrere ad incentivi e ad agevolazioni di qualsiasi natura;
b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010 (si registra una modifica di quest’ultimo termine temporale, che, infatti, precedentemente era fissato per 1° luglio 2009) per tutti gli edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero edificio;
c) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti Servizio Energia e Servizio Energia Plus nuovi o rinnovati e relativi ad edifici privati o di proprietà pubblica;
d) a decorrere dal 16 gennaio 2009, per tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici di proprietà pubblica o nei quali figura come committente un soggetto pubblico;
e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari;
f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di contratti di locazione.
In tema di targa energetica, è confermato l’obbligo della dotazione per edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico. La novità è che ora è possibile richiederla per tutti gli edifici privati che hanno provveduto a dotarsi di attestato di certificazione energetica. Inoltre, tale targa sarà rilasciata dall’Organismo regionale di certificazione (in seguito a richiesta del soggetto certificatore), con un costo di 50Euro, e non più dal Comune.

Soggetto certificatore
La delibera in oggetto aggiunge ai titoli di studio che permettono di accreditarsi presso la Regione in qualità di soggetto certificatore, il diploma di perito agrario.
È, inoltre, fissata, segnando una novità rispetto alla previgente normativa, in tema di accreditamento del soggetto certificatore, il 31 gennaio 2009 quale ultima data utile per dimostrare di possedere un’adeguata competenza tramite curriculum: a partire dal 1° febbraio 2009 coloro i quali vorranno accreditarsi quali soggetti certificatori, dovranno frequentare specifici corsi di formazione per certificatori energetici organizzati da soggetti accreditati da Regione Lombardia.

In conclusione, si segnala che la Regione Lombardia, tramite semplice decreto del direttore generale compente si riserva la possibilità di modificare ed integrare, oltre alla procedura di calcolo di cui al paragrafo 8.1 dell’allegato alla D.G.R. in oggetto (come già previsto in precedenza), anche i requisiti di prestazione energetica disciplinati ai capitoli 5, 6 e 7 (rispettivamente afferenti ai requisiti minimi dell’involucro edilizio, ai requisiti degli impianti e ai requisiti di prestazione energetica del sistema edificio-impianto termico).
Delibera di Giunta regionale n. 8745 del 22 dicembre 2008 – “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione degli edifici”
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