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23.02.2009 - ambiente

TERRE E ROCCE DA SCAVO – SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE.

TERRE E ROCCE DA SCAVO – SEMPLIFICAZIONI PER IL RIUTILIZZO NEL SITO DI PRODUZIONE
(D.L. n.185/08, art.20, convertito in legge n.2/2009)

Fra le novità introdotte dalla legge 2/2009, di conversione del c.d. decreto anticrisi (D.L.185/2008), si segnala il recepimento della Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, relativamente alla parte in cui è previsto che il suolo non contaminato e l’altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione possa essere riutilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato.
Si tratta di una misura che semplifica notevolmente la gestione delle terre e rocce da scavo all’interno del cantiere di produzione.
L’art. 20 del decreto legge 185/2008 – recependo la Direttiva Europea 2008/98/CE – inserisce tra i materiali esclusi dall’applicazione della disciplina sui rifiuti (art.185 del D.lgs. 152/06), le terre e rocce da scavo non contaminate utilizzate nel sito di produzione.
Le terre e le rocce da scavo, in questo caso, non sono rifiuti e conseguentemente non sarà più necessario prevedere la redazione di un espresso progetto.
Si ricorda che per quanto riguarda invece l’utilizzo delle terre e rocce da scavo al di fuori del cantiere di produzione continuano ad applicarsi le regole generali previste dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 (si veda in merito quanto pubblicato sul Notiziario n.12/2008 del Collegio Costruttori).


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