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22.11.2012 - urbanistica

CORTE DI CASSAZIONE: AMMESSA LA DEROGA ALLE DISTANZE SE L’ASCENSORE RISULTA ‘INDISPENSABILE’

CORTE DI CASSAZIONE: AMMESSA LA DEROGA ALLE DISTANZE SE L’ASCENSORE RISULTA ‘INDISPENSABILE’
(Corte di Cassazione, sentenza n.14096 del 3/08/2012)

La Corte di Cassazione, ha ritenuto che l’installazione di un ascensore al servizio esclusivo del singolo condomino, se è indispensabile per l’effettiva abitabilità dell’appartamento e quindi per superare le barriere architettoniche può andare in deroga alle norme sulle distanze previste dal codice civile. L’esistenza dell’ascensore può senz’altro definirsi funzionale ad assicurare la vivibilità dell’appartamento, è cioè assimilabile ai principi volti a garantire l’installazione di impianti di luce, acqua, riscaldamento.
La sentenza sottolinea come, in rispetto dell’articolo 1120 del codice civile, “Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è infatti affermato il principio per cui le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purchè siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioè quando l’applicazione di quest’ultima non sia in contrasto con le prime; nell’ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l’inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, è in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.
Pertanto, quando il giudice dovesse constatare il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., deve ritenersi legittima l’opera realizzata anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell’edificio condominiale.
Ritenute, quindi, soddisfatte le condizioni richieste dalle speciali norme sul condominio (articoli 1102 e 1120) deve ammettersi che l’installazione di un ascensore nel cortile condominiale posto al servizio esclusivo di un appartamento al fine di superare la barriere architettoniche e permettere una reale abitabilità intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l’evoluzione delle esigenze generali dei cittadini, possa derogare al disposto che imporrebbe una distanza minima di tre metri per le vedute.


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