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25.06.2012 - lavori pubblici

DECRETO CARO MATERIALI PER I LAVORI CONTABILIZZATI NEL 2011

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s. é stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 maggio 2012 con il quale, ai sensi dell’art.133, comma 6 del Codice dei Pubblici Contratti, di cui al d.lgs. n. 163/2006, il Ministero ha rilevato le variazioni percentuali annuali relative all’anno 2011 dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.
In particolare, con il D.M. in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 133, comma 4 del Codice, ha rilevato:

– i prezzi medi, per l’anno 2010, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subìto, nell’anno 2011, variazioni percentuali annuali superiori al 10 per cento per effetto di circostanze eccezionali;
– le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell’anno 2011 rispetto ai prezzi medi rilevati nell’anno 2010.

Dalla tabella contenuta nell’Allegato 1 del decreto si evince che le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione hanno riguardato unicamente i seguenti materiali da costruzioni:

– Ferro – acciaio tondo per cemento armato ( +10,98%)
– Rete elettrosaldata (+10,82%)
– Fili di rame conduttori (+10,27%)
– Profilati in rame per lattoneria e lastre (+13,69%)
– Bitume (+12,31%)

 

ALLEGATO 1
MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10%
VARIAZIONE % anno 2011 SU ANNO 2010
MATERIALI U.M. “Prezzo medio 2010”
“Ferro – acciaio tondo per cemento armato” Kg 0,54 10,98%
Rete elettrosaldata Kg 0,53 10,82%
Fili di rame conduttori Kg 6,89 10,27%
“Profilati in rame per lattoneria e lastre” Kg 7,48 13,69%
Bitume q 38,49 12,31%

Ciò significa che, qualora nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2011 siano stati impiegati materiali rientranti nella predetta tabella, gli appaltatori potranno presentare all’amministrazione appaltante istanza di compensazione per la variazione di prezzo eccedente il 10 per cento con le modalità stabilite dall’art. 171 del regolamento. (D.P.R. n. 207/2010).
Si ricorda che l’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal 17 maggio 2012 (data di pubblicazione del decreto)
Il D.M. precisa poi che, sempre in relazione ai lavori contabilizzati nel 2011, si applicano ai fini del calcolo della compensazione anche le variazioni, eccedenti il 10 per cento, rilevate nei precedenti decreti, in relazione all’anno di presentazione dell’offerta.

In particolare:

a) Qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto delle variazioni riportate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, in commento;
b) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009, sempre ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto solo delle variazioni riportate nella tabella allegata allo stesso D.M. 3 maggio 2012. Ciò in quanto il D.M. 31 marzo 2011 non ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10% nell’anno 2010 rispetto all’anno 2009;
c) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, anche delle variazioni indicate nell’allegato n. 1 al D.M. 9 aprile 2010;
d) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto delle variazioni indicate nella tabella allegata al D.M. 3 maggio 2012, di quelle indicate nell’allegato n. 1 e di quelle indicate nell’allegato n 2 del D.M. 9 aprile 2010;
e) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. d), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 24 luglio 2008;
f) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che di tutte le variazioni indicate sub. e), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 2 gennaio 2008;
g) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, ai fini della compensazione per le lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. f), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 11 ottobre 2006;
h) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente, per la compensazione delle lavorazioni contabilizzate nel 2011, si dovrà tener conto, oltre che delle variazioni indicate sub. g), anche di quelle indicate nella tabella allegata al D.M. 30 giugno 2005.

Le variazioni degli anni dal 2004 in poi sono state pubblicate di anno in anno sul Notiziario e riportate sul sito internet del Collegio Costruttori www.ancebrescia.it.
Si precisa, infine, che ai sensi del comma 5 dell’art. 133 del Codice, come modificato dal D.L. n. 70/2011, la compensazione é determinata applicando la metà della percentuale di variazione eccedente il 10 per cento al prezzo dei materiali da costruzione, indicati nei vari decreti sopra richiamati, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nel 2011, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 3 maggio 2012

Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2010 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all’anno 2011, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi. (12A05487)

(GU n. 114 del 17-5-2012)

IL CAPO DIPARTIMENTO

per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
. . . omissis . . .
Tenuto conto che, con il suindicato parere, la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione ha rilevato variazioni percentuali superiori al 10%, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu’ significativi, verificatesi nell’anno 2011, per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2010;
Ritenuto di condividere l’impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell’elaborazione del suddetto parere;
Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell’art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, sono rilevati nell’unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi per l’anno 2010 relativi ai materiali da costruzione piu’ significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell’anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;
b) le variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell’anno 2011 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2010.

Art. 2

1. Ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cosi’ come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera o), e comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell’art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2011 si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2010;
b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2009;
c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;
d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2007;
e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;
f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;
g) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004;
h) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del presente decreto, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 3 maggio 2012


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