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23.04.2012 - urbanistica

APPROVATO CON LA LEGGE N. 4/2012 IL NUOVO PIANO CASA LOMBARDIA

APPROVATO CON LA LEGGE N. 4/2012 IL NUOVO PIANO CASA LOMBARDIA
(legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 – BURL n. 68 del 16 marzo 2012)
a cura del geom. Antonio Gnecchi

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia

Relativamente alla parte che riguarda il secondo Piano Casa, si evidenzia che le norme non sono che la  prosecuzione della precedente legge regionale n. 13 del 2009, in attuazione dell’articolo 5 della legge n. 106 del 2011, con gli stessi obiettivi e finalità del primo Piano Casa. La parte prima, infatti, della nuova legge regionale detta le disposizioni per incentivare la riqualificazione urbanistica ed edilizia (articoli  da 2 a 12), passando dall’utilizzo e sostituzione del patrimonio edilizio esistente, dall’ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale ricettiva, dagli interventi di ERS, dal recupero delle aree industriali dismesse al recupero di sottotetti a fini abitativi, alla realizzazione di parcheggi in deroga, alla conversione delle coperture in amianto, e alla realizzazione di ascensori esterni in deroga.
Il presente commento, quindi, riguarderà la prima parte della legge regionale.

Articolo 3 –  Utilizzo del patrimonio edilizio esistente (ex articolo 2, commi 1, 2 e 3, LR n. 13/09).
Gli interventi previsti vengono consentiti anche in deroga alla disciplina urbanistica comunale e sono assentibili attraverso la Dia, ovvero con pdc, da presentare entro il 31 dicembre 2013, su edifici ultimati: alla data del 18 luglio 2009, ovvero, per i fabbricati rurali, assentiti prima del 13 giugno 1980.
Comma 2: oltre a quanto stabilito dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3 della LR n. 13/09, viene riconosciuta, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, una volumetria aggiuntiva premiale del 5% di quella preesistente per miglioramento di efficienza energetica.
Le condizioni per aderire a questa tipologia di interventi sono le seguenti:
a) miglioramento energetico dell’intero edificio
b) prestazione energetica superiore al valore limite di climatizzazione invernale
c) miglioramento superiore al 50% del valore limite attribuito all’edificio prima dell’intervento
d) incremento volumetrico solo sull’edifico oggetto dell’intervento.
Il vantaggio che si può trarre da questi interventi è quello relativo alla modifica della sagoma del fabbricato per l’armonizzazione architettonica con gli edifici circostanti.
Comma 3: i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono riconoscere una volumetria aggiuntiva tra quella assegnata dal PRG o PGT vigente e quella preesistente (al 18 luglio 2009), fino ad un massimo di 100 mc. per i casi in cui i singoli alloggi debbano essere utilizzati da nuclei familiari che comprendono persone non autosufficienti.
Comma 4: si precisa che per gli interventi di utilizzo del patrimonio edilizio esistente, si applicano le stesse regole di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, della LR n. 13/09, nonché le deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell’articolo 5, comma 6, stessa LR n. 13/09, ovvero:
1) in deroga a piani attuativi vigenti o adottati
2) interventi nei parchi regionali l’indice volumetrico è ridotto di 1/3, con alcune eccezioni
3) nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, agli interventi si applicano le norme sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, con termini dimezzati
4) le disposizioni dell’utilizzo del patrimonio edilizio esistente non si applicano:
a) nelle zone sottoposte a vincolo di inedificabilità disposta per legge o del PRG o PGT
b) negli ambiti di particolare rilievo storico, architettonico e paesaggistico
c) per edifici abusivi o in totale difformità, anche condonati
5) pagamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o Slp dell’intervento, secondo le tariffe approvate e vigenti per opere di nuova costruzione. I comuni, con delibera (che probabilmente hanno già), possono riconoscere la riduzione del contributo
6) rispetto norme del Codice Civile e diritti dei terzi, delle norme igienico-sanitarie, delle norme in materia di stabilità e sicurezza degli edifici, del vincolo idrogeologico e paesaggistico
7) delibere del comune (già assunte entro il 15 ottobre 2009) con le quali individuavano le parti del territorio nelle quali non trovano applicazione le norme del Piano Casa
Comma 5: i comuni possono modificare le delibere di cui sopra.

Articolo 4 – Ampliamento fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva, trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali.
L’articolo è nuovo rispetto alla proposta di legge e si sviluppa in tre commi che riguardano.
Comma 1: ambiti a carattere produttivo industriale e artigianale (secondaria)
Comma 2: edifici a destinazione terziaria e direzionali
Comma 3: edifici totalmente alberghieri.
Relativamente al comma 1. i comuni, con delibera da assumere entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, stabiliscono le aree classificate dal PRG o PGT a destinazione produttiva secondaria nelle quali consentire ampliamenti in deroga, nella misura massima del 10% della Slp (quindi anche percentuali inferiori), di edifici in tutto o in parte industriali o artigianali, ultimati entro il 18 luglio 2009.
Son da rispettare le seguenti condizioni:
a) ultimati entro il 18 luglio 2009
b) rispetto dell’altezza massima di zona
c) quota massima di Slp (10%) di mq. 500
d) attività in essere certificata dalla CCIAA
e) rispetto della superficie drenante
f) ampliamento destinato all’attività produttiva
g) atto di asservimento trascritto nei registri immobiliari, con vincolo pertinenziale di almeno 5 anni e non frazionabile
Comma 2: Programma regionale per l’ERP (edilizia residenziale pubblica)
Anche in questo caso i comuni ad elevato, acuto o critico fabbisogno, possono, con motivata deliberazione, sino al 31 dicembre 2013, autorizzare, in deroga alle previsioni del PRG o PGT la trasformazione di edifici esistenti al 31 marzo 2005 (LR n. 12 del 2005) con destinazioni terziaria e direzionale e da tale data, non utilizzati, per attività lavorative ed economiche, da finalizzare per riuso a destinazioni residenziali.
Gli interventi che consentono il riuso di questi edifici, devono garantire che almeno il 20% della Slp esistente sia destinata ad ERS (edilizia residenziale sociale).
Comma 3: i comuni, con la stessa delibera che disciplina gli ambiti produttivi, possono consentire l’ampliamento di edifici interamente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative, entro il limite di 200 mq. e sempre che non venga superato l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dal PRG o PGT in misura superiore al 50% e sempre che non ecceda l’altezza massima di oltre 4 mt..
Comma 4: riguarda le aree produttive (industriali, artigianali o alberghiere) e gli edifici interessati dagli ampliamenti che restano vincolati da tali destinazioni sino a variazione urbanistica.
Comma 5: è possibile presentare per gli interventi previsti per l’ampliamento degli edifici interessati la Dia, ovvero, il pdc, purché  entro il 31 dicembre 2013.
Comma 6: dispone le stesse condizioni già menzionate dal comma 4 dell’articolo 3 (stabilite dall’articolo 5, commi da 1 a 5, LR n. 13/09). Viene  precisato però che le disposizioni dell’articolo non si applicano ad edifici a carattere commerciale o “logistica”.

Articolo 5 – Sostituzione patrimonio edilizio esistente.
Viene riproposta la possibilità di operare interventi di sostituzione degli edifici esistenti ubicati all’esterno dei centri storici o dei nuclei di antica formazione, con ampliamenti fino al 30% già previsti nel precedente Piano Casa (LR n. 13/2009) prevedendo che la Dia o il permesso di costruire siano presentati o richiesti entro il 31 dicembre 2013.
Gli interventi di sostituzione edilizia si potranno realizzare con la totale demolizione e ricostruzione dell’edifico anche con le modifiche di sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica con gli edifici esistenti e con diversa allocazione entro il lotto di riferimento.
Si potrà realizzare inoltre una volumetria aggiuntiva (5%) senza ulteriori oneri di urbanizzazione nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.
Nei casi di sostituzione edilizia con demolizione totale e ricostruzione, i progetti dovranno assicurare la copertura attraverso fonti rinnovabili del 20% del fabbisogno energetico per l’acqua sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
In dettaglio, vediamo le nuove previsioni per questi interventi.
Comma 1: gli interventi di sostituzione edilizia già precedentemente disciplinati dall’articolo 3, comma 3, 5, 6 e 7, primo e secondo periodo, LR 13/09, sono consentiti con Dia, ovvero, con pdc, purché entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti condizioni:
a) bonus volumetrico del 30% (35% nel caso di sistemazione a verde)
b) riduzione dell’ampliamento di 1/3 nelle aree a parco
c) non si possono superare di più del 50% l’indice di densità fondiaria e il rapporto di copertura stabiliti dal PRG o PGT vigente
d) non si può superare di 4 mt. l’altezza massima di zona
e) certificazione energetica prevista dalla DGRL n. 8745 del 2008, con una riduzione del 20% dei consumi rispetto ai limiti di legge
f) passare l’impatto paesistico in assenza di vincolo (silenzio/assenso di trenta giorni)
Comma 2: gli interventi previsti per la sostituzione degli edifici in tutto residenziali esistenti (articolo 3, comma 3, secondo periodo LR 13/09) si applicano anche agli interventi parzialmente residenziali e a quelli non residenziali, ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale, esterne agli ambiti dei Centri Storici o dai Nuclei di antica formazione del Piano delle Regole (articoli 10 e 10 bis della LR n. 12/05), dotata di servizi.
Comma 3: gli interventi di sostituzione possono avvenire (ovviamente) mediante la totale demolizione dell’edificio, anche con modifica della sagoma per l’armonizzazione architettonica con  gli edifici circostanti. La stessa norma consente la diversa collocazione dell’edificio da ricostruire all’interno del lotto di pertinenza.
Comma 4: i benefici si riferiscono all’esclusione dei maggiori spessori dei muri perimetrali e dei solai dei piani riscaldati di un edifico ricostruito ai sensi della legge regionale n. 26 del 1995 e s.m.i. (LR 39/04 e 33/07). Lo stesso comma prevede che i comuni, con delibera del CC, possano riconoscere un bonus volumetrico non superiore al 5% del volume esistente, in relazione al grado di incidenza paesistica del progetto in base alla DGRL n. 11045/2002, tenendo conto che tale premio è alternativo a quello di cui all’articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 13/09 (35% incremento volumetrico, anziché del 30%, per miglioramento del verde).
Comma 5: qualora si sostituisca un edificio demolendolo e ricostruendolo, i progetti presentati dal 31 maggio 2012 (escludendo, quindi, una fase transitoria fino a tale data), devono assicurare, mediante produzione di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, almeno il 20% del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le modalità che la G.R. dovrà definire entro 60 gg dall’entrata in vigore della LR n. 4/2012.
Comma 6: qualora il fabbisogno energetico di cui sopra sia almeno superiore al 50%, gli interventi possono usufruire del bonus volumetrico del 10%, oltre a quello del 30% stabilito in via ordinaria dall’articolo 3, comma 3, della LR 13/09, cumulabile con lo scomputo per i maggiori spessori dei muri e dei solai di cui alla citata LR n. 26/1995.
Comma 7: è prevista una deroga alle distanze minime dalle strade, dai confini di proprietà e dai fabbricati, pari a 20 cm.. per gli interventi non comportanti demolizione totale e ricostruzione.
Comma 8: anche per questi interventi valgono le regole già richiamate per gli articoli 3 e 4 e cioè l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi da 1 a 5, LR 13/09, nonché le deliberazioni comunali assunte ai sensi dell’articolo 5, comma 6, stessa LR
Comma 9: consente ai comuni di modificare le precedenti deliberazioni con le quali avevano individuato alcune o tutte le aree o zone del proprio territorio dall’applicazione della legge sul Piano Casa.
     
Articolo 6 – Interventi di Edilizia Residenziale Sociale.
Per favorire la realizzazione di alloggi sociali, si potranno attuare su edifici sociali esistenti al 31 marzo 2005, ampliamenti non superiori al 40% della volumetria esistente nel caso di edifici di proprietà pubblica e del 20% nei casi di altri edifici anche con eventuale variazione della destinazione d’uso.
Nei comuni ad alta densità abitativa saranno possibili ampliamenti del 40% sia da parte di soggetti pubblici che privati. Le volumetrie in incremento potranno essere cedute ad altri operatori o trasferite su altre aree ma sempre per la realizzazione di edilizia residenziale sociale. Il risultato di questi interventi non dovrà diminuire la quota di alloggi a canone sociale esistente prima dell’intervento.
Ulteriori incrementi volumetrici stabiliti nella misura massima del 10% sono previsti per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. I comuni possono prevedere la possibilità di riduzione degli oneri di urbanizzazione.

Articolo 7 – Recupero aree industriali dismesse.
Al fine di incentivare il recupero delle aree non residenziali dismesse, è stato introdotto nella legge regionale n. 12 del 2005, un nuovo articolo 97 bis che riguarda le aree degradate o dismesse individuate dal PGT. Il comune in primo luogo deve accertare la sussistenza delle condizioni delle aree industriali / artigianali nelle quali erano in atto attività economiche produttive il cui recupero consenta di non consumare ulteriore territorio comunale o di contenerlo, valutando, altresì, le finalità di pubblica utilità ed interesse generale, così da invitare la proprietà degli immobili a presentare una proposta di riutilizzo secondo le prescrizioni del PGT, consentendo di incrementare fino al 20% la volumetria o la superficie ammessa, assegnando un termine da definirsi e comunque tra i 4 e i 12 mesi.
Il comma 5 elenca ciò che la proposta di recupero deve indicare, mentre il successivo comma 6 dispone che tali proposte integrano quelle stabilite, rispettivamente sia per i PA (art.14) che per i permessi di costruire (art. 38).
Se la proprietà, nei termini stabiliti, non presenta la proposta (pdc o PA), cessa l’efficacia delle previsioni del Piano delle Regole (PdR), producendo il venir meno di qualsiasi previsione edilizia e/o urbanistica sugli immobili interessati.
Tale cessazione di efficacia viene attestata dal comune con atto”meramente dichiarativo”, comunicato alla proprietà e pubblicato all’Albo Pretorio.
Il comune può avviare il procedimento di variante urbanistica che può essere finalizzata, anche tramite Piani Attuativi di iniziativa pubblica con tutte le attenzioni dovute per gli aspetti paesaggistici. Nel tempo (periodo) intermedio, c’è solo la possibilità di eseguire interventi di demolizione e di bonifica, nonché quelli stabiliti e finalizzati alla tutela dell’incolumità o salute pubblica.

Articolo 8 – Monitoraggio regionale.
I comuni devono comunicare alla regione i provvedimenti assunti e gli interventi assentiti dalle disposizioni del Piano Casa.

Articolo 9 – Modifica alla disciplina di recupero di sottotetti ai fini abitativi.
Viene modificato il primo comma dell’articolo 64 della LR n. 12/05, riguardante il recupero dei sottotetti ai fini abitativi.
La disciplina previgente faceva riferimento allo strumento urbanistico vigente approvato dopo la LR 51/75 al fine delle modifiche delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché sotto l’altezza massima di zona.
Con la modifica introdotta, gli interventi edilizi finalizzati al recupero edilizio dei sottotetti potranno consentire:
a) l’apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per osservare i RAI,
b) modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente per assicurare, per ogni unità immobiliare l’Hmp di mt. 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi i mt. 1,50 per la relativa superficie, riguardanti edifici di altezza minore o uguale all’altezza massima di zona,
c) il recupero edilizio dei sottotetti degli edifici posti all’interno dei Centri Storici o dei Nuclei di antica formazione deve avvenire  nel rispetto dei limiti dell’altezza massima stabilita dal PRG o dal PGT; in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve intendersi quella esistente.
È stato, quindi, previsto un doppio regime in relazione all’altezza dell’edificio interessato dal recupero edilizio del sottotetto, distinguendo quelli nelle zone diverse dal Centro Storico e da Nuclei di antica formazione, nelle quali il comune ammette questi interventi, consentendo di sopraelevare il tetto fino al limite dell’altezza massima di zona, e quelli posti, appunto, nei CS e nei NAF.
Per questi ultimi, è possibile sopraelevare gli edifici  solo nel rispetto dei limiti di altezza massima posti dallo strumento urbanistico; in assenza di tali limiti, l’altezza massima deve intendersi quella esistente,  fermo restando la scelta del comune di consentire o meno in questi ambiti il recupero dei sottotetti.
Rimangono, ovviamente, in vigore tutte le altre norme, i presupposti, le condizioni e prescrizioni, oltre che la facoltà per i comuni di decidere gli ambiti di esclusione, anche diversi da quelli già adottati per il primo Piano Casa.

Articolo 10 – Modifica alla disciplina in materia di parcheggi in deroga. (art. 66, LR n. 12/2005).
Alle norme in vigore è aggiunta, per le autorimesse realizzate in deroga alla legge 122/89 di edifici esistenti a quella data, anche la deroga al rispetto del rapporto drenante, a condizione che siano previsti adeguati sistemi di raccolta e dispersione.

Articolo 11 – Norme per la conversione delle coperture in cemento amianto.
Alla fine del capitolo che riguarda gli edifici di culto e le attrezzature religiose, è stato aggiunto l’articolo 73-bis che dispone la disciplina degli interventi per la conversione delle coperture in amianto esistenti.
Al fine di incentivare e riconvertire tali coperture sono state introdotte le seguenti previsioni:
a) fermo restando le quote di gronda esistenti possono essere modificate le falde del tetto fino ad una pendenza del 40%, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati,
b) qualora tali modificazioni diano luogo a piani sottotetti o a vani che assumano caratteristiche di agibilità nel regime ordinario (H=2,70), ovvero, derogativo (Hmp= 2,40) del recupero dei sottotetti abitativi, gli interventi sono soggetti esclusivamente a permesso di costruire convenzionato qualora la superficie non sia utilizzabile a fini abitativi, a meno che l’interessato non inoltri istanza per la trasformazione ai fini abitativi della superficie o del volume corrispondente,
c) la riduzione del contributo di costruzione fino al 50% sia per gli interventi di “semplice” modifica delle falde del tetto (p minore o uguale 40%) che del recupero del sottotetto ai fini abitativi
d) la rimozione e smaltimento delle coperture in amianto di edifici produttivi eseguite da privati, consente un bonus, pari al 10% di incremento della superficie della copertura rimossa, con limite massimo di 500 mq., con l’obbligo di realizzare tale ampliamento all’interno della sagoma dell’edificio e da utilizzare per funzioni terziarie.

Articolo 12 – Realizzazione di ascensori esterni.
Tra le norme che la LR n. 12/2005 dispone di disapplicare (articolo 103), viene aggiunto un comma 1-ter con il quale, fermo restando le norme del Codice Civile, fuori dal Centro Storico e dai Nuclei di antica formazione, la distanza tra pareti finestrate ( e fronteggianti), viene derogata per la realizzazione di sistemi elevatori a servizio di fabbricati esistenti purché assolvano al requisito di accessibilità ai vari livelli di piano.
Non viene stabilito il margine di tolleranza, ma semplicemente un criterio legato allo “stretto necessario”.

Di seguito si sintetizzano le disposizioni contenute nel secondo “PIANO CASA”
Art. 3 – Utilizzo  del patrimonio esistente
Ambiti
Interventi
Bonus
Presupposti
Termini
co. 1
Edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 31 marzo 2005 e non ubicati in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti all’agricoltura o ad attività produttive
Recupero edilizio e funzionale ai sensi dell’art. 2, co. 1,  LR 13/09
Bonus volumetrico del 5% nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti (c.2)
Compatibilità con le esclusioni territoriali individuate dai comuni ai sensi dell’art. 5, co. 6, LR 13/09, che possono tuttavia essere modificate dai comuni entro il 30 settembre 2012
Dia o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013, in riferimento a edifici o porzioni di edifici ultimati alla data del 18 luglio 2009
Co.
2
Edifici assentiti prima del 13 giugno 1980 e collocati in aree destinate all’agricoltura
Recupero edilizio e funzionale ai sensi dell’art. 2, co. 2, LR 13/09
Bonus volumetrico del 5% nel caso di interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti (c.2)

DIA o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013, in riferimento a edifici o porzioni di edifici assentiti prima del 13 giugno 1980.
Co. 3
Alloggi utilizzati da nuclei familiari che comprendano persone con gravi handicap o non autosufficienti
Adeguamento
Volumetria aggiuntiva rispetto alla maggiore tra la volumetria assegnata dallo strumento urbanistico vigente e quella preesistente fino ad un massimo di 100 mc.
Deliberazione consiglio comunale
Art. 4. Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali.
Ambiti
Interventi
Bonus
Presupposti
Termini
Co.
1
Edifici in tutto industriali ed artigianali purché ultimati entro la data del 18 luglio 2009 e con attività in essere al 16 marzo 2012, all’interno degli ambiti individuati dai comuni
Interventi di ampliamento con esclusione degli edifici a destinazione commerciale e logistica (c. 6)
Vincolo di asservimento pertinenziale non frazionabile non inferiore a 5 anni
Vincolo di destinazione per la durata della previsione di PGT (c.4)
10 % della superficie lorda di pavimento esistente, con limite di 500 mq., purché destinati all’attività produttiva, miranti ad aumentare il numero degli addetti e non adibiti in tutto in parte a funzioni commerciali o logistiche.
Individuazione entro il termine perentorio del 30 settembre 2012 di ambiti specifici all’interno delle aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria
DIA o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013
Co.
2
Edifici con destinazione terziaria e direzionale esistenti alla data del 31 marzo 2005 e da allora non utilizzati per attività lavorative ed economiche
Sono esclusi gli edifici con destinazione commerciale e logistica (co. 6)
Interventi di trasformazione finalizzati al riuso per funzioni residenziali, di cui almeno il 20% a edilizia residenziale sociale

Comuni individuati dal programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica a fabbisogno acuto, critico o elevato; deliberazione entro il 31 dicembre 2013
DIA o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013
Co
3
Edifici totalmente alberghieri
Interventi di ampliamento
Vincolo di destinazione per la durata della previsione di PGT (c.4)
Ampliamento entro il limite massimo di 200 mq., purché non venga superato l’indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o adottato,  in misura superiore al 50% e non si ecceda l’altezza di oltre 4 metri
Deliberazione da parte dei comuni entro il termine perentorio del 30 settembre 2012
DIA o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013

Art. 5 Sostituzione  del patrimonio edilizio
Ambiti
Interventi
Bonus
Presupposti
Termini

Edifici
a.in tutto residenziali posti all’esterno dei centri storici e delle zone individuate dagli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, quali nuclei di antica formazione;
b.parzialmente residenziali e non residenziali ubicati in zone a prevalente destinazione residenziale;
c.Industriali e artigianali esistenti nelle aree classificate nello strumento urbanistico comunale a specifica destinazione produttiva secondaria

Interventi  di sostituzione edilizia ai sensi dell’art. 3, commi 3,5,6,7,primo e secondo periodo, 8 e 10, della LR 13/2009
Gli interventi sub b) si applicano agli edifici ubicati all’esterno dei centri storici o dei centri urbani di antica formazione laddove individuati, ai sensi degli artt. 10 e 10-bis della LR 12/2005, dagli strumenti urbanistici vigenti e compresi in zone dove è ammessa la destinazione residenziale e caratterizzate da idonee dotazioni di servizi (c.2)
Possibilità di:
– totale demolizione e ricostruzione con modifica della sagoma e diversa allocazione entro il lotto di riferimento (c.3)
– scomputo LR 26/1995, art. 2, co. 1-ter (c. 4, primo periodo)
– bonus volumetrico del 5%, se deliberato dal CC (co. 4, primo periodo)
– bonus volumetrico cumulabile del 10% per interventi che assicurano una copertura del fabbisogno energetico superiore di almeno il 50% della soglia minima (c. 6)
– deroga fino a 20 cm alle distanze minime di protezione del nastro stradale, alle distanze dai confini di proprietà e alle distanze minime tra fabbricati, per gli interventi non comportanti demolizione totale e ricostruzione, che usufruiscono dei benefici di cui ai commi 4/6 (c. 7)
Deliberazioni assunte dai comuni ai sensi dell’art. 5, comma 6, della LR 13/2009, eventualmente modificabili
DIA o pdc da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013

Art. 6 – Interventi di edilizia residenziale sociale
Ambiti
Interventi
Bonus
Presupposti
Termini

Edifici sociali esistenti al 31 marzo 2005
Interventi di ampliamento, sostituzione e variazione della destinazione d’uso, finalizzati alla:
– realizzazione di alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008
– locazione temporanea a fini sociali
– all’edilizia universitaria convenzionata, non riducendo l’eventuale quota di alloggi a canone sociale esistenti prima dell’intervento
–  a servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza in misura non superiore al 20%, limitando le destinazioni commerciali agli esercizi di vicinato
– vincolo di destinazione d’uso non inferiore a 12 anni (c. 5)
Possibilità di:
– ampliamento volumetrico con incrementi in misura non superiore al 40% della volumetria di edifici di proprietà pubblica ed al 20% di altri edifici;
– sostituzione del patrimonio edilizio, anche con incrementi volumetrici nelle predette misure;
– variazione della destinazione d’uso;
– nei comuni individuati dal programma regionale per l’ERP a fabbisogno acuto, critico o elevato, per gli interventi previsti al co. 2, gli incrementi volumetrici, sia per gli edifici di proprietà pubblica che per gli altri edifici, sono consentiti in misura non superiori al 40% (c. 3)
– possibilità di cessione delle volumetrie o di trasferimento su altre aree (co. 4);
– bonus volumetrico ex art. 5, co. 4/6, da miglioramento delle prestazioni energetiche cumulabili nella misura del 10% (co. 7);
– riduzione oneri di urbanizzazione  del 50% salva ulteriore riduzione con delibera consiliare (co. 8)
Deliberazione di assenso da parte della giunta comunale, da assumere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta da parte dell’interessato
Richiesta di intervento entro il 31 dicembre 2013

PARTE II
ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA

Articolo 13 – Valutazione ambientale dei piani.
Sono state apportate all’articolo 4 della LR n. 12/05, le seguenti modifiche:
a) è stato aggiunto un riferimento mancante al comma 1,
b) sono stati aggiunti tre nuovi commi, dopo il comma 2:
      2-bis: è prevista la verifica di assoggettabilità a VAS per le  varianti al Piano dei Servizi (PdS) e al Piano delle Regole (PdR), fatte salve le fattispecie per l’applicabilità della VAS di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 152/2006,
       2-ter: per ciascuno degli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano (DdP), deve essere effettuata un’analisi da inserire nella VAS di tale atto, stabilendo l’assoggettabilità o meno ad ulteriori valutazioni in sede di PA. E’ previsto comunque l’obbligo di assoggettabilità alla VAS, per gli aspetti che non siano stati oggetto della prima valutazione nei casi in cui un PA sia in variante al PGT.
      2- quater: è stabilito che la VAS, la VIA e la VIC degli atti di programmazione negoziata di competenza della regione siano coordinate tra loro per ottimizzare i tempi istruttori.
c) Sono stati aggiunti altri due commi dopo il n. 4, sempre riguardanti la VAS:
     4-bis: il soggetto interessato ad un atto di programmazione negoziata può proporre una fase preliminare di definizione delle indicazioni necessarie e dei contenuti del rapporto ambientale,
     4-ter: il medesimo soggetto privato, entro 15 giorni dalla delibera regionale di adesione, versa alla regione la somma a titolo di oneri istruttori per lo svolgimento di tale attività di supporto.
d) Il comma 2 del nuovo articolo prevede che i procedimenti di VAS del DdP già avviati alla data di entrata in vigore della LR 4/12 , sono conclusi secondo le procedure previgenti.

Articolo 14 – Pubblicazione degli strumenti urbanistici.
In attuazione dell’articolo 5 del DL n. 70/2011, si prescrive che la pubblicazione degli atti del PGT, in tutte le fasi della procedura deliberata dall’articolo 13 della LR n. 12/2005, avvenga anche sul sito informatico del comune, così come per tutti i piani attuativi.

Articolo 15 – Disposizioni in materia di titoli abilitativi.
All’articolo 38 della LR n. 12 del 2005 riguardante il procedimento per il rilascio del pdc sono state introdotte diverse modifiche:
1- sostituiti i commi 1, 2, 3, 4, 7-bis
2- aggiunti i commi 10-bis e 10-ter
Sostanzialmente si ridefinisce la procedura stabilita dalla disciplina dell’articolo 20 del DPR n. 380 del 2001, recuperando dal testo precedente, le sole disposizioni in materia di oneri di urbanizzazione opportunamente integrate in relazione alla nuova procedura.
Per quanto riguarda la procedura le novità significative sono due:
a) la riduzione da 60 gg a 45 gg il termine per l’istruttoria, acquisizione dei pareri necessari, valutazione tecnico giuridica dell’intervento e la formulazione della proposta motivata di provvedimento (comma 3)
b) la riduzione dal 30 gg a 15 gg del termine per integrare la documentazione nel caso di adesione alle modifiche progettuali di modesta entità.
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi  legati alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione, è stabilito che sono determinati con riferimento alla data di presentazione della richiesta di permesso di costruire, purché completa della documentazione prevista (per il contributo).
Nel caso di PA o Procedura negoziata sono determinati al momento della loro approvazione (delibera comunale o regionale), purché la richiesta di pdc, ovvero, la DIA, siano presentate entro e non oltre 36 mesi dalla data di approvazione.
Viene aggiunto che, fatta salva la rateizzazione ammessa dai comuni, il pagamento degli oneri deve essere fatto all’atto del rilascio del pdc, ovvero alla scadenza del termine di 15 gg dalla proposta di provvedimento .
Viene introdotto il silenzio/assenso se non viene assunto, da parte del RdS, il provvedimento di diniego, che però non si forma quando sussistono vincoli paesaggistici, ambientali o culturali, per i quali si applicano le norme aggiuntive al comma 1.
In base ai due nuovi commi aggiunti, infatti, è previsto che:
10-bis: qualora l’immobile sia sottoposto a vincolo sub delegato alla stessa AC, la proposta di provvedimento positivo deve avvenire entro il termine di 45 giorni: qualora, invece, la proposta di provvedimento non sia favorevole, decorsi 65 giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo (di diniego, in questo caso), sulla domanda di pdc si intende formato il silenzio rifiuto.
10-ter: quando, invece, il vincolo sia di competenza diversa dall’AC, qualora il parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo non sia comunicato all’interessato, il RdS acquisisce il parere attraverso la Conferenza di servizi. In questo caso i 15 giorni previsti dalla norma per l’adozione del provvedimento finale da parte del RdS decorrono dall’esito della Conferenza.
Qualora l’esito non sia favorevole, decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (di diniego, in questo caso), sulla domanda di pdc si intende formato il silenzio rifiuto.
Viene sostituito il comma 2 dell’articolo 40 inerente il pdc in deroga, aggiungendo al precedente testo, applicabile esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, oltre agli aspetti che riguardano i limiti di densità fondiaria, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dal PRG o dal PGT, anche le destinazioni d’uso, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
Per gli interventi realizzabili mediante DIA (articolo 41), viene ora aggiunto che gli stessi interventi sono realizzabili mediante SCIA.
Al comma 3 del medesimo articolo si recepisce all’interno dell’ordinamento regionale della Lombardia la SCIA in materia edilizia.
Avendo ottemperato all’adeguamento delle norme regionali a quelle statali, è stata rimossa la disapplicazione dell’articolo 20 (procedimento per il rilascio del pdc) e articolo 21 (intervento sostitutivo regionale) del dPR n. 380/2001.

Articolo 16 – Approvazione dei PA conformi.
Ulteriore modifica circa la competenza di adozione e approvazione dei PA conformi ai PGT, assegnata ai consigli comunali.
In particolare, nel rispetto dei termini stabiliti dall’articolo 14 della LR n. 12/05, i PA conformi allo strumento urbanistico sono adottati (comma1) e approvati (comma 4) dal CC nei comuni fino a 15 mila abitanti, ovvero dalla G.C. nei restanti comuni.
Con questa disposizione ci si discosta dal sistema delineato dal DL n. 70 del 2011 che, invece, ha riconosciuto in capo alla G.C. la competenza ed approvazione dei PA conformi.

Articolo 17 – Coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti di pianificazione.
Prevede l’adeguamento al Piano Paesistico Regionale (PPR) approvato dalla regione nel 2010, per i comuni (PPC), Province (PTCP), città metropolitane e gli Enti gestori dei parchi, entro il 31 dicembre 2013.
Articolo 18 – Modifiche all’articolo 97 della LR n. 12/2005 (SUAP).
A queste norme sono state apportate due modifiche stabilendo che alla Conferenza di servizi della SUAP non si applica la disciplina dell’articolo 7 della LR 1/2005  né quella di cui all’articolo 13, commi da 1 a 3; della LR n. 1/2012, rendendo esplicito il carattere speciale della disciplina dettata dall’articolo 967 della LR n. 12/05, a integrazione del dPR n. 160 del 2010.

Articolo 19 – Protocolli volontari di certificazione energetica.
La regione promuove e sostiene lo sviluppo per la certificazione energetica rispetto al sistema CENED, soprattutto per gli ambiti in territorio montano.

La legge regionale n. 4 del 2012 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e, quindi a far data dal 17 marzo 2012.


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