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23.05.2011 - tributi

DECRETO SVILUPPO – PRINCIPALI CONTENUTI IN MATERIA FISCALE

DECRETO SVILUPPO – PRINCIPALI CONTENUTI IN MATERIA FISCALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2011 è stato pubblicato il Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011, relativo a “Prime disposizioni urgenti per l’Economia”.
Si riporta di seguito una prima analisi delle novità fiscali introdotte con il provvedimento in parola e di particolare interesse per il settore delle costruzioni.
Per la lettura del testo normativo e per un commento più completo ed approfondito si rinvia a quanto pubblicato sul sito internet del Collegio (www.ancebrescia.it) e sul prossimo numero del Notiziario.
Si rammenta, peraltro, che trattandosi di norme introdotte con Decreto Legge potranno subire modifiche in occasione della conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 12 luglio 2011.

1) Detrazione IRPEF del 36% per le ristrutturazioni residenziali
Per quanto attiene alla detrazione fiscale del 36% per le ristrutturazioni residenziali, si segnala l’eliminazione dell’obbligo di invio della comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara.
La comunicazione sarà sostituita dall’indicazione, in dichiarazione dei redditi, dei dati catastali dell’immobile oggetto di recupero e, per interventi effettuati direttamente dal detentore dell’immobile, gli estremi di registrazione del contratto di locazione, o comodato e gli altri dati richiesti al fine del controllo.
Per quanto riguarda gli altri documenti (fatture, bonifici ecc.) gli stessi dovranno essere conservati dal contribuente ed esibiti su richiesta degli uffici verificatori.
Il decreto ha previsto, inoltre, l’eliminazione dell’obbligo di indicazione, in fattura, del costo della manodopera utilizzata per l’esecuzione degli interventi agevolati.

2) Riapertura dei termini per la rivalutazione delle aree edificabili e dei terreni agricoli
Il decreto in parola ha previsto la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore d’acquisto dei terreni edificabili ed agricoli, posseduti alla data del 1° luglio 2011 da privati non esercenti attività commerciale, mediante la redazione di una perizia giurata di stima ed il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, pari al 4% dell’intero valore rivalutato delle aree, da effettuarsi entro il 30 giugno 2012.
Per coloro che si sono già avvalsi della facoltà di rivalutare le suddette aree ed intendano avvalersi nuovamente del beneficio sono riconosciute alternativamente:
a) la possibilità di detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata.
Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa;
b) la possibilità di chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 602/1973), decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non può essere comunque superiore all’importo dovuto in base alla nuova rideterminazione del valore effettuata;
c) la possibilità di richiesta di rimborso, con le stesse modalità e termini, anche per i versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.
In sostanza, viene riconosciuta la facoltà di rimborso anche per i contribuenti che abbiano, nel passato, operato una seconda rivalutazione dei propri immobili, ma che non intendano aderire all’attuale rideterminazione.
Anche questi soggetti potranno richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, entro 48 mesi decorrenti dalla data di versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già decorsi 48 mesi dal versamento dell’imposta sostitutiva relativa all’ultima rivalutazione effettuata, la richiesta di rimborso potrà comunque essere fatta entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla medesima data di entrata in vigore del decreto.

3) Altre disposizioni di natura fiscale
Oltre alle suddette misure, il “Decreto Sviluppo” contiene anche altre disposizioni di natura fiscale, tra le quali si evidenziano:
a) alcune norme di coordinamento dei controlli fiscali e contributivi e degli accessi presso le imprese, da parte delle Agenzie Fiscali, della Guardia di Finanza, dell’INPS e delle Amministrazioni locali;
b) l’estensione del regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi, e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
c) l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a 3.000 euro, effettuate a favore dei soggetti non titolari di partita iva, se il corrispettivo è corrisposto con carte di credito, di debito o prepagate.


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