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26.09.2011 - trasporti

PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI – CHIARIMENTI SULLE MODALITA’ DI REGISTRAZIONE

PERIODI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI – CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Il Ministero dell’Interno ha emanato una circolare che definisce l’orientamento del Servizio di Polizia Stradale con riferimento alla corretta registrazione sull’apparecchio di controllo dei periodi di guida e di riposo.
Nello specifico, relativamente all’obbligo di registrazione dei riposi giornalieri (ex art. 15, par. 2, Regolamento CEE 3821/85), è specificato che questi ultimi debbano essere registrati o inseriti manualmente sotto il simbolo “lettino” anche qualora il conducente si allontani dal veicolo portando al seguito il foglio di registrazione o la carta tachigrafica.
Per quanto concerne, invece, gli spostamenti dal veicolo durante l’interruzione o il riposo giornaliero, la Commissione Europea, con la nota di orientamento n. 3, ha chiarito che in caso di circostanze straordinarie (es. sopravvenute ed imprescindibili esigenze organizzative del terminal che ha necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico o allo scarico e non dispone di propri autisti da destinare a tale attività), ragioni di oggettiva emergenza (es. necessità di liberare urgentemente l’area destinata al carico/scarico) o ordine specifico da parte di un organo di polizia o di un’altra autorità (es. per far defluire il traffico in un’area di parcheggio), il conducente può interrompere la pausa, il riposo giornaliero o settimanale per spostare il veicolo senza per questo incorrere in sanzioni.
Prima di ricominciare il viaggio, il conducente è comunque tenuto ad indicare a mano (sul foglio di registrazione del dispositivo analogico o sul tabulato del dispositivo digitale) il motivo di tale interruzione, avendo altresì cura di far vistare tale annotazione dall’organo di polizia o dall’autorità che ha disposto lo spostamento del veicolo (o in alternativa, di integrare l’annotazione con i dati dei suddetti organi).
La circolare, infine, dispone, riprendendo la nota comunitaria n. 4, e anche al fine di incentivare l’utilizzo dei tachigrafi digitali rispetto a quelli analogici, che gli organi accertatori sono chiamati ad applicare una certa tolleranza nel controllare i periodi di guida (ma non le interruzioni e i riposi giornalieri) nei confronti dei conducenti che utilizzano gli apparecchi digitali e che effettuano soste frequenti o viaggi con ripetute operazioni di carico e scarico.
In particolare, dovrà sottrarsi un minuto per ciascun periodo di guida continuato, dopo una sosta, per un massimo di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e mezza.
La ratio che è alla base di tale previsione, risiede nella maggiore accuratezza dei tachigrafi digitali rispetto a quelli analogici (ad esempio registrano qualsiasi spostamento superiore ai 5 secondi come attività di guida di un intero minuto).
Tale orientamento, ad ogni modo, verrà definitivamente superato con l’entrata in vigore, a decorrere dal 1.10.2011, del Regolamento CEE n. 1266/2009 del 16 dicembre 2009 che, adeguando per la decima volta al progresso tecnico il Regolamento 3821/85, introdurrà un nuovo sistema di calcolo dei cd. “microspostamenti”.


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