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23.04.2012 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA – GENUINITA’ DEL DISTACCO – NOTA N. 4258/2012

 

Il Ministero del Lavoro, con nota n. 4258 del 1°marzo 2012, pubblicata in calce, ha fornito alcune precisazioni in merito al distacco dei lavoratori ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e, in particolare, alla relazione tra la mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego ex art. 4bis, co. 5 del D.Lgs. n. 181/2000 e la non genuinità del distacco.

Partendo dal presupposto che il distacco concerne una vicenda interna al rapporto di lavoro che ne modifica esclusivamente le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rispetto a quanto originariamente convenuto dalle parti, il Dicastero ha ritenuto che la comunicazione obbligatoria del distacco che il datore di lavoro distaccante deve effettuare, entro cinque giorni, al Servizio per l’impiego, non essendo un atto meramente burocratico, consente una prima valutazione del rapporto in essere.

Ai fini della valutazione della genuinità del distacco da parte del personale ispettivo, dovrà comunque verificarsi l’esistenza effettiva dei requisiti dell’istituto (interesse del distaccante, temporaneità del distacco e l’effettiva prestazione lavorativa), che, a prescindere dalla comunicazione obbligatoria di cui sopra, possono essere rilevati attraverso ogni ulteriore documentazione in possesso all’azienda anche interna.

Risultano pertanto fondamentali tutti quei documenti atti, anche a fronte delle mancate comunicazioni al centro per l’impiego, a dimostrare l’attuazione legittima di tale Istituto.

 

Ministero del Lavoro

 

Roma, 1 marzo 2012

 

Nota 4258/2012

 

Oggetto: quesito in ordine alla documentazione necessaria per il distacco di lavoratori – art. 4 bis. D.Lgs. 181/2000. come modificato dall’art. 1. co. 1183, L. n. 296/2006.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Direzione territoriale del Lavoro in merito alla problematica concernente la comunicazione al Centro per l’impiego del distacco di lavoratori, ex art. 4 bis, D.Lgs. n. 181/2000, si ritiene opportuno formulare le seguenti osservazioni.

In via preliminare. occorre evidenziare che l’istituto del distacco, ex art. 30 D.Lgs. n. 276/2003. non determina il sorgere di un nuovo rapporto di lavoro con il terzo beneficiario della prestazione. ma produce l’effetto di modificare le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa rispetto a quanto convenuto dalle parti ne II’ originario contratto di lavoro. Si tratta dunque. di una vicenda interna al rapporto, in forza della quale il distaccante ne resta l’unico titolare.

Per quanto concerne gli adempimenti gravanti sul datore di lavoro distaccante, fermo restando “assolvimento dell’obbligo della comunicazione preventiva d’instaurazione del rapporto di lavoro. si ricorda che. l’art. 4 bis, co. 5, D.Lgs. n. 181/2000, sancisce l’invio al Servizio competente, entro cinque giorni, della comunicazione circa le variazioni relative al medesimo rapporto tra le quali quella relativa al distacco del lavoratore.

Si precisa che nell’ipotesi in cui il distaccante non assolva all’obbligo di comunicazione della variazione di cui sopra l’art. 19, co. 3,D.Lgs. n. 276/2003 dispone la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo variabile da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato (diffidabile).

Si sottolinea. inoltre, che la citata comunicazione di variazione non costituisce un mero adempimento di carattere “burocratico”, in quanto consente al personale Ispettivo di effettuare una prima valutazione in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra il lavoratore, presunto distaccato ed il datore di lavoro. presunto distaccatario.

AI fine di scongiurare un uso distorto dell’Istituto, nonché di individuare le ipotesi potenzialmente illecite risulta altresì utile richiamare i requisiti di carattere sostanziale indispensabili per un corretto utilizzo ddl”istituto.

AI riguardo, si ricorda che l’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 enuclea quali elementi di natura sostanziale I’interesse del distaccante. la temporaneità del distacco, lo svolgimento di una determinata attività lavorativa il cui riscontro si considera dunque necessario per la genuinità del distacco stesso (cfr. risposta ad interpello n. 1/2011).

Ciò premesso e con specifico riferimento alla fattispecie prospettata. occorre evidenziare che I’attività ispettiva e I” eventuale valutazione di non genuinità del distacco devono tener conto del rapporto effettivamente realizzatosi tra le parti datoriali ed il lavoratore. che non può prescindere dall’esame di ogni ulteriore documentazione. anche interna all’azienda. legata all’attivazione dell’istituto in esame.

Più in particolare, in mancanza della comunicazione al Centro per l’impiego. potrebbero assumere rilevanza altri documenti attestanti il rapporto intercorso tra le imprese. tra i quali le missive anno data certa – raccomandate a/r. fax. e-mail per posta certificata etc – idonee a comprovare il corretto utilizzo del distacco e, soprattutto. dei citati requisiti dell’interesse del distaccante e della temporaneità.

 


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