Print Friendly, PDF & Email
22.10.2012 - tecnica

LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO D’IMPRESA

LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI PER IMMOBILI ADIBITI AD ESERCIZIO D’IMPRESA

Il D.L. 83/2012 recante “misure urgenti per la crescita del Paese”, ha modificato il T.U. in materia di attività edilizia libera (D.P.R. 380/2001).
L’art. 13-bis modifica l’art. 6 del D.P.R. 380/2001, prevedendo che “possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell’inizio dei lavori all’amministrazione comunale, anche gli interventi consistenti in modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa”.
Non è più inoltre necessario allegare alla comunicazione di inizio lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.
Per interventi su immobili adibiti ad esercizio d’impresa, l’interessato è tenuto a trasmettere all’amministrazione comunale, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.
Ciò vale anche per gli interventi di manutenzione straordinaria.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941