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28.10.2010 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI E ULTERIORI NOVITA’

TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 n.136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia antimafia”`, che prevede adempimenti di sensibile rilievo nella gestione degli appalti pubblici.

Si ritiene opportuno in questa sede fornire un primo quadro degli aspetti di immediato interesse per le imprese di costruzione, con indicazioni operative che potranno poi, alla luce di futuri chiarimenti, essere soggette a rettifiche.

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l`obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre 2010. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonchè i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Si ritiene utile trascrivere (in carattere corsivo) uno stralcio dell’art. 3 della norma per le parti di interesse per le imprese di costruzione, con le minime indicazioni di immediato interesse.

“1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.”

Si sottolinea che a fronte dell’obbligo di tracciabilità non sussiste l’obbligo di avere un solo conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle sole opere pubbliche, o alla singola opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali conti correnti bancari che l’impresa utilizza anche ad altri fini.

 

“2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione” di lavori pubblici.”

La norma prevede anche che il singolo pagamento effettuato tramite il conto dedicato possa essere “misto”, cioè relativo a pagamenti di prestazioni per lavori pubblici e per prestazioni di altra natura, poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento.

Si sottolinea pertanto che anche i pagamenti per le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o in conto corrente postale.

Dalla lettura della norma non sembra che via sia dubbio circa il divieto di effettuare permute per il pagamento dei subappaltatori.

 

“3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.”

E’ opportuno sottolineare come la deroga prevista per i pagamenti di importo non superiore a 500 euro sia vincolata a spese giornaliere e perciò non riferibili a prestazioni rese in giorni diversi.

 

“4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.”

Tale comma sembra unicamente voler dire che i versamenti da effettuare su un conto corrente dedicato devono essere eseguiti esclusivamente tramite bonifico, con esclusione perciò di versamenti mediante contante.

 

“5. Il bonifico deve riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.”

Si rammenta che il CUP (necessario anche per appalti di importi superiori a 150.000 euro) è una sorta di etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita.

Corrisponde a una sorta di “codice fiscale” del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Di norma è riportato nel contratto d’appalto o nei suoi allegati.

 

“7. I soggetti economici di cui al comma 1 (cioè le imprese) comunicano alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonchè, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.”

Si pone il problema per i lavori in corso. Nel silenzio della norma si ritiene comunque opportuno comunicare, entro la data del 7 settembre 2010, ad ogni committente pubblico gli estremi di un proprio conto corrente considerato dall’impresa come “dedicato” per gli adempimenti connessi ad ogni appalto i cui lavori siano ancora in corso (quelli per i quali non è stato ancora emesso il certificato di regolare esecuzione o il collaudo) o per i quali si debbano comunque effettuare ancora dei pagamenti.

 

“8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi (cioè gli appaltatori) assumono gli obblighi di tracciabilità. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.”

 

SANZIONI

L’articolo 6 della legge prevede le seguenti sanzioni:

1) per i pagamenti effettuati non tramite banca o società Poste italiane (ad esempio: in contante, con permuta, ecc.): sanzione pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa;

2) per pagamenti effettuati con bonifico mediante conto non dedicato, ovvero senza bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;

3) per mancata indicazione del CUP: sanzione pecuniaria dal 2% al 10% della transazione;

4) per il reintegro del conto corrente dedicato effettuato con modalità diverse dal bonifico: sanzione pecuniaria dal 2% al 5% del valore dell’accredito;

5) per l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle generalità e/o del codice fiscale delle persone delegate ad operare: sanzione pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

 

BOLLA DI CONSEGNA – TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Sempre a partire dal 7 settembre è, inoltre, previsto, per una migliore individuazione dei soggetti operanti in cantiere, l`obbligo di indicare:

  1. nella bolla di consegna del materiale, numero di targa e nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l`attività dei cantieri (articolo 4);
  2. nella tessera di riconoscimento di cui all`articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (ovvero la data di richiesta della stessa nel caso di silenzio-assenso dell’amministrazione). Per i lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all`articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l`indicazione del committente (articolo 5).

 

TURBATIVA D’ASTA O DI SCELTA DEL CONTRAENTE

E’ stato infine introdotto nel Codice Penale il nuovo art. 353-bis, relativo al reato di “turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, che punisce, già in fase pre-gara, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente (art. 9 della legge). Il reato è punito con la reclusione fino a cinque anni, la stessa pena che è ora prevista anche riguardo alla turbativa d`asta (art. 10 della legge). Si è portati a ritenere che in tale ambito ricadano anche gli accordi tra imprese volti a forzare l’individuazione dell’aggiudicatario (il fenomeno delle cosiddette “cordate” tra imprese)

 

STAZIONI UNICHE APPALTANTI

Per completezza di informazione si ricorda anche che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, e perciò entro il 7 febbraio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri dovrà promuovere un decreto contenente le modalità per l`istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), stabilendo gli enti, gli organismi e le società che potranno aderire alla SUA nonchè le attività e i servizi svolti dalla SUA (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), incluse le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti (articolo 13 della legge), nonché gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA. Sembra pertanto che il nuovo strumento sarà  non obbligatorio per tutti gli enti pubblici, ma a disposizioni di quelli che se ne vorranno servire.

 

La norma in esame prevede inoltre un riordino della normativa antimafia.

 

 

LEGGE 13/8/2010 n. 136

(G.U. 23/8/2010 n. 196)

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

 

Articolo 1

Delega al Governo per l’emanazione di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

 

Articolo 2

Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

 

Articolo 3

Tracciabilità dei flussi finanziari

  1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
  2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
  4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
  5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
  6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
  8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
  9. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

 

Articolo 4

Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali

  1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l’attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

 

Articolo 5

Identificazione degli addetti nei cantieri

  1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

 

Articolo 6

Sanzioni

  1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 3, comma 8, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
  2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP di cui all’articolo 3, comma 5.
  3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
  4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
  5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

Articolo 7

Modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

 

Articolo 8

Modifiche alla disciplina in materia di operazioni sotto copertura

 

Articolo 9

Modifica all’articolo 353 del codice penale, concernente il reato di turbata libertà degli incanti

  1. All’articolo 353, primo comma, del codice penale, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni».

 

Articolo 10

Delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

  1. Dopo l’articolo 353 del codice penale é inserito il seguente: «Art. 353-bis. – (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione é punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».

 

Articolo 11

Ulteriori modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice

 

Articolo 12

Coordinamenti interforze provinciali

 

Articolo 13

Stazione unica appaltante

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per promuovere l’istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:
  3. a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;
  4. b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
  5. c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;
  6. d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in materia

 

Articolo 14

Modifica della disciplina in materia di ricorso avverso la revoca dei programmi di protezione e ulteriori disposizioni concernenti le misure previste per i testimoni di giustizia

 

Articolo 15

Modifica della composizione del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata

 

Articolo 16

Clausola di invarianza finanziaria

 

  1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


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