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17.07.2009 - tecnica

NOVITA’ PER L’ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

NOVITA’ PER L’ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

Anticipato al 30 giugno 2009 l’obbligo di fare riferimento al solo acciaio, per cemento armato,  normato al paragrafo 11.3.2 del DM 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni”.
Si tratta dell’acciaio denominato B450C e B450A.
Questo è quanto disposto dalla Legge 33/09 che ha convertito, con modifiche, il DL 10 febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
Ciò comporta l’obbligo, per il progettista, di prendere in considerazione le caratteristiche meccaniche ed i requisiti di tali acciai, ai fini del dimensionamento delle armature in fase di progetto. Le caratteristiche sono indicate nelle tabelle 11.3.Ib e 11.3.Ic (che sono pubblicate sul sito web del Collegio www.ancebrescia.it).
I  principali adempimenti,  in capo al Direttore dei Lavori ed all’impresa, fissati dal Decreto 14 gennaio 2008 sono di seguito riportati.
Tutti gli acciai utilizzati per il cemento armato devono essere ad aderenza migliorata ed avere la marcatura di prodotto che ne permetta l’identificazione e la rintracciabilità così come indicate al paragrafo 11.3.1.4 del Decreto (pubblicato sul sito web del Collegio www.ancebrescia.it).
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della marcatura CE devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture, così come specificato al paragrafo 11.3.1.5 del Decreto (pubblicate sul sito web del Collegio www.ancebrescia.it).
Gli acciai B450C possono essere impiegati in barre di diametro compreso tra 6 e 40 mm; per gli acciai B450A il diametro deve essere compreso tra 5 e 10 mm.
L’uso di acciai forniti in rotoli è ammesso, senza limitazioni, per diametri minori o uguali a 16 mm per il B450C e 10 mm per il B450A.
La sagomatura e/o l’assemblaggio dell’acciaio fornito sotto forma di barre, rotoli, reti o tralicci, possono avvenire sia in cantiere, sotto la vigilanza del Direttore dei Lavori, sia nei centri di trasformazione, solo se provvisti dei requisiti previsti al paragrafo 11.3.1.7 (pubblicate sul sito web del Collegio www.ancebrescia.it).
Per le reti e tralicci elettrosaldati gli acciai devono essere saldabili, l’interasse delle barre non deve superare i 330 mm e, nel caso di utilizzo del B450C gli elementi base devono avere diametro 6mm≤Ф≤16mm, nel caso di utilizzo del B450A gli elementi base devono avere diametro 5mm≤Ф≤10mm. Il rapporto tra i diametri delle barre componenti reti e tralicci deve rispettare il rapporto: Фmin /Фmax ≥ 0,6.
In ogni elemento di rete o traliccio le singole armature componenti devono avere le stesse caratteristiche. Nel caso dei tralicci è ammesso l’uso di staffe aventi superficie liscia se realizzate con acciaio B450A oppure B450C saldabili.
Il produttore dovrà procedere alla qualificazione della rete o traliccio secondo le procedure indicate dal Decreto (vedi paragrafo 11.3.2.11 in allegato 2) ed ogni pannello o traliccio deve essere dotato di apposita marchiatura che ne identifichi il produttore.

Il Decreto pone, infine, particolare attenzione ai controlli di accettazione in cantiere, che sono obbligatori, con le modalità di esecuzione specificate ai paragrafi 11.3.2.10.4 e 11.3.2.11.3 (vedi allegato 2). Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del Direttore dei Lavori o di tecnico di sua fiducia che deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, etc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
 
LEGGE 9 aprile 2009 , N. 33
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. (09G0041)
(GU n. 85 del 11-4-2009 – Suppl. Ordinario n.49)
testo in vigore dal: 12-4-2009

Il decreto-legge 10 febbraio 2009, N. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
. . .  omissis . . .

All’articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all’articolo 20, comma l, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le sole norme tecniche relative all’acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante ‘Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma è stabilito al 30 giugno 2009””.


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