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20.01.2010 - tributi

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA SUPERIORI A 10.000 EURO – NOVITA DAL 1 GENNAIO 2010

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA SUPERIORI A 10.000 EURO – NOVITA DAL 1° GENNAIO 2010

Con decorrenza 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole di compensazione dei crediti IVA introdotte dal D.L. 78/2009.
Riservandoci di ritornare sull’argomento in modo più approfondito si illustrano di seguito le principali novità.
La compensazione del credito IVA, a partire dal 1° gennaio 2010, è soggetta ad un duplice regime a seconda che si tratti di:
credito IVA annuale d’importo fino a 10.000 euro; credito IVA annuale il cui importo superi i 10.000 euro. Nel primo caso, l’utilizzo del credito IVA potrà continuare ad effettuarsi come in passato, ovvero a partire dal primo giorno dell’esercizio successivo a quello di maturazione, senza attendere la presentazione della dichiarazione.
Nel secondo caso, invece, occorrerà attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
I suddetti nuovi limiti interessano soltanto la compensazione del credito IVA con altri tributi (compensazione esterna).
Non subisce, invece, limitazioni la compensazione IVA su IVA (compensazione interna) e, pertanto, sarà possibile utilizzare il credito IVA annuale relativo al 2009 nelle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) del 2010.
Allo scopo di consentire un più rapido inoltro delle dichiarazioni e, pertanto, di permettere la compensazione del credito IVA, il D.L. 78/2009 ha stabilito che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito risultante dalla dichiarazione, possono trasmettere la dichiarazione in forma autonoma senza comprenderla nel modello Unico.
Tuttavia, nonostante la previsione normativa, la necessità della presentazione preventiva della dichiarazione allungherà i tempi per l’utilizzo in compensazione del credito IVA.
In base al regime previgente, infatti, il credito IVA annuale poteva essere compensato con altre imposte e contributi già a partire dal 16 gennaio (mentre la dichiarazione IVA veniva presentata a settembre dell’anno successivo a quello di maturazione del credito).
Con le nuove disposizioni, atteso che la dichiarazione IVA in forma autonoma potrà essere presentata solo a partire dal 1° febbraio 2010, il credito IVA annuale potrà essere utilizzato in compensazione non prima del 16 marzo 2010.
Nel caso di compensazioni di crediti IVA superiori a 10.000 euro, inoltre, sono previsti ulteriori adempimenti.
In questo caso il contribuente che vorrà utilizzare in compensazione il credito IVA dovrà avvalersi di appositi mezzi telematici.
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 21 dicembre 2009, ha definito le nuove modalità e i termini la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro derivanti dalla dichiarazione annuale o dalle dichiarazioni periodiche IVA.
Con lo stesso provvedimento è stato disposto, inoltre, che gli F24 utilizzati per compensare i crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro possano essere trasmessi esclusivamente online:
• sia direttamente dai contribuenti attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline;
• sia attraverso gli intermediari abilitati a Entratel.
E’ rimasta, invece, esclusa la possibilità di usare servizi telematici diversi da quelli dell’Agenzia.

Per l’utilizzo di crediti IVA superiori a 15.000 euro, viene stabilito, inoltre, che la dichiarazione dovrà riportare il visto di conformità da parte di un professionista, in assenza del quale l’F24 verrà scartato.
Il visto di conformità comporterà la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione.

Riepilogando le nuove modalità di compensazione del credito IVA annuale risultano essere:
per importi fino a 10.000 euro – compensazione libera sia IVA con IVA che con altre imposte e contributi; per importi superiori a 10.000 euro fino a 15.000 euro – la compensazione IVA con IVA resta consentita mentre quella con altre imposte e contributi potrà essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, senza visto di conformità; per importi superiori a 15.000 euro – la compensazione IVA con IVA resta consentita mentre quella con altre imposte e contributi potrà essere effettuata soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, con visto di conformità obbligatorio.
Le nuove regole di compensazione sopra esaminate, con riferimento ai crediti IVA annuali di ammontare superiore a 10.000 euro, interessano anche i crediti IVA trimestrali.
Pertanto, la compensazione dei crediti IVA trimestrali per importi superiori a 10.000 euro potrà essere effettuata soltanto a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza dalla quale risulta tale credito (Mod. IVA TR).

Riepilogando, con specifico riferimento ai crediti IVA trimestrali del 2010, si avranno i seguenti casi:
credito IVA relativo al 1° trimestre 2010 (modello IVA TR da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2010): l’importo sarà compensabile a partire dal 16 maggio 2010; credito IVA relativo al 2° trimestre 2010 (modello IVA TR da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 luglio 2010): l’importo sarà compensabile a partire dal 16 agosto 2010; credito IVA relativo al 3° trimestre 2010 (modello IVA TR da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 ottobre 2010): l’importo sarà compensabile a partire dal 16 novembre 2010.


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