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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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19.07.2012 - tributi

DETRAZIONE DEL “36%” – PERDITA DEL BENEFICIO PER INCOMPLETA COMPILAZIONE DEL BONIFICO

(Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012)

 

Nel caso di spese per lavori di ristrutturazione edilizia, non può essere riconosciuto il diritto alla detrazione IRPEF del “36%”, nell’ipotesi in cui il bonifico bancario/postale, effettuato per il pagamento delle spese sostenute, sia carente dei requisiti richiesti dalla norma: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.
Questo il principale chiarimento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risoluzione n.55/E del 7 giugno 2012, in risposta ad un’istanza d’interpello relativa all’applicabilità della detrazione IRPEF del “36%” per gli interventi di recupero edilizio[1].
Sul tema, in ordine alle modalità operative di pagamento delle spese per le quali è riconosciuto il diritto alla detrazione, con la R.M. 55/E/2012, l’Agenzia delle Entrate supera il proprio precedente orientamento[2], negando la possibilità di fruire dell’agevolazione fiscale qualora il bonifico bancario/postale sia carente dei requisiti richiesti dalla norma[3].
In particolare, l’istanza riguarda un contribuente che, insieme ad un altro soggetto, in data 14 novembre 2011, aveva acquistato un appartamento con relativo box pertinenziale.
In tale ipotesi, i contribuenti, volendo godere della detrazione del “36%” solo per l’acquisto della pertinenza, avevano effettuato il pagamento all’impresa venditrice, per un importo pari al costo di realizzazione del predetto box, mediante un bonifico bancario carente dell’indicazione di:
– causale del versamento, ovvero il riferimento normativo alla legge 449/1997, istitutiva dell’agevolazione;
– codice fiscale degli ordinanti (beneficiari della detrazione);
– numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate, con la suddetta R.M. 55/E/2012, ha negato il diritto alla detrazione chiarendo che la carenza dei suesposti requisiti nel bonifico bancario/postale, pregiudica la possibilità alle banche e alle Poste italiane Spa di operare la ritenuta fiscale del 4%[4] a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari del pagamento, adempimento introdotto dal 1° luglio 2010.
Di conseguenza, precisa l’Amministrazione, non sarà possibile poter fruire della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora il bonifico sia carente dei dati identificativi delle parti (partita Iva o codice fiscale) o non sia indicata la causale del versamento (legge 449/1997).
Resta inteso che, la detrazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui il contribuente proceda alla ripetizione del pagamento all’impresa venditrice con un nuovo bonifico bancario/postale, nel quale siano stati inseriti correttamente tutti i dati richiesti dalla norma[5].
A tal riguardo, si osserva che, sebbene il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sia riferito esclusivamente all’ipotesi di acquisto di box, lo stesso si ritiene estensibile anche ai lavori di recupero edilizio[6] agevolabili con la detrazione del “36%”, per i quali è previsto il pagamento con bonifico.

 


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