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14.12.2011 - tributi

DECRETO MONTI – PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI PER IL SETTORE EDILE

“DECRETO MONTI” – PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI PER IL SETTORE EDILE

La Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 ha pubblicato il testo del Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011, conosciuto come “Decreto Monti”, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Il provvedimento, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene numerose disposizioni per il settore edile, specie in materia fiscale.
Si esaminano di seguito le principali novità introdotte dal dettato legislativo in parola.

Anticipazione al 2012 dell’Imposta Municipale Unica (IMU)
L’IMU, introdotta dal decreto sul federalismo municipale viene anticipata al 1° gennaio 2012.
La struttura della nuova imposta ricalca sostanzialmente quella dell’ICI (che va a sostituire insieme alla componente immobiliare dell’IRPEF e relative addizionali).
Sul piano pratico, il valore dei fabbricati su cui si applica l’IMU si determina moltiplicando la rendita catastale, già rivalutata del 5%, per i seguenti coefficienti:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 120.

L’aliquota base dell’IMU è pari allo 0,76% (con la possibilità ad opera dei comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,3%), mentre per l’abitazione principale è fissata allo 0,4% (con la possibilità ad opera dei comuni di aumentarla o diminuirla dello 0,2%); per la prima casa, inoltre, è prevista una deduzione massima di 200 euro.
I fabbricati rurali sconteranno l’IMU con l’aliquota dello 0,4% (abbattibile dello 0,1%).

Detrazione del 36% per gli interventi di recupero edilizio
L’agevolazione della detrazione del 36%, relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio, sino ad un ammontare di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, diventa a regime. La nuova norma non è più soggetta a scadenza e viene inserita nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), all’art. 16‐bis.
I soggetti beneficiari, le tipologie di immobili e le regole applicative della detrazione rimangono, sostanzialmente, quelle attualmente previste.
La detrazione è riconosciuta anche, nei casi di calamità per i quali sia stato concesso lo stato d’emergenza, per gli immobili non residenziali e per la messa in sicurezza statica e viene riconosciuta anche per i lavori di cablatura degli edifici e di contenimento dell’inquinamento acustico.
La detrazione spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. c) e d) dell’articolo 3 del DPR n.380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, purché provvedano alla vendita dell’immobile entro sei mesi dalla data di fine lavori.
In tal caso, la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti. Detto valore è fissato in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
La detrazione verrà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese.
Vengono anche precisate le regole in caso di cessione, da parte di soggetti diversi dalle imprese di costruzione e dalle cooperative edilizie, dell’immobile oggetto degli interventi agevolati prevedendo, salvo accordi tra le parti, che il bonus passi all’acquirente.
La nuova detrazione che, come detto, non è più soggetta a scadenza, verrà applicata alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2012.

Detrazione del 55% per gli interventi di recupero edilizio
La detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici viene prorogata al 31 dicembre 2012 nella forma sino ad ora usata.
Dal 2013 l’agevolazione passerà a regime, ma verrà ridotta l’aliquota dal 55% al 36%.

Aumento delle aliquote IVA
Dal 1° ottobre del 2012 verranno aumentate di due punti percentuali le aliquote IVA del 10%, che passerà al 12% e quella ordinaria del 21%, che passerà al 23%.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette aliquote potranno essere ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali.

Accatastamento dei fabbricati rurali
Vengono riaperti i termini per accatastare i fabbricati rurali.
La scadenza per presentare la domanda di variazione della rendita catastale viene fissata al 31 marzo 2012.

Imposta di Bollo sugli strumenti finanziari
Viene rivista la tariffa dell’imposta di bollo sui titoli, strumenti e prodotti finanziari, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
In particolare verrà applicata una ritenuta percentuale, pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% a partire dall’anno successivo.

Azioni a sostegno delle imprese – deduzione dell’IRAP
Viene stabilita la piena deducibilità dell’IRAP, calcolata sul costo del lavoro, dall’IRPEF e dall’IRES. Ulteriori sgravi saranno riconosciuti alle imprese con riferimento alle nuove assunzioni effettuate dalle imprese a far data dal 2012.
In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, viene aumentata la deduzione, ai fini delle imposte sul reddito, di una parte dell’IRAP versata dai contribuenti, attualmente fissata al 10%.
Per i soggetti passivi dell’IRES (imprese) è prevista la riduzione delle imposte in caso di investimento di capitale proprio, o di reinvestimento degli utili, nell’impresa.

Tributo comunale sui rifiuti e servizi – istituzione dal 2013
Verrà introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che andrà a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
Il nuovo tributo sostituirà, accorpandola, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e andrà versato in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio, e ottobre) o in unica soluzione entro giugno.

Auto di lusso – nuova addizionale erariale
A partire dall’anno 2012, viene introdotta un’addizionale erariale, pari a 20 euro, per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt.

Lotta all’evasione ed emersione della base imponibile
Viene ridotta la soglia per i pagamenti in contante portandola a 1.000 euro. L’importo massimo per l’utilizzo del contante passa, pertanto, da 2.500 a 1.000 euro.
Viene prevista anche la confluenza nell’anagrafe tributaria di tutte le informazioni relative ai conti correnti ed a tutte quelle informazioni che potrebbero risultare necessarie per i controlli fiscali del contribuente (ad es. verranno comunicate tutte le movimentazioni di conto corrente).
Per combattere più incisivamente l’evasione fiscale viene prevista, inoltre, l’applicazione di sanzioni penali per chi, a seguito delle richieste avanzate ai fini accertativi dall’Agenzia delle entrate o dalla Guardia di Finanza, esibisce o trasmette documenti falsi in tutto o in parte o fornisce informazioni non corrispondenti al vero.

Abolizione della gara per opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri
L’articolo 45 del decreto in parola prevede la soppressione dell’obbligo di affidare l’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri, o derivanti da convenzioni urbanistiche, di importo non superiore alla soglia comunitaria, con procedura negoziata, nel rispetto della disciplina degli appalti pubblici. Tale obbligo, ora soppresso, era stato introdotto dal 17 ottobre 2008, con il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti (D.Lgs. 163/2006).
Pertanto, alla luce della novità introdotta dal nuovo decreto legge, la disciplina delle opere di urbanizzazione a scomputo, o derivanti da convenzioni urbanistiche, è la seguente:

1) opere primarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è libera: può essere effettuata in proprio o affidata a chiunque, senza l’obbligo del rispetto di alcuna procedura ad evidenza pubblica;
b)oltre l’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici, con procedura aperta o ristretta.

2) opere secondarie
a) fino all’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 fino a euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante procedura negoziata, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006, senza pubblicazione del bando, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti;
b) oltre l’importo di euro 4.845.000 (dal 1 gennaio 2012 oltre euro 5.000.000) l’esecuzione dei lavori è da affidare mediante gara pubblica, nel rispetto della normativa degli appalti pubblici, con procedura aperta o ristretta.


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