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08.06.2012 - lavori pubblici

D.L. N. 73 DEL 6 GIUGNO 2012 – ANCORA UN RINVIO DEL PERIODO TRANSITORIO PER LA QUALIFICAZIONE PREVISTO DAL REGOLAMENTO SUI CONTRATTI PUBBLICI – D.P.R. 207 DEL 5 OTTOBRE 2010

La G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 ha pubblicato il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 che ha differito ulteriormente l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici e di garanzia globale di esecuzione.

Per quanto riguarda la qualificazione, é prevista una proroga di 180 giorni dei termini indicati dall’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del D.P.R. n. 207/2010, regolamento esecutivo del codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163/2006.

 Si evidenzia che la proroga riguarderà, in particolare:

1. la qualificazione SOA nelle categorie “variate” OG 11, OS 2, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, per le quali fino al 4/12/2012 continueranno a valere gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del D.P.R. n. 34/2000 (comma 12);
2. le gare di appalto, che continueranno a rispettare la disciplina del D.P.R. n. 34/2000 (comma 15);
3. le categorie super-specialistiche, per la cui individuazione si farà ancora riferimento all’elenco di cui all’art. 72 comma 4 del D.P.R. n. 554/1999 (comma 16).

 La finalità sottesa alla proroga del periodo di sospensione delle norme sopra indicate, é quella di consentire alle stazioni appaltanti di terminare l’emissione dei certificati di esecuzione dei lavori eseguiti, per le categorie “variate” di cui al punto 1, evitando il blocco del mercato degli appalti.

 Al riguardo, si evidenzia che detta proroga si somma al periodo di sospensione originariamente previsto nel regolamento e poi successivamente procrastinato per effetto del decreto cd. “sviluppo” (D.L. n. 70/2011). Pertanto, nei limiti delle suddette categorie, rimangono pienamente validi tutti gli attestati rilasciati secondo le disposizioni del citato D.P.R. n. 34/2000, seppure scaduti successivamente alla data di pubblicazione del regolamento (10 dicembre 2010); fanno eccezione i certificati dichiarati decaduti dall’Autorità o dalla SOA.

Di converso, tutti i soggetti che si siano riqualificati per tempo nelle nuove categorie, così come ridefinite dall’allegato A del nuovo regolamento, dovranno attendere il 5/12/2012 per poter partecipare alle gare di appalto pubbliche.

 Con la suddetta proroga sono, altresì, rimandate tutte le grandi innovazioni volte a favorire la partecipazione in gara delle imprese. Tra queste rientra la riduzione da 3 a 2,5 volte della cifra di affari in lavori necessaria per partecipare a gare di importo superiore a euro 20.658.000. É, inoltre, rimandata la possibilità per le stazioni appaltanti di richiedere nei bandi classifiche di qualificazione intermedie (III-bis e IV-bis), a suo tempo ideate per consentire una più graduale crescita delle imprese, e una più puntuale individuazione delle qualificazioni richieste per l’esecuzione dei lavori.
Nel medesimo provvedimento del Consiglio dei Ministri é specificato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà a disposizione lo stesso arco temporale della proroga, per stabilire con decreto, sentita l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, le modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori.

 Alla luce delle nuove disposizioni sulla qualificazione, si illustrano le problematiche di alcune nostre imprese associate, che scaturiscono dalla proroga del regime transitorio:

1) imprese già qualificate ex DPR 207/2010 in categorie “variate”: si tratta di aziende che hanno presentato per tempo l’istanza alla SOA in vista del termine del periodo transitorio per ottenere che la qualificazione già posseduta ai sensi del DPR 34/2000 in categorie “variate“ venisse aggiornata o rinnovata. Queste imprese si sono attivate affinché i certificati di esecuzione lavori (CEL) venissero riemessi per tempo dalle stazioni appaltanti, per le quali hanno lavorato, secondo l’allegato B1 del DPR 207/2010. Queste imprese sono ora in possesso di un’attestazione SOA, rilasciata ai sensi del DPR 207/2010, che riporta le nuove categorie “variate”. Il costo sostenuto per ottenere tale qualificazione è quello previsto dalla legge. Dalle nuove disposizioni discende che le imprese non potranno partecipare agli appalti pubblici in dette categorie fino a gennaio 2013.
2) imprese con attestazione rilasciata ex DPR 34/2000 in categorie “variate” – pertanto prorogate nella validità fino al 31/12/2012: il problema che si pone per dette imprese è che, seppur in possesso di una attestazione valida, non possono integrare/aumentare la propria qualificazione rilasciata ai sensi del DPR 34/2000, secondo quanto espressamente descritto nel Comunicato del 10 giugno 2011 del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
3) imprese che richiedono alla SOA per la prima volta la qualificazione in una o più categorie “variate”: per queste imprese l’attestazione sarà  rilasciata dalle SOA sulla base del nuovo modello di attestazione recante espressamente il riferimento al DPR 207/2010; tali imprese non hanno alcuna possibilità di partecipare agli appalti pubblici se non a decorrere da gennaio 2013. Oltre all’impossibilità di partecipazione alle gare, vi è l’iniquità di una tariffa pagata integralmente per un attestato di validità temporale decurtata.
4) vi è poi il problema dello slittamento dei termini di riferimento per i lavori documentabili nelle categorie “variate”. L’impresa che ha già sottoscritto il contratto per tempo, ad esempio a marzo 2012, per ottenere l’attestazione con le nuove categorie “variate” può far riferimento a lavori eseguiti da marzo 2002, godendo del bonus decennale. Vista la proroga delle variate, si troverà nella necessità di recedere dal contratto attuale per sottoscriverne uno nuovo, per esempio ad ottobre 2012, non potendo però utilizzare i lavori eseguiti tra marzo e ottobre 2002. Vi sono pertanto situazioni nelle quali lo slittamento dei termini può comportare la perdita dei requisiti connessi ai lavori.

Nel provvedimento del Governo é inserita, infine, una proroga più lunga (1 anno) per l’entrata in vigore della garanzia globale di esecuzione (artt. da 129 a 139 del regolamento), prevista obbligatoriamente per l’affidamento degli appalti integrati di importo superiore a 75 milioni di euro e per l’affidamento a contraente generale nonché, in via facoltativa, per gli appalti di sola costruzione di importo superiore a 100 milioni di euro.
La proroga, fortemente auspicata dall’Ance, va valutata positivamente, in quanto tiene conto della difficoltà oggettiva delle imprese di reperire sul mercato soggetti finanziari disposti a fornire questo tipo di garanzia.

Si pubblica di seguito il testo del decreto in parola.

DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73

Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione. (12G0095)

(GU n. 131 del 7-6-2012) 

Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I termini previsti dall’articolo 357, commi 12, 14, 15, 16, 17, 22, 24 e 25, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre2010, n. 207, sono prorogati di centottanta giorni.
2. I termini previsti dall’articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati di un anno.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da adottarsi entro il termine di cui al comma 1, sono stabilite modalità semplificate per la riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, relativi alle categorie di lavorazioni modificate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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