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28.11.2011 - tecnica

IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI OVE NECESSARIO DEVE ESSERE ALLEGATO ALL’ISTANZA EDILIZIA

IL PROGETTO DEGLI IMPIANTI OVE NECESSARIO DEVE ESSERE ALLEGATO ALL’ISTANZA EDILIZIA
(Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4835 del 29/8/2011)

L’art 6 della legge n.46/90 (ora sostituita dal D.M.37/2008) ritiene obbligatoria la redazione del progetto ed il suo deposito contestualmente al progetto edificatorio; il testo della norma si riferisce quindi del tutto chiaramente alla fase istruttoria della licenza edilizia ed appare evidentemente finalizzato a garantire un controllo (come peraltro la stessa concessione) sulla sicurezza “ab origine” dell’edificio, con particolare riferimento ad una esigenza di rispetto dei parametri di legalità che disciplinano le costruzioni residenziali. L’art. 4 D.P.R. 425/1994 è invece espressamente riferito alla fase del rilascio dell’abitabilità (scansione notoriamente successiva alla realizzazione dell’edificio) e pur essendo anch’esso inspirata da evidenti ragioni di potenziamento della sicurezza, opera tuttavia nelle fattispecie concrete nei quali, illegittimamente, la concessione edilizia sia stata parimenti (ed illegittimamente) rilasciata in assenza del progetto inerente l’impianto elettrico, quindi senza un obbligo della sua realizzazione, e mira ad impedire di fatto un uso dell’immobile realizzato, che, in particolare se residenziale, si realizzerebbe in forma che indiscutibilmente pericolosa. La norma, nell’impedire il rilascio dell’abitabilità per carenza del progetto in parola, lungi dal permettere all’istante di ottenere una concessione edilizia residenziale in deroga all’art. 6 della legge n. 46, tende all’opposto a sollecitare la c.d. “messa a norma” dell’edificio realizzato senza l’impianto e concorre insieme all’altra all’opportuno obiettivo ordinamentale di realizzare un sviluppo dell’attività edilizia secondo canoni di sicurezza.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6612 del 2004, proposto da:
Comune di Castelfranco Emilia, rappresentato e difeso dall’avv. Benedetto Graziosi, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Caredil S.r.l.;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA: SEZIONE I n. 00536/2004, resa tra le parti, concernente ARCHIVIAZIONE RICHIESTA DI PERMESSO A COSTRUIRE TRE FABBRICATI RESIDENZIALI
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 giugno 2011 il Cons. Raffaele Potenza;
udito l’avvocato Benedetto Graziosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso al TAR Emilia Romagna la società CAREDIL impugnava il provvedimento in data 26.1.2004, con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Economico Territoriale del Comune di Castelfranco Emilia disponeva la archiviazione della richiesta di permesso di costruire presentata dalla ricorrente in data 2.8.2003 (prot. n. 16307), per la realizzazione di tre fabbricati residenziali.
L’archiviazione dell’istanza veniva disposta in quanto il progetto di edificazione non risultava corredato da quello relativo agli impianti elettrici.
1.1- Il Tribunale adito accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata, annullando il provvedimento e così motivando la decisione, in sintesi, con le seguenti argomentazioni:
– la giurisprudenza amministrativa di I e II grado si è espressa nel senso che “dopo l’entrata in vigore del regolamento attuativo della l. 46/90 (n. 447/1991), il rilascio della concessione edilizia è possibile solo dopo l’acquisizione del progetto degli impianti da parte di professionisti iscritti negli albi professionali”;
– il collaudo previsto dall’art. 4 D.P.R. 425/1994 ai fini del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità richiede “anche il rispetto della normativa in tema di impianti elettrici e di prevenzione incendi, non essendo concepibile il rilascio della agibilità in assenza delle condizioni idonee ad evitare rischi connessi alla utilizzazione dell’immobile” (TAR Napoli, n. 3948 del 2003). Da tali indicazioni il primo giudice ha tratto le seguenti conseguenze:
– il progetto degli impianti elettrici si pone come requisito di idoneità del manufatto da realizzare, autonomo ed ulteriore rispetto alla sua conformità alle prescrizioni urbanistiche;
– l’accertamento del suddetto requisito non entra a far parte del procedimento istruttorio volto a verificare la regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio dell’immobile, ma si situa in una fase, comunque, successiva a detta verifica.
– le determinazioni assunte dal Comune di Castelfranco si rivelano contrastanti nell’applicazione di entrambi i cennati ed emergenti principi e rivestirebbero un evidente “carattere dilatorio”.
2.- Il Comune di Castelfranco Emilia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo, a supporto dell’appello, motivi che risultano fondati.
Premesso che non risultano impugnate due diverse e contrastanti determinazioni del Comune ma un unico provvedimento di archiviazione di istanza concessoria edilizia, la controversia sottoposta alla Sezione verte sul momento temporale di acquisizione del progetto in questione in rapporto alle due normative che vengono nella specie in rilievo e costituite dalla legge n. 46/90 (regolamento DPR n. 447/1991), e dal D.P.R. n. 425/1994.
Col primo mezzo il Comune appellante lamenta in sostanza che il TAR abbia del tutto trascurato l’art. 6, comma 1, della legge n. 46/1990 affermando quindi illegittimamente che il progetto “de quo” deve essere allegato alla domanda successivamente al rilascio della concessione. Al contrario la tesi accolta dal TAR è che in base all’art. 4 del D.P.R. 425/1994, la verifica del progetto degli impianti elettrici si attua in una fase successiva al rilascio.
La tesi svolta dal primo giudice non può essere accolta. Essa in effetti accoglie la tesi della necessità del progetto degli impianti elettrici solo dopo il rilascio della concessione edilizia, con ciò facendo (peraltro immotivatamente) prevalere l’art. 4 D.P.R. 425/1994 rispetto all’art. 6 n. 46/1990.
Ma ciò non può condividersi poiché in realtà le due norme hanno finalità parzialmente diverse, si inseriscono in momenti procedimentali differenti, e pertanto non possono essere affatto considerate in contraddizione tra loro.
L’art 6 della legge n.46 ritiene obbligatoria la redazione del progetto ed il suo deposito contestualmente al progetto edificatorio; il testo della norma si riferisce quindi del tutto chiaramente alla fase istruttoria della licenza edilizia ed appare evidentemente finalizzato a garantire un controllo (come peraltro la stessa concessione) sulla sicurezza “ab origine” dell’edificio, con particolare riferimento ad una esigenza di rispetto dei parametri di legalità che disciplinano le costruzioni residenziali. Ciò considerato, l’art. 4 D.P.R. 425/1994 è invece espressamente riferito alla fase del rilascio dell’abitabilità (scansione notoriamente successiva alla realizzazione dell’edificio) e pur essendo anch’esso inspirata da evidenti ragioni di potenziamento della sicurezza, opera tuttavia nelle fattispecie concrete nei quali, illegittimamente, la concessione edilizia sia stata parimenti (ed illegittimamente) rilasciata in assenza del progetto inerente l’impianto elettrico, quindi senza un obbligo della sua realizzazione, e mira ad impedire di fatto un uso dell’immobile realizzato, che, in particolare se residenziale, si realizzerebbe in forma che indiscutibilmente pericolosa. La norma, nell’impedire il rilascio dell’abitabilità per carenza del progetto in parola, lungi dal permettere all’istante di ottenere una concessione edilizia residenziale in deroga all’art. 6 della legge n. 46, tende all’opposto a sollecitare la c.d. “messa a norma” dell’edificio realizzato senza l’impianto e concorre insieme all’altra all’opportuno obiettivo ordinamentale di realizzare un sviluppo dell’attività edilizia secondo canoni di sicurezza.
Legittima risulta pertanto l’archiviazione della domanda edilizia (e ciò del tutto indipendentemente dalla portata dell’art. 7 del regolamento comunale), non essendo stata corredata dal progetto relativo agli impianti elettrici, come richiesto dall’art.6 della legge suddetta e dal Comune appellante; tali adempimenti, infine, sono quindi ben lungi dal costituire un effetto dilatorio dei tempi di evasione della domanda concessoria, ravvisabile solo ove le richieste amministrative risultino extra-legem o ripetitive o comunque costituiscano un inutile aggravio del procedimento amministrativo.
2.2- Conclusivamente l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.
2.3- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese, considerato l’esito del tutto contrastante dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, accoglie l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.


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