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26.09.2011 - trasporti

AUTOTRASPORTO – RECUPERO SOMME VERSATE CONTRIBUTO SSN

AUTOTRASPORTO – RECUPERO SOMME VERSATE CONTRIBUTO SSN

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), all’art. 2, comma 250, ha previsto che le somme versate nel periodo d’imposta 2010 a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore ad 11,5 tonnellate ed omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente 23 marzo 1992, di recepimento della Direttiva 91/542/CEE (riga B) – e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, secondo alinea, per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° ottobre 1996, quindi, “euro 2” o superiore – possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti 2011 (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011), fino alla concorrenza di euro 300,00 per ciascun veicolo, tramite il Mod. F24.
Per consentire la compensazione delle somme in questione, l’Ufficio Stampa dell’Agenzia delle Entrate, ha emanato un comunicato stampa in data 21 giugno 2011.
Il codice tributo da utilizzare è il 6793 denominato “credito per versamenti del CSSN sui premi di assicurazione per responsabilità civile per veicoli adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi del decreto del Ministro dell’Ambiente del 23 marzo 1992”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo dovrà essere indicato nella sezione “Erario”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito (2011).


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