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29.11.2012 - lavori pubblici

NUOVA DISCIPLINA CONTRO I RITARDI NEI PAGAMENTI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 recante “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.180”.
Con tale decreto, il Governo ha esercitato la delega conferita dal Parlamento con la Legge sullo Statuto delle imprese (L.180/2011) e ha disposto l’integrale recepimento della nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (2011/7/UE). La Direttiva, come recentemente riaffermato dalla Commissione Europea, riguarda tutti i settori, compreso quello dell’edilizia. Di conseguenza, le nuove regole sui pagamenti si applicano anche al settore dei lavori pubblici.
Le nuove disposizioni riguardano sia i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni sia i contratti tra imprese e si applicano ai contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni, la nuova normativa prevede un termine standard di pagamento di 30 giorni, con la facoltà per le parti di pattuire, per iscritto, un diverso termine di pagamento fino ad un massimo di 60 giorni, se giustificato in particolare dalla natura o dall’oggetto del contratto. In questa fattispecie di contratti, rientrano automaticamente tutti i contratti con enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e tutti i contratti con imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche. Per i contratti sottoscritti con tali enti, quindi, il termine di pagamento è di 60 giorni.
La nuova normativa introduce anche nuovi indennizzi per le imprese in caso di ritardato pagamento della P.A.. Le Pubbliche Amministrazioni debitrici sono infatti tenute a corrispondere interessi moratori su base giornaliera ad un tasso di interesse pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di rifinanziamento all’inizio del semestre -1% nel secondo semestre 2012-, maggiorato dell’8%; ciò, senza che sia necessaria la costituzione in mora e quindi sin dal 1° giorno di ritardo.
In caso di ritardo della P.A., le imprese creditrici hanno anche diritto, salva la prova del maggior danno, ad un risarcimento forfettario di un importo pari a 40 euro.
Per tutti i tipi di contratti, è inoltre prevista la possibilità per le parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, gli interessi ed il risarcimento da calcolare in caso di ritardo si riferiscono esclusivamente alle rate scadute.
Gli uffici del Collegio si riservano di tornare sull’argomento nel caso dovessero pervenire nuovi contributi da parte delle autorità interessate e rimangono a disposizione per ogni eventuale necessità.


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