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24.09.2012 - tributi

CANONE PER ABBONAMENTO SPECIALE RAI – CHIARIMENTI

Si segnala che la Direzione abbonamenti RAI di Torino sta inviando a varie imprese solleciti di pagamento del canone per l’abbonamento speciale alla televisione.

Tali solleciti fanno seguito alle precedenti comunicazioni inviate dalla RAI nei primi mesi del 2012, con le quali si richiedeva alle imprese il pagamento dell’abbonamento speciale, dovuto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive, fuori dall’ambito familiare, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti.
La questione nasce da un rafforzamento dei controlli sull’evasione del canone RAI, a seguito dell’introduzione dell’art. 17 del DL n. 201/2011 (cd. Decreto Salva Italia), che prevede l’obbligo dal 2012 per le società di indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, nonché ulteriori elementi utili al controllo.
Le associazioni di categoria, contestando l’operato della RAI di invio di richieste di pagamento del canone senza previa verifica dell’effettiva detenzione di apparecchi destinati alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, avevano inviato al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di chiarimenti sull’ambito oggettivo applicativo del canone RAI.
Con la nota del Dipartimento per le comunicazioni n. 12991, il Ministero aveva illustrato i requisiti che tali apparecchi devono avere per essere atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, escludendo quelli non muniti di sintonizzatore radio/Tv (es. computer senza sintonizzatore Tv o monitor per computer).
Alla luce di tale nota ministeriale, si forniscono di seguito alcuni brevi chiarimenti sulla disciplina ed indicazioni operative alle imprese destinatarie delle nuove comunicazioni, le quali ritengono di non essere tenute al pagamento del canone speciale non detenendo apparecchi per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Normativa di riferimento
L’art. 27 del Regio Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246 prevede che il canone per abbonamento speciale è dovuto per “audizioni date in locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in ragione di anno solare ed è determinato mediante speciali convenzioni di abbonamento con la società concessionaria..”.
E’ tenuto al pagamento del canone “.. chiunque effettua radioaudizioni in locali pubblici o aperti al pubblico o comunque al di fuori dell’ambito familiare, o gli apparecchi radioriceventi siano impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto” (art. 2 RDL luogotenenziale n. 458/1944).
Sono previste delle modalità applicative del canone di abbonamento speciale diverse, in base alle categorie di utenti che utilizzano televisori (alberghi a 5 stelle, 4 e 3 stelle, scuole, mense aziendali, navi ed aerei, esercizi pubblici, uffici, botteghe, negozi, studi professionali (art.16 della Legge n. 488/1999).
L’importo del canone speciale per le imprese, rientranti nella categoria uffici, è pari ad euro 401,76 (comprensivo di euro 15,45 a titolo di IVA al 4%).
Tale penalizzazione finanziaria è parzialmente mitigata dal fatto che l’IVA assolta sul canone è detraibile dall’IVA a debito ed il costo del canone è deducibile dal reddito di impresa.
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 102/2008
L’evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha comportato che oggi i televisori non sono più gli unici apparecchi che consentono ricevere trasmissioni televisive, ma ciò è possibile anche attraverso diversi strumenti (computer connessi alla rete internet, cellulari, ecc.). In Francia, si è discusso recentemente nel Parlamento di una proposta di un’applicazione estensiva del canone di abbonamento al sistema radiotelevisivo francese anche ai possessori di cellulari.
Per tali ragioni, nel 2008 fu presentato dall’ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) un interpello all’Agenzia delle Entrate e in cui si chiedeva espressamente quali fossero nello specifico dettaglio gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni considerata l’evoluzione tecnologica (computer con collegamento internet, ipod, video cellulare, videocitofono, ecc.)
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.102/2008 ha ribadito che l’obbligo di pagamento del canone è legato alla semplice detenzione di apparecchi idonei a ricevere il segnale televisivo, a prescindere dall’utilizzo che ne viene fatto, ma ha rinviato al Ministero delle Telecomunicazioni, oggi Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, il compito di individuare le tipologie di apparecchi il cui possesso comporta l’obbligo del pagamento del canone RAI.
Nota del Dipartimento per le Comunicazioni n. 12991 del 22 febbraio 2012
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto con la nota interpretativa del Dipartimento per le Comunicazioni n. 12991 del 22 febbraio 2012 alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate e delle Associazioni di categoria, fornendo i seguenti chiarimenti sull’ambito oggettivo di applicazione del canone RAI.
Le disposizioni sul canone RAI si applicano al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non includono altre forme di distribuzione del segnale audio/video (es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio/TV.
Il campo di applicazione della norma è limitato alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, includendo i videofonini (standard DVB-H) e piattaforma satellitare.
La nota chiarisce, in particolare che un apparecchio si intende:
• “atto a ricevere le radioaudizioni” se include (nella sua composizione originaria) tutti gli stadi di un radioricevitore completo: sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinata alla radiodiffusione), decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi radiotelevisivi, solo audio per i servizi radiofonici.
• “adattabile a ricevere le radioaudizioni” se include almeno uno stadio sintonizzatore radio (che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione), ma è privo del decodificatore e/o dei trasduttori audio/video.
Nelle ipotesi in cui l’apparecchio sia privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di Radiodiffusione, non è ritenuto né atto, né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni.  Inoltre il sintonizzatore radio/TV deve essere conforme ad almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere le radiodiffusioni.
Nella nota interpretativa del Ministero (allegata alla presente circolare) è contenuto un elenco, non esaustivo, delle apparecchiature considerate “atte”, o “adattabili” alla ricezione della radiodiffusione.

 

APPARECCHIATURE ATTE ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE APPARECCHIATURE ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE APPARECCHIATURE NE’ ATTE, NE’ ADATTABILI ALLA RICEZIONE DELLA RADIODIFFUSIONE
Ricevitori TV fissi Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV PC senza sintonizzatore TV
Ricevitori TV portatili Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV Monitor per computer
Ricevitori TV per mezzi mobili Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/tv Casse acustiche
Ricevitori radio fissi   Videocitofoni
Ricevitori radio portatili Decoder per la TV digitale terrestre  
Ricevitori radio per mezzi mobili Ricevitore radio/TV satellitare  
Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore MP3 con radio FM integrata) Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV)  
Terminale d’utente per telefonia mobile, dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, cellulare DVB-H)    

 

Conclusioni

Sulla base della predetta nota ministeriale è definitivamente chiarito che il possesso di apparecchi privi di sintonizzatore radio/TV, quali personal computer, monitor per PC o videocitofoni, non comporta alcun obbligo di pagamento del canone speciale.
La stessa RAI, con comunicato stampa del 21 febbraio, aveva dichiarato di “.. non aver mai richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un personal computer.. ”, precisando altresì che “.. la lettera inviata dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce al canone speciale, dovuto nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori, fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui imprese, società, enti, abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori”.
Nei recenti solleciti di pagamento inviati dalla RAI si dà atto dei chiarimenti dettati dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota ministeriale del 22 febbraio (richiamata nelle note), perché si precisa che il requisito del possesso del sintonizzatore radio/tv è l’elemento discriminante per l’individuazione delle tipologie di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Pertanto, le imprese che hanno ricevuto tali solleciti di pagamento dell’abbonamento speciale, e non hanno apparecchi atti o adattabili alla radioaudizione, non sono tenute ad effettuare alcun pagamento.

 


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