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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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19.07.2012 - tributi

BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O AI FAMILIARI – CIRCOLARE MINISTERIALE

Il 15 giugno è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E di commento alle disposizioni di contrasto al fenomeno della concessione di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati, introdotte con l’art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del DL 13 agosto 2011, n. 138.
Si ricorda che la norma in oggetto prevede, in capo ai soggetti utilizzatori di beni aziendali senza pagamento di un corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al valore di mercato, la tassazione di un reddito diverso, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito ed il valore di mercato del diritto di godimento. Il soggetto concedente i beni in godimento non può portare in deduzione dal proprio reddito imponibile i relativi costi sostenuti (es. costi di acquisto, di manutenzione e di gestione dei beni).
La circolare n. 24 fornisce importanti chiarimenti sull’ambito soggettivo ed oggettivo della normativa. In particolare:
– sono esclusi dall’ambito soggettivo i soggetti utilizzatori di beni di impresa che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso (es. società commerciali di persone e di capitale);
– sono esclusi dall’ambito oggettivo i beni di società ed enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, concessi in godimento a soci enti non commerciali (es. associazioni di categoria), che sono utilizzati per fini esclusivamente istituzionali dell’ente non commerciale;
– non si applica l’indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento per quelle fattispecie per i quali Il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità (es. autoveicoli di cui all’art. 164 TUIR);
– la tassazione come reddito diverso non si applica ai beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit in capo all’utilizzatore, quale dipendente della società o impresa individuale, o lavoratore autonomo, ai sensi degli artt. 51 e 54 del TUIR.
La circolare dell’Agenzia chiarisce inoltre che la normativa si applica non solo ai beni che l’impresa detiene a titolo di proprietà o altro diritto reale, ma anche a quelli acquisiti ad altro titolo (es. contratti di locazione finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato), poi concessi in godimento ai soci.
Al fine di monitorare tale fenomeno, la normativa prevede l’obbligo in capo ai soggetti concedenti e/o utilizzatori di comunicare all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento ai soci ed ai familiari.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 166485 del 16 novembre 2011 sono state dettate le modalità per effettuare tale comunicazione e la relativa scadenza, prorogata al 15 ottobre 2012 con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 37049 del 13 marzo 2012.
La normativa si applica, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 2012, e comporta l’obbligo di calcolare gli acconti 2012 con il metodo storico , assumendo quale imposta quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.
La circolare prevede una sanatoria, tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione della disciplina, per i contribuenti che abbiano applicato in modo errato tale normativa in sede di versamento del primo acconto, consentendo agli stessi di regolarizzare l’omesso versamento, senza sanzioni e maggiorato degli interessi nella misura del 4%, entro il termine per il versamento del secondo acconto.

 


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