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02.04.2012 - ambiente

DICHIARAZIONE SISTRI (EX MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD) – SCADENZA 30 APRILE 2012

DICHIARAZIONE SISTRI (EX MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD) – SCADENZA 30 APRILE 2012

Il 30 aprile 2012 scade il termine per la presentazione della dichiarazione Sistri (ex MUD) relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2011.
Si ricorda che non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione Sistri le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi come, ad esempio, le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione Sistri 2012, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti che hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n.152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali; g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti.

Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
– le imprese che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo, n.152/2006);
– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, (art. 212, comma 8, del decreto legislativo, n. 152/2006);
– chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– le imprese e gli enti che non hanno più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui al decreto legislativo, n. 152/2006, art. 184, comma 3, lettere: c) rifiuti da lavorazioni industriali; d) rifiuti da lavorazioni artigianali e g) rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Come detto più sopra, si evince che non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione Sistri le imprese di costruzione che producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come, ad esempio, le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo della presentazione della dichiarazione Sistri a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Termine di scadenza e destinatario della denuncia
La dichiarazione Sistri deve essere presentata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione entro lunedì 30 aprile 2012.
La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli sportelli o spedita a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento allegando l’attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 330258 intestato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia – indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “diritti di segreteria MUD – Anno 2012”.
Gli importi da versare sono:
– euro 15,00 per chi presenta la dichiarazione Sistri con modello cartaceo;
– euro 10,00 per chi la presenta su supporto magnetico o telematicamente.
Si ricorda che, oltre alle modalità sopra esposte, è possibile presentare la dichiarazione Sistri per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, con l’utilizzo della firma elettronica (smart card) e il pagamento con carta di credito o tramite il servizio Telemaco Pay.

Modalità di compilazione della denuncia
La dichiarazione Sistri si può compilare, alternativamente a scelta dell’impresa, in modo telematico sul sito www.sistri.it, su supporto informatico, utilizzando il software gratuito distribuito da Ecocerved, o su supporto cartaceo.
La modulistica per la compilazione su supporto cartaceo e il software per la compilazione su supporto informatico (non è possibile utilizzare il medesimo software dello scorso anno) possono essere scaricati dal sito internet della Camera di Commercio o all’indirizzo www.ecocerved.it.
Si ricorda, inoltre, che possono compilare una dichiarazione Sistri “semplificata” le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– presentano la dichiarazione Sistri su supporto cartaceo;
– producono non più di tre tipi di rifiuti pericolosi;
– i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la comunicazione;
– non utilizzano, per ciascun rifiuto prodotto, più di tre trasportatori, né più di tre destinatari.

Sanzioni
La mancata presentazione della dichiarazione Sistri, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 ad € 15.500,00.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (29 giugno 2012) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 ad € 160,00.


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