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16.04.2010 - sicurezza

SICUREZZA SUL LAVORO – SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DEI MEDICI COMPETENTI DI INVIO DEI DATI AGGREGATI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI EX ART. 40 D. LGS. 81-08 – NOTA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO ASL DI BRESCIA DEL 15 MARZO 2010

SICUREZZA SUL LAVORO – SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO DEI MEDICI COMPETENTI DI INVIO DEI DATI AGGREGATI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI EX ART. 40 D. LGS. 81/08 – NOTA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO ASL DI BRESCIA DEL 15 MARZO 2010

Si informa che il Dipartimento di Prevenzione medico – Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – ASL di Brescia, con nota prot. n. 0034503 del 15 marzo 2010 che in calce si pubblica, ha fornito chiarimenti circa l’obbligo da parte del medico competente di redazione e trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori.
Si ricorda che l’adempimento in commento ai sensi dell’art. 40 del D.lgs.81/08 come modificato dal D. Lsg. 106/09 prevede che il medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Le modalità con cui questa comunicazione deve pervenire agli enti competenti, prevede al comma 3bis dell’art. 40 del D.lgs. 81/08 che entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.
Pertanto il dipartimento di Brescia  precisa che questi sono dipendenti dall’emanazione del Decreto in parola che, ad oggi non predisposto, nel quale si definiranno contenuti e modalità che dovrà avere la trasmissione delle informazioni.
Gli obblighi in questione sono pertanto sospesi sino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di rideterminazione di contenuti e procedure.

Dipartimento di Prevenzione medico – Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – ASL di Brescia

Brescia, 15 marzo 2010

 Prot Gen n. 0034503

Oggetto: obblighi art 40 D. Lgs 81/08 e smi: all’attenzione dei Medici Competenti

In relazione agli adempimenti di cui all’art. 40 del D.Lgs. 81/08, ovvero obblighi di redazione e trasmissione da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, si precisa che questi sono dipendenti dall’emanazione di un Decreto Ministeriale, ad oggi non predisposto, nel quale si definiranno contenuti e modalità che dovrà avere la trasmissione delle informazioni.
Gli obblighi in questione sono pertanto sospesi sino all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale di rideterminazione di contenuti e procedure.
Si prega di dare la massima diffusione del contenuto di questa comunicazione.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti si rendessero necessari e si porgono distinti saluti.


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