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25.06.2012 - urbanistica

LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2012, N.7 DISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE

LEGGE REGIONALE  18 APRILE 2012, N.7 dISPOSIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE
BURL n. 16, suppl. del 20 PRILE 2012

(commento a cura del geom. Antonio Gnecchi)

A poca distanza dell’emanazione della legge regionale n. 4 del 2012 (“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia”), è entrata in vigore dal 21 aprile 2012 la nuova legge regionale n. 7 del 18 aprile 2012, contenente le misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione.
La nuova legge regionale contiene una serie di norme che sostituiscono, modificano o integrano  precedenti disposizioni normative riguardanti diverse materie, quali quelle sociali, il sistema educativo di istruzione, lo sviluppo del territorio, gli interventi per il governo del sottosuolo, gli interventi infrastrutturali per la diffusione della banda ultra larga, la semplificazione, digitalizzazione e competitività degli adempimenti amministrativi.
Di seguito si illustreranno soltanto le principali novità che riguardano la materia dell’edilizia e dell’urbanistica contenute nel testo di legge regionale.

Art. 16 –  modifica art. 10, L.R. n. 21/2008 – sale cinematografiche.
Spazi che costituiscono “attrezzature di interesse generale” ai sensi artt. 9 e 90 della legge regionale n. 12 del 2005:
art. 9 – Piano dei Servizi: assicurano dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico
art. 90 – Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (nei PII).
Con l’introduzione della modifica alle norme in materia di spettacolo, si è voluto stabilire che anche le sale e  arene cinematografiche situate nei centri urbani e che svolgano attività culturali, formative e ricreative, sono da considerare di interesse generale e, pertanto, possono essere considerate e computate agli effetti della dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, da inserire nel Piano dei Servizi del PGT o nei Piani Integrati di intervento.

Art. 17 (Disciplina dei titolo edilizi di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d), della LR n. 12/2005 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 309 del 2011)
Commento già effettuato nel precedente  articolo a inizio pagina.

Art. 18 (Modifica all’articolo 51 della l.r. 12/2005)
Nell’ambito della disciplina dei mutamenti delle destinazioni d’uso di immobili, è stato sostituito il comma 1-bis dell’articolo 51 della l.r. 12/2005, consentendo ai comuni di definire i criteri  per l’individuazione delle destinazioni d’uso, all’interno degli ambiti  del tessuto urbano consolidato del Piano delle Regole del PGT (articolo 10, comma 2), da escludere per eventuali danni alla salute, al patrimonio artistico e culturale, al paesaggio, ect.

Art. 19 (Disposizioni in materia di semplificazione urbanistico – edilizia)
E’ prevista solo la comunicazione ex articolo 6, dPR n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall’amianto, connessi a funzioni residenziali, per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi comunitari in materia energetica.  Tale comunicazione è sottoscritta dal richiedente e corredata da una relazione sugli interventi asseverata da un professionista abilitato e presentata prima di dare inizio ai lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia.
Art. 21 (Inserimento dell’art. 95-bis nella L.R. n. 12/2005: Disposizioni per agevolare la valorizzazione di immobili comunali).
Ricordo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16 dicembre 2009, dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’ art. 58, comma 2, della L. 133/2008, secondo il quale la deliberazione del Consiglio Comunale  che  approvava il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, sulla base del quale gli immobili in esso inseriti sono diventati automaticamente patrimonio disponibile, aveva come ulteriore conseguenza di variare automaticamente il piano regolatore.
E’ intervenuto a regolamentare la materia l’articolo 27 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Decreto Salva Italia), che disciplina i profili urbanistici  connessi all’approvazione ad opera dei comuni del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
La regione, proprio in attuazione del comma 1, dell’articolo 27 della citata legge , ha introdotto, dopo l’articolo 95 della LR 12/2005,  il nuovo articolo 95-bis, prevedendo tre ipotesi:
1. relativamente agli immobili per i quali si intendono stabilire  destinazioni d’uso urbanistiche  in contrasto con il PGT, le deliberazioni del CC di approvazione del piano  equivale ad  automatica approvazione di variante allo stesso PGT, nei soli casi in cui oggetto di variante sono previsioni del Piano dei Servizi ovvero del PdR riferite agli ambiti del tessuto urbano consolidato;
2. nel piano non possono essere compresi immobili per i quali siano indicate destinazioni d’uso urbanistiche in contrasto con
le previsioni prevalenti del PTCP o del PGT;
3. le varianti urbanistiche di cui alla lettera a), che determinano l’uso di piccole aree a livello locale ovvero modifiche minori del Piano dei Servizi e del PdR, non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

Art. 23 (modifiche all’art. 4-quater della LR 31/08. Istituzione del fondo per la prevenzione del rischi idrogeologico)
E’ stata introdotta una nuova norma che prevede l’istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi di prevenzione dei rischi idrogeologici, alimentato dal versamento, da parte dei proponenti di ogni mutamento di destinazione d’uso del suolo  interessato dal vincolo idrogeologico, di un importo fissato con deliberazione della Giunta Regionale.
I criteri base per la determinazione di questo importo sono i seguenti.
a) superficie oggetto di mutamento di destinazione d’uso del suolo, espresso in metri quadrati,
b) ubicazione dell’intervento, distinti tra territori montani e non montani, con particolare riguardo alle attività agricole di quei territori, da salvaguardare,
c) tipologia di destinazione d’uso richiesta rispetto a quella precedente.
L’utilizzo dei fondi per la prevenzione del rischio idrogeologico è vincolato ai territori soggetti dal medesimo vincolo.
Il versamento dell’importo compensativo è condizione necessaria al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione del suolo.

Art. 25 (modifiche agli articoli 29 e 30 della  LR 26/2003).Programma ambientale regionale (PEAR) e obiettivi in materia di fonti rinnovabili (FER)
L’articolo 29 della legge regionale 26/2003 disciplina le funzioni attribuite alla regione nel settore energetico, aggiungendo la promozione degli interventi per la produzione di biometano a partire da matrici di scarto o sottoprodotti delle attività agricole o agroalimentari. Da qui, anche l’attribuzione dei poteri di concessione degli incentivi finalizzati anche per gli interventi di cui sopra, oltre a istituire il registro regionale degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e adotta linee guida per favorire la valorizzazione energetica degli scarti di potatura derivanti dalla manutenzione del verde pubblico, nel rispetto del Codice Ambientale.
Il Programma energetico ambientale regionale (PEAR)  recepisce gli obiettivi di copertura da fonti energetiche rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, definiti nel decreto ministeriale di cui al D Lgs n. 28/2011, e incrementa di almeno il 50% gli obiettivi alla copertura da fonti energetiche rinnovabili di origine termica, fotovoltaica e da biogas sul consumo finale lordo di energia, da raggiungere entro il 2020.

Art. 26 (inserimento dell’art. 9-bis nella LR 24/2006. Disposizioni in materia di efficienza energetica in edilizia)
Al fine di adeguare le proprie norme alle direttive comunitarie in materia di efficienza energetica in edilizia è stato aggiunto l’articolo 9-bis con il quale la Giunta regionale stabilisce le modalità  per anticipare al 31 dicembre 2015, l’applicazione dei limiti di fabbisogno energetico nel settore civile.

Art. 28. Modifiche al Titolo III della LR 26/2003. Infrastrutture per la distribuzione dio energia elettrica)
Altre modifiche introdotte alla legge regionale n. 26/2003, riguardano:
– le funzioni attribuite alle province in ordine alla disciplina del settore energetico, che interessano l’installazione e l’esercizio degli impianti di produzione  di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici; per questi ultimi, ricadenti sul territorio provinciale, è stato rimosso il limite di 150 KV  facendo il semplice riferimento alla rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e a quelli individuati dalla direttiva comunitaria di cui al D. Lgs. 28/2011,
– le funzioni attribuite alla regione in ordine alla disciplina del settore energetico; è stato inserito un nuovo articolo 29-bis che prevede l’approvazione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge regionale, di un regolamento per disciplinare la realizzazione  e la gestione  delle infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica.

Art. 33.  (Inserimento dell’art. 8-bis nella LR 24/2006. Misure di semplificazione per le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera)
Ricordo che l’articolo 272, comma 2,  del Codice dell’Ambiente, approvato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, prevede  per taluni impianti e attività che producono emissioni in atmosfera, in relazione  al tipo e alle modalità di produzione, il rilascio di autorizzazioni semplificate, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
Con l’introduzione dell’articolo 8-bis la Giunta regionale, nell’attuare le misure di semplificazioni sopra richiamate, estende l’applicazione delle previsioni dell’articolo 272, comma 2, ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili. 

Art.  34. (Modifiche all’articolo 3 della LR 5/2010 e all’articolo 8 della LR 24/2006. Riduzione degli oneri istruttori per procedimenti di VIA a AIA)
Ricordo che l’articolo 3 della legge regionale n. 5 del 2010 stabilisce norme generali di organizzazione e procedure in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA relative ai progetti di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
Con l’introduzione del nuovo comma 8-bis, la regione   dispone che per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, per gli impianti di produzione energetica da FER, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50%, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.
Ricordo, inoltre, che l’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2006 stabilisce norme che riguardano le emissioni da impianti industriali, impianti di pubblica utilità e di produzione di energia, con la finalità di sviluppo di nuove tecnologie  che adottino sistemi di risparmio di energia e di riduzione degli impatti ambientali, oltre al rilascio delle relative autorizzazioni, all’imposizione di prescrizioni tecniche  e alle funzioni di controllo da parte dell’ARPA.
In questo contesto, il nuovo comma 2-bis prevede che per i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni integrate ambientali di cui all’art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006,  relativi  a impianti industriali allacciati alla rete SME e  ad attività certificate ISO 14001, si applica, nell’ambito dell’adeguamento del tariffario, una riduzione differenziata, da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 30 per cento, degli oneri per le istruttorie e per i controlli.

Art. 38 – 39 – 40 – 41 – 41. Disciplina comunale del sottosuolo (PUGSS)
Si ricorda che il PGSS è stato introdotto come strumento di pianificazione urbanistica a livelli statale dal DPCM 3  marzo 1999, articolo 3 e a livello regionale dalla LR n. 26 del 12 dicembre 2003, articolo 38, richiamato quindi nella legge regionale per il Governo del Territorio n. 12 /2005, articolo 9, comma 8, come parte integrante e sostanziale del Piano dei servizi del PGT.
Tra le disposizioni introdotte dalla legge regionale emerge per i comuni l’obbligo di dotarsi del piano urbano generale servizi sottosuolo (PUGSS) entro il termine ultimo del 31 dicembre 2012.
La struttura tecnica del PUGSS, come definita dalla legge istitutiva del 2003, è fortemente complessa ed articolata e comporta oggettive difficoltà per i comuni nel recepimento dei dati relativi alle reti esistenti nel sottosuolo (localizzazione, caratteristiche dimensionali, e materiche, efficienza, obsolescenza, ecc), con impegni di spesa spesso non sostenibili da parte dell’ente locale e la conseguente impossibilità ad ottemperare alle disposizioni normative; per queste ragioni il Piano dei Servizi oggi vigente, per la maggior parte dei comuni lombardi, non ha il PUGSS al suo interno.
La regione Lombardia dovrebbe valutare una semplificazione dei contenuti minimi del PUGSS da elaborare entro la scadenza del 2012, in modo da mettere in condizioni gli enti locali di iniziare la raccolta dei dati e fornire uno strumento di base predisposto in modo tale da essere progressivamente implementato, contestualmente al reperimento delle informazioni.
In questa ipotesi di redazione del PUGSS verranno integrate le informazioni già contenute all’interno del PdS del PGT con la banca dati predefinita da predisporre progressivamente, utilizzando, ad esempio, le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione come occasione di reperimento dati sulle reti esistenti, ovvero i nuovi progetti di estendimento, anche realizzati in sede di pianificazione attuativa. Tale soluzione può consentire ai comuni, oltre al necessario adempimento normativo, di contenere anche i costi di redazione che l’ente locale è chiamato a sostenere.


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