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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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22.11.2012 - tributi

DECRETO LEGGE “SVILUPPO 2” – PRINCIPALI MISURE FISCALI

Previsione di un credito d’imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture di importo superiore a 500 mln di euro in condizioni di squilibrio economico/finanziario, agevolazioni fiscali per Zone Franche Urbane del Mezzogiorno ed incentivi alle “start up innovative”.

Queste le principali misure fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel Decreto Legge 18 ottobre 2012, n.179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» – cd. “Decreto Sviluppo 2” -, pubblicato sul S.O. n.194 alla Gazzetta Ufficiale n.245 del 19 ottobre 2012, in vigore dal 20 ottobre, ed attualmente all’esame del Senato per la relativa conversione in legge (DdL 3533 AS).

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE OPERE PUBBLICHE (ART.33)

Opere senza contributi pubblici – Credito d’imposta per grandi infrastrutture

In via sperimentale, viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento connesso alla realizzazione di nuove infrastrutture, attraverso contratti di partenariato pubblico/privato[1].
Sono ammesse al beneficio le opere per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia accertata (dal CIPE) la non sostenibilità del piano economico/finanziario.
L’agevolazione trova applicazione per le infrastrutture di importo superiore a 500 mln di euro, che costituisce uno dei principali criteri di scelta delle opere da agevolare, ed è riconosciuta fino al 31 dicembre 2015.
In particolare, tale limite temporale è riferito alla «progettazione definitiva» dell’opera, che deve, appunto, essere approvata entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, le condizioni di accesso al beneficio fiscale sono le seguenti:
– non devono essere previsti contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione delle infrastrutture;
– deve trattarsi di nuove infrastrutture;
– le stesse devono essere di importo superiore a 500 mln di euro;
– è accertata dal CIPE[2] la non sostenibilità del relativo piano economico/finanziario.
Inoltre, il CIPE individua i criteri e le modalità per «l’accertamento, determinazione e monitoraggio del credito d’imposta, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri» relativi al piano economico finanziario.
Circa tale aspetto, la Relazione Illustrativa al “Decreto Sviluppo 2” sottolinea che la valutazione del CIPE riguarda la capacità del piano economico/finanziario di raggiungere, anche attraverso il mercato, la sostenibilità necessaria a consentite la realizzazione dell’opera, proprio per effetto del credito d’imposta.
Il beneficio viene, quindi, limitato alle infrastrutture di grandi dimensioni di importo superiore a 500 mln di euro.
L’agevolazione, operante ai fini IRES/IRAP, prevede che il credito compensi tali imposte, generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera, e spetti, nella misura massima pari al 50% del costo dell’investimento, ai soggetti titolari dei relativi contratti di partenariato pubblico/privato (comprese le società di progetto), nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico/finanziario.
Il credito d’imposta è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato, e successivamente riportato nel contratto.
Come risulta dalla Relazione illustrativa al Provvedimento, l’introduzione del credito d’imposta ha la funzione di riequilibrare il piano economico/finanziario delle predette infrastrutture che, senza l’agevolazione, non potrebbero essere realizzate a causa degli eccessivi costi dell’investimento.
Sotto il profilo del gettito, viene rilevato che la disposizione non produce effetti finanziari: al contrario, l’indotto creato dall’infrastruttura potrà «generare entrate di gran lunga superiori all’agevolazione concessa».

 

Opere con contributi pubblici Finanziamento mediante “defiscalizzazione”

L’art.33 del “Decreto Sviluppo 2” interviene, altresì, sulle agevolazioni già introdotte dall’art.18 della legge 183/2011 (legge di Stabilità 2012)[3], che stabiliscono, per le nuove infrastrutture per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, ed in sostituzione parziale od integrale degli stessi, la “defiscalizzazione” (IRES, IRAP ed IVA) del reddito delle società di progetto costituite per la realizzazione di tali opere in “project financing”[4], ovvero mediante altri contratti di partenariato pubblico/privato (cd. “Tremonti infrastrutture”).
In particolare, il D.L. 179/2012 prevede:
– l’estensione delle agevolazioni anche ai concessionari, titolari dei contratti di partenariato pubblico/privato;
– l’estensione dei benefici anche alle infrastrutture “strategiche”[5]già affidate, ovvero in corso di affidamento mediante contratti di partenariato pubblico/privato, che si trovano in condizioni di squilibrio economico/finanziario (da ripristinare, mediante apposita delibera CIPE, anche attraverso una rimodulazione del contributo pubblico a fondo perduto).
In sostanza, alla luce delle novità introdotte dal “D.L. Sviluppo 2”, la cd. “Tremonti infrastrutture” opera secondo le modalità di seguito indicate.
Sul piano oggettivo, le misure di “defiscalizzazione” vengono riconosciute per la realizzazione di:
– tutte le nuove infrastrutture, senza distinzioni circa la loro tipologia[6] e senza limiti d’importo, per le quali sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell’operazione;
– infrastrutture “strategiche” già affidate, ovvero in corso di affidamento mediante contratti di partenariato pubblico/privato, senza limiti d’importo, per le quali i contributi pubblici a fondo perduto già previsti non consentono di superare lo squilibrio economico/finanziario.
Per queste, viene demandata al CIPE[7] la determinazione dell’importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché di quello necessario al riequilibrio del piano economico/finanziario, l’ammontare delle risorse comunque utilizzabili e le misure di “defiscalizzazione” da riconoscere «a compensazione della quota di contributo mancante» al raggiungimento dell’equilibrio economico/finanziario.
La delibera CIPE individua, altresì, «i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri» relativi al piano economico finanziario.
In merito, la Relazione specifica che, per le medesime opere[8], la non sostenibilità economico/finanziaria è sopraggiunta a seguito di variazioni dovute, ad esempio, a causa dell’aumento degli oneri finanziari connessi agli investimenti.
Per quel che riguarda i soggetti, possono accedere alla “defiscalizzazione”:
– le società di progetto realizzatrici delle opere (nell’ambito dei contratti di “project financing”)[9];
– i soggetti interessati a seconda degli ulteriori “contratti di partenariato pubblico-privato”[10], ivi compresi i concessionari (ad es. le imprese concessionarie di lavori o servizi, e le società miste).
Pertanto, in favore della citata platea di soggetti, il beneficio può essere costituito da:
– l’esenzione dall’imposizione IRES ed IRAP dei redditi prodotti durante il periodo di concessione, in sostituzione totale o parziale del contributo pubblico a fondo perduto;
– l’assolvimento del versamento dell’IVA mediante compensazione con l’importo del contributo pubblico riconosciuto, fermi restando gli obblighi comunitari;
– il riconoscimento di un contributo in conto esercizio corrispondente all’ammontare del canone annuo corrisposto allo Stato dagli enti concessionari di autostrade;
– per le sole società costituite per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali, la possibilità di effettuare il versamento dell’IVA mediante compensazione con il 25% del maggiore gettito IVA relativo alle importazioni riconducibili all’infrastruttura portuale oggetto dell’intervento, per un periodo non superiore a 15 anni.
Quest’ultima tipologia di “defiscalizzazione” (che va a sostituire completamente, o parzialmente, il contributo pubblico) opera secondo le modalità previste dalla stessa legge di Stabilità 2012, come modificata dallo stesso art.2 del DL 83/2012[11].
In ogni caso, viene stabilito che le citate forme di agevolazione possono essere utilizzate anche cumulativamente (art.18, co.2, della legge 183/2011).
La misura massima del contributo pubblico a fondo perduto, nonché delle misure di “defiscalizzazione” non può eccedere il 50% del costo dell’investimento, e deve essere conforme alla disciplina nazionale e comunitaria in materia.
Il contributo pubblico, nonché le modalità ed i termini delle misure di “defiscalizzazione” sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario, e successivamente riportati nel contratto di concessione (da approvare mediante Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze).
In ogni caso, si ricorda che l’efficacia di tutte le citate misure di “defiscalizzazione” è subordinata all’emanazione del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art.104 comma 4, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
Infine, viene previsto che, ferma restando la generica applicabilità della “defiscalizzazione” per tutte le opere, restano confermate le forme di finanziamento già stabilite per la realizzazione delle infrastrutture portuali, mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art.1, commi 990 e 991, della legge 296/2006 – legge Finanziaria 2007[12].

 

ZONE FRANCHE URBANE DEL  MEZZOGIORNO – AGEVOLAZIONI  FISCALI (ART.34)

In favore delle “piccole” e “micro imprese”, situate nelle regioni del Mezzogiorno ricadenti nel cd. “Obiettivo convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia)[13], stabilito in ambito comunitario[14], e localizzate[15] nelle Zone Franche Urbane già individuate da apposita delibera CIPE[16], viene prevista la possibilità di finanziamento di specifiche agevolazioni fiscali.
Si tratta, in particolare, dei benefici stabiliti con la legge Finanziaria 2007[17] per le imprese di minori dimensioni situate nelle Zone Franche Urbane, che, tuttavia, fino ad ora, non hanno trovato applicazione.
In particolare, richiamando la predetta normativa, per le “piccole” e “micro” imprese, individuate in base alla nozione fornita dalla Commissione europea[18] , potranno essere previste:
– l’esenzione totale (per i primi cinque periodi d’imposta), ovvero parziale (per i periodi d’imposta successivi)[19] dalle imposte sul reddito (IRPEF ed IRES) del reddito derivante dall’attività svolta nella zona franca urbana, entro limiti d’importo prestabiliti;
– l’esenzione dall’IMU, limitatamente agli immobili posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l’esercizio dell’attività economica (immobili strumentali), che siano situati all’interno delle Zone Franche Urbane.
Le modalità applicative[20] di tali agevolazioni, nonché la loro decorrenza e durata, vengono demandate ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.

 

“START UP INNOVATIVE” – AGEVOLAZIONI FISCALI (ARTT.26, 27 E 29)

Nell’ottica di incentivare la creazione di nuove imprese costituite nella forma di società di capitali ed aventi come oggetto sociale esclusivo lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (cd. “start up innovative”)[21] vengono previste:
1. l’esenzione totale dal reddito di lavoro dipendente per quel che riguarda l’importo degli strumenti finanziari (o del loro corrispettivo valore in denaro), assegnati dal titolare di tali nuove imprese ai propri amministratori, dipendenti, o collaboratori (art.27).
Tale incentivo opera a condizione che i medesimi strumenti finanziari non siano riacquistati successivamente dalla stessa “start up innovativa”[22].
Nel caso in cui non venga rispettata questa condizione, il reddito di lavoro precedentemente “agevolato” verrà ripreso a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione.
La citata esenzione si applica con riferimento agli strumenti finanziari attribuiti dopo la conversione in legge del “Decreto Sviluppo 2”;
2. la non concorrenza alla formazione del reddito complessivo degli strumenti finanziari emessi a favore dei soggetti che apportino opere o servizi nelle “start up innovative” (art.27).
In ogni caso, le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di tali strumenti vengono assoggettate a tassazione nei modi ordinari;
3. per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, l’introduzione di (art.29) una detrazione IRPEF (a favore dei contribuenti IRPEF), nel limite massimo di 500 mila euro per ciascun periodo d’imposta, applicabile sugli somme investite[23] nel capitale sociale delle “start up innovative”.
La misura della detrazione è pari al:
– 19% degli importi investiti in “start up innovative” senza ulteriori caratteristiche;
– 25% degli investimenti in “start up innovative” che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico[24].
Tale agevolazione si cumula con altre detrazioni IRPEF eventualmente spettanti al contribuente.
L’eccedenza non detraibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Si decade dal beneficio nell’ipotesi in cui l’investimento non venga mantenuto per almeno 2 anni.
In particolare, in caso di cessione, anche parziale, dell’investimento, il contribuente deve restituire l’importo già detratto, comprensivo degli interessi legali; o un’esenzione IRES (a favore dei soggetti IRES)[25] della somma investita[26]nel capitale sociale della“start up innovativa”, entro il tetto massimo, per ciascun periodo d’imposta, di 1,8 mln di euro.
Per tale fattispecie, la deduzione è riconosciuta in misura pari al:
– 20% degli importi investiti in “start up innovative” senza ulteriori caratteristiche;
– 27% di quanto investito in “start up innovative” che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico[27].
Anche in tal caso, viene prevista la decadenza dall’agevolazione ove l’investimento non venga mantenuto per almeno un biennio, con il conseguente recupero a tassazione dell’importo dedotto, comprensivo degli interessi legali.
Al fine di evitare distorsioni del sistema, è stato previsto che l’agevolazione non operi nei confronti né delle “start up innovative”[28], né degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in imprese “start up innovative”.
In sostanza, l’esenzione IRES del 20%-27%, viene riconosciuta esclusivamente a soggetti che investano “occasionalmente” in tali imprese neo-costituite.
Viene prevista l’emanazione di uno specifico decreto del MEF recante le modalità attuative di tali agevolazioni (art.29, comma 8).
In ogni caso, l’efficacia delle stesse viene subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico (art.29, comma 9);
4. la non applicabilità, per le nuove imprese, della disciplina delle società di comodo[29] e delle società non operative[30] (art.26, co.4);
5. l’esonero per la “start up innovativa” dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese (art.26, co.8).

Note:
[1]Ai sensi dell’art.3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), che si riporta.
D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
(omissis)
Art. 3
(omissis)
15-ter – Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità l’affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l’affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell’opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell’opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
(omissis)
[2] A tal riguardo, si evidenzia che, per ogni progetto, la verifica circa la non sostenibilità del piano economico/finanziario, nonché l’entità del credito d’imposta, viene effettuata dal CIPE mediante propria delibera, previo parere del Nars (Nucleo di consulenza per l’Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità), un organismo tecnico di consulenza di supporto alle attività del CIPE.
La predetta delibera viene adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
[3]Tale disposizione è stata, altresì, modificata dall’art.2 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 134/2012 (cd. “Decreto Sviluppo”).
[4]Ai sensi dell’art.156 del D.Lgs. 163/2006.
[5] Si ritiene che il richiamo normativo alle “infrastrutture d’interesse strategico”, si riferisca alle opere di cui all’art.161 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
[6] In merito, si ricorda che la precedente formulazione della disposizione, in vigore prima dell’entrata in vigore del D.L. 83/2012 (che ha apportato modifiche alla disciplina), limitava l’applicabilità dei benefici unicamente a determinate opere pubbliche (stradali e autostradali, anche di carattere regionale, ferroviarie, metropolitane e portuali).
[7] Specularmente a quanto previsto in materia di credito d’imposta per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche, il CIPE effettuata la verifica, si pronuncia mediante delibera, previo parere del Nars, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze.
[8]Nella stessa Relazione, viene riportato che, in base a valutazioni del Ministero dell’economia e finanze, le opere in disequilibrio che potrebbero beneficiare della “defiscalizzazione” sarebbero le seguenti:
– Brebemi;
– Pedemontana lombarda e veneta;
– Autostrada tirrenica;
– Porto di Ancona;
– Strada dei Parchi.
[9] Costituite ai sensi dell’art.156, del D.Lgs. 163/2006.
[10]Ai sensi dell’art.3, comma 15-ter, del D.Lgs. 163/2006.
[11] In particolare, l’art.2, comma 1, lett. b, del DL 83/2012 elimina la disposizione che condizionava l’attribuzione del maggior gettito IVA all’andamento del gettito dell’intero sistema portuale nazionale. Tale limitazione, come si legge nella Relazione illustrativa al Provvedimento, è stata abrogata poiché, non collegando la defiscalizzazione allo specifico intervento da realizzare, non rendeva conveniente per il privato l’effettuazione dell’investimento.
[12]Legge 27 dicembre 2006 n.296 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Art.1
(omissis)
990. Al fine del completamento del processo di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. È autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte dell’investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.
(omissis)
[13] Anche la Relazione Illustrativa al “Decreto Sviluppo 2” fa espressamente rifermento a tali regioni.
[14] Cfr. art.5 del Regolamento CE n.1083/2006.
[15] Le agevolazioni fiscali spettano anche per le imprese che, entro la data fissata dal Decreto di attuativo delle citate misure, si localizzino (ossia che aprano una nuova sede o stabilimento produttivo) nelle predette Zone Franche Urbane.
[16]Delibera 8 maggio 2009, n.14. In particolare, tale Delibera individua:
– in Campania, i comuni di Torre Annunziata, Napoli e Mondragone;
– in Calabria, i comuni di Crotone, Rossano e Lamezia Terme;
– in Puglia, i comuni di Taranto, Andria e Lecce;
– in Sicilia, i comuni di Catania, Gela ed Erice.
[17] Art.1, commi 340 e seguenti della legge 296/2006.
[18]Si tratta della definizione presente all’art.2 del Titolo I della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, ai sensi della quale si considerano:
– “piccole imprese”, quelle con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro;
– “micro imprese”, quelle con meno di 10 dipendenti con fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro.
[19]In particolare, stando a quanto previsto nella legge Finanziaria 2007, per i successivi periodi d’imposta verrebbero riconosciute:
– l’esenzione limitata al 60 per cento delle imposte sul reddito per cinque periodi d’imposta;
– l’esenzione limitata al 40 per cento delle imposte sul reddito per il sesto ed il settimo periodo d’imposta;
– l’esenzione limitata al 20 per cento delle imposte sul reddito per l’ottavo ed il nono periodo d’imposta.
Nella medesima disposizione, inoltre, l’esenzione veniva riconosciuta fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito derivante dall’attività svolta nella Zona Franca Urbana.
[20] In merito, si evidenzia che tali agevolazioni sono, comunque, soggette alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato (Regolamento CE n.1998/2006).
[21]Le presenti agevolazioni si applicano anche ai cd. “incubatori certificati”, disciplinati dallo stesso Provvedimento.
[22]Si decade dal beneficio anche nell’ipotesi in cui tali strumenti siano riacquistati dalla società emittente, o da soggetti che controllano, o siano controllati dalla “start up innovativa”.
[23] L’investimento può avvenire direttamente, ovvero tramite un organismo di investimento collettivo del risparmio (cd. “OICR”) che investa prevalentemente nel capitale sociale di tali nuovi organismi.
[24] La medesima percentuale di detrazione è applicabile anche alle “start up innovative” a vocazione sociale (come definite dall’art.37, co.4, del “Decreto Sviluppo 2”).
[25] Deve trattarsi di soggetti diversi dalle “start up innovative”.
[26] Cfr. la nota 21.
[27] Specularmente a quanto previsto per i soggetti IRPEF, la medesima percentuale di detrazione è applicabile anche alle “start up innovative” a vocazione sociale.
[28]Tali soggetti, quindi, possono essere solo destinatari di fondi di altri contribuenti, ma non possono essi stessi beneficiare dell’agevolazione in qualità di società investitrici.
[29]Cfr. art.30 della legge 724/1994.
[30] Cfr. art.2, co. da 36-decies a 36-duodecies, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 148/2011 (cd. “Manovra Monti”).

 


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