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28.11.2011 - tecnica

NUOVE DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE – D.M. 28/06/2011

NUOVE DISPOSIZIONI PER I DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALE – D.M. 28/06/2011

Entro il 01/01/2012 devono esser attuate le disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta stradale secondo i requisiti prescritti dalle norme europee di più recente emanazione.
 E’ infatti allo scadere il periodo per l’impiego dei dispositivi già immessi sul mercato fissato al 31 dicembre 2010, data che coincide con quella di abrogazione delle specifiche tecniche nazionali in contrasto con le specifiche della norma europea armonizzate.
Come chiarisce l’articolo 3 del Decreto Ministeriale 28/06/2011, in via provvisoria e comunque non oltre il 31/12/2011, possono essere utilizzati prodotti sprovvisti di marcatura CE, purché immessi sul mercato entro il 31 dicembre 2010, ovvero installati entro tale termine, nel caso in cui il fabbricante o produttore coincida con il soggetto appaltante.
I dispositivi già immessi sul mercato, senza marcatura CE, devono comunque garantire  conformità e sicurezza richieste al prodotto dalla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008. Questi dispositivi inoltre devono essere sottoposti con esito positivo alle prove d’urto prescritte dalla norme UNI EN 1317. I rapporti di prova devono essere verificati da parte della stazione appaltante, ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico. Il direttore dei lavori accerta inoltre l’esito positivo dei rapporti di prova, effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale 21 giugno 2004 e del relativo allegato tecnico, e il collaudatore ne dà atto in sede di certificato di collaudo.
Questo è parte di quanto è contenuto nel Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 giugno 2011 (in Gazzetta Ufficiali del 6 Ottobre, n.233), “Disposizioni sull’uso e l’installazione dei dispositivi di ritenuta stradale”.
E’ da ricordare inoltre che su mandato della Commissione Europea, conferito in attuazione della direttiva 89/106/CEE, è stata adottata dal Comitato Europeo di formazione la norma europea armonizzata “UNI EN 1317-5:2007+A1:2008”, riguardante “Barriere di sicurezza stradali – Parte 5: requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi di trattenimento veicoli”.
Dal 01/01/2012 i dispositivi di ritenuta stradali dovranno avere marcatura CE, dovranno essere perciò idonei all’uso, realizzati con prodotti di idonea qualità da costruzione e poter circolare ed essere liberamente utilizzati, conformemente alla loro destinazione, in tutta I’ Unione Europea, in rispetto alla norma europea armonizzata “UNI EN 1317-5:2007+A1:2008”.


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