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23.04.2012 - lavori pubblici

LE NOVITA’ DEL DECRETO “CRESCI ITALIA” – LEGGE N. 27/2012

Nella Gazzetta ufficiale n. 71 del 24 marzo è stata pubblicata la legge 24 marzo 2012, n. 27 (pubblicata in uno specifico supplemento, il n. 53), di conversione del D.L. 1/2012 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, meglio noto come decreto sulle liberalizzazioni o “Cresci Italia”).

Si ritiene opportuno fare il punto sugli aspetti di interesse per il settore degli appalti pubblici.

Rating di legalità delle imprese (Art. 5-ter)

Nel corso dell’esame al Senato è stata approvata la norma che prevede, di fatto, l’attribuzione di una delega all’Antitrust per l’elaborazione, in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale. Secondo la norma approvata, il rating sarà uno strumento premiale per le imprese nell’accesso al credito e ai finanziamenti pubblici.
Sul tema delle premialità concesse alle imprese cosiddette “virtuose”, l’Ance ha sempre evidenziato il rischio di una strumentalizzazione, soprattutto per la difficoltà di stabilire criteri di selezione oggettivi che, oltre ad essere di complessa formulazione e di difficile attuazione, potrebbero rilevarsi fortemente distorsivi delle regole di mercato.
Sarà necessario partecipare alla definizione delle modalità operative al fine di tenere in debita considerazione le specificità del settore delle costruzioni.

Misure per la tempestività dei pagamenti, per l’estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali (Art. 35, commi 1-4)

La norma prevede misure specifiche per favorire la tempestività dei pagamenti dei debiti pregressi delle amministrazioni statali relativi a transazioni commerciali per l’acquisto di servizi e forniture. A tal fine è previsto uno stanziamento complessivo di 5,7 miliardi di euro destinati, per 4,7 miliardi di euro, a pagamenti di crediti certi, liquidi ed esigibili iscritti in bilancio come residui passivi perenti, e per 1 miliardo di euro a crediti fuori bilancio per spese relative a consumi intermedi.
In merito ai crediti iscritti in bilancio la norma prevede un rifinanziamento dei fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di natura corrente e di conto capitale rispettivamente di 2.000 milioni e 700 milioni per l’anno 2012 e la possibilità che i crediti maturati al 31 dicembre 2011 possano essere pagati, su richiesta dei soggetti creditori, anche mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro.
Tale tetto sarà flessibile, ovvero se le richieste saranno superiori potranno essere soddisfatte compensando con le risorse destinate al rifinanziamento dei fondi relativi ai residui passivi perenti. Il Ministero dell’economia e delle finanze definirà con decreto le modalità di attuazione e le caratteristiche dei titoli.
La norma fa riferimento ai debiti della pubblica amministrazione statale derivati da transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e forniture. Occorre pertanto definire meglio l’ambito di applicazione della norma esplicitando che la stessa si applica alle transazioni commerciali relative a lavori.
Ciò renderebbe la norma conforme a quanto previsto dalla nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Tra le “transazioni commerciali” considerate nella direttiva, infatti, vengono incluse “la progettazione e l’esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile”.
Inoltre, appare opportuno prevedere anche misure che accelerino i pagamenti da parte degli enti locali nei confronti dei quali le imprese di costruzioni risultano maggiormente esposte.
Desta preoccupazione la norma, inserita nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di conversione, che consente alle pubbliche amministrazioni di comporre bonariamente le controversie con i creditori attraverso, tra l’altro, specifiche transazioni condizionate alla rinuncia agli interessi e alla rivalutazione monetaria.

Disposizioni in materia di tesoreria unica (art. 35, commi 8 – 13)

La norma sospende fino al 31 dicembre 2014 il regime speciale di tesoreria previsto per le regioni e gli enti locali in base al quale dovevano versare alla tesoreria unica esclusivamente le entrate provenienti dal bilancio dello Stato. Con il regime ordinario, tutte le entrate delle regioni e degli enti locali, e non solo quelle che derivano dal bilancio dello Stato, dovranno essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Secondo la relazione tecnica al Disegno di legge di conversione del DL in esame, la norma consentirebbe l’afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi di euro con un miglioramento di pari importo del fabbisogno statale dell’anno 2012.
La norma, oltre a ridurre l’autonomia degli enti locali nel gestire le proprie risorse finanziarie, rischia di rappresentare un ulteriore elemento in grado di rallentare i pagamenti alle imprese.
Inoltre, dall’applicazione della norma derivano benefici esclusivamente per lo Stato. Per compensare la modifica delle regole di tesoreria degli enti locali a totale beneficio dello Stato, sarebbe opportuno allargare l’ambito di applicazione della norma relativa all’estinzione dei debiti pregressi (Art. 35, commi 1-4) anche ai crediti vantati dalle imprese nei confronti degli enti locali.
Le modifiche apportate alla norma nel corso dell’esame parlamentare non appaiono sostanziali e non cambiano gli effetti finali del provvedimento

Alleggerimento ed integrazione della disciplina del promotore per le infrastrutture strategiche (art. 42)

La norma modifica l’art. 175 del D. Lgs 163/2006, già modificato dal DL 201/2011 “Salva Italia”, che disciplina la procedura del promotore per gli interventi ricompresi nel programma delle infrastrutture strategiche (Legge Obiettivo) da realizzare in project financing.
La disciplina è quella che consente ai soggetti qualificati di presentare delle proposte per interventi che non risultano inseriti nella lista predisposta dal Ministero delle Infrastrutture relativa agli interventi da realizzare con capitali privati.
Il Dl Salva Italia ha fornito un maggior dettaglio nelle procedure di affidamento delle concessioni su proposta del promotore relativamente alle opere suddette, ma ha previsto il riconoscimento del diritto di prelazione al promotore.
Con l’ultima revisione dell’articolo, si introduce il diritto di prelazione per il promotore, allineando le previsioni relative alle opere strategiche a quelle per le opere ordinarie.

 Contratto di disponibilità (art. 44)

La norma introduce un nuovo strumento di Partenariato Pubblico Privato, il contratto di disponibilità, applicabile sia alle opere di interesse strategico che quelle ordinarie.
Il nuovo strumento consente di affidare ad un soggetto privato, a proprio rischio e spese la costruzione e la messa a disposizione del committente pubblico di un’opera privata per l’esercizio di attività di pubblico interesse.
La Pubblica Amministrazione verserà un canone di disponibilità e un eventuale contributo in corso d’opera, comunque non superiore al 50% del costo di costruzione.
Al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell’opera all’amministrazione, la Pubblica Amministrazione potrà corrispondere un prezzo di trasferimento, parametrato ai canoni già versati e all’eventuale contributo di cui sopra.
La stazione appaltante pubblicherà un bando di gara corredato da un capitolato prestazionale contenente le caratteristiche tecniche e funzionali dell’opera e le modalità per la determinazione del canone di disponibilità.
Le offerte dei privati dovranno contenere il progetto preliminare e verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo i criteri precisati nel bando di gara.
L’affidatario redigerà il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d’opera finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, rispettando comunque, il capitolato prestazionale.
L’amministrazione aggiudicatrice e le eventuali terze autorità competenti dovranno valutare il progetto definitivo, esecutivo e le eventuali varianti.
La norma prevede, a tal proposito, che il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti sia a carico dell’affidatario. 

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni (art. 51)

La norma aumenta dal 40 al 50 per cento la quota dei lavori che il concessionario autostradale a maggioranza privata, titolare di concessioni vigenti, già affidate alla data del 30 giugno 2002, deve affidare con gara a terzi.
La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2015. La relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto specifica che il periodo transitorio è necessario al fine di evitare il blocco degli investimenti già avviati dalle concessionarie autostradali.

Ulteriori aspetti affrontati dalla legge in esame sono:

Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie (art. 43)
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico (art. 45)
Dialogo competitivo (art. 46)
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di opere pubbliche (art. 50).


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