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20.02.2012 - comunicazioni

NUOVO DECRETO SVILUPPO – DISPOSIZIONI VARIE PER IL SETTORE EDILE

NUOVO DECRETO SVILUPPO – DISPOSIZIONI VARIE PER IL SETTORE EDILE

Sul supplemento ordinario n. 27 alla G.U. 9-2-2012, n. 33, è stato pubblicato il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 (nuovo decreto sviluppo) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
In attesa della conversione in legge di detto decreto si ritiene utile riepilogare brevemente le norme di interesse del settore.

Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza
La norma affida alla Direzione Territoriale del Lavoro e all’Azienda Sanitaria Locale (ASL) in luogo del servizio ispettivo del Ministero del lavoro la competenza in materia di astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza (riguarda l’estensione, a tre mesi dalla data presunta del parto, del divieto di adibire al lavoro le lavoratrici in gravidanza in presenza di particolari situazioni).
Si tratta di una semplificazione del procedimento che tende ad evitare la frammentazione delle fasi procedimentali fra amministrazioni diverse e che riconduce l’intero procedimento in capo alla ASL. Infatti, attualmente l’adozione del provvedimento finale da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro è una mera presa d’atto di quanto accertato dalle ASL in sede di visita medica.

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari
La norma chiarisce, per via legislativa, che in caso di assunzione di un lavoratore non appartenente all’Unione Europea la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego assolve, a tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Tali obblighi, come noto, erano assolti tramite l’invio del modello Q allo Sportello Unico.
La semplificazione introdotta, in realtà, era già stata anticipata dal Ministero dell’Interno e dalla modifica del modello di comunicazione obbligatoria “UNILAV” che ora prevede anche campi relativi alla sussistenza della sistemazione alloggiativa e l’impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio.

Semplificazione in materia di assunzioni e di collocamento obbligatorio
Con l’art. 18, comma 3 viene modificato l’organo competente a cui inoltrare domande di sospensione dagli obblighi di assunzione del disabile ex art. 3, comma 5 della Legge n. 68 del 1999.
In particolare ad oggi le imprese che abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria, ai contratti di solidarietà ed ai licenziamenti collettivi e che intendano chiedere la sospensione dell’obbligo di assunzione del disabile, nel caso in cui abbiano unità produttive ubicate in più province, devono presentare domanda al Ministero del Lavoro.

Semplificazione in materia di libro unico del lavoro
L’articolo, di natura interpretativa, precisa le nozioni di “omessa registrazione” e di “infedele registrazione” di dati nel Libro Unico del Lavoro, al fine di chiarire l’ambito di applicazione delle relative sanzioni amministrative.
La nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione. La nozione di infedele registrazione si riferisce viceversa alla scritturazione dei dati diversi rispetto alla qualità e quantità di prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate.
La norma si pone in continuità con quanto già affermato dal Ministero del Lavoro n. 47/2011. Si ricade perciò nell'”infedele” registrazione ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione, o la retribuzione effettivamente erogata, non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico.

Responsabilità solidale negli appalti
La disposizione in commento interviene, in tema di appalti tra privati, sul regime della responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro con l`appaltatore e ciascuno dei subappaltatori.
In particolare l’articolo in parola riscrive il secondo comma dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, norma cardine in materia di solidarietà nell’ambito degli appalti tra privati.
Il nuovo testo dispone che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
La novità rispetto alla disciplina previgente consiste esclusivamente nel fatto che si è chiarito come la responsabilità solidale non si estende alle sanzioni civili che restano a carico della parte inadempiente.

Parcheggi pertinenziali di abitazioni
Viene variata la norma che vincola la pertinenza dei parcheggi alle relative unità immobiliari.
Si rammenta come la legge 122/1989 abbia previsto all’articolo 9 la possibilità di realizzare nel sottosuolo degli immobili, ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi non potevano essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale erano legati da vincolo pertinenziale, tanto che i relativi atti di cessione erano nulli.
Il decreto ora stabilisce che la proprietà dei parcheggi pertinenziali può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione o nei successivi atti convenzionali. Detta possibilità è attuabile solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune.

Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici
E’ prevista l’approvazione di un nuovo modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti in sostituzione di quelli esistenti, già previsti dal D.M. 37/2008.
La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata devono essere conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli.
Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

Esercizio della professione di autotrasportatore
L’articolo 11 del decreto in esame abolisce l’obbligo dell’esame per l’esercizio della professione di trasportatore su strada.
Coloro che hanno diretto l’attività di autotrasporto, ininterrottamente da almeno dieci anni e risultino in attività alla data di entrata in vigore del decreto, non dovranno più sostenere l’esame di idoneità per l’esercizio della professione.
Il decreto esonera dall’obbligo di frequenza di un corso di formazione, preparatorio all’esame di idoneità professionale, anche coloro che hanno superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado.

Controllo dei gas di scarico (bollino blu)
L’articolo 11 del decreto in parola stabilisce che «a decorrere dall’anno 2012 il controllo obbligatorio dei dispositivi di combustione e scarico degli autoveicoli e dei motoveicoli, ove previsto, è effettuato esclusivamente al momento della revisione obbligatoria periodica del mezzo».
La modifica introdotta comporta che la verifica dei gas di scarico avvenga, per le autovetture, entro i primi quattro anni dalla prima immatricolazione e successivamente, ogni due anni.

Controllo cronotachigrafi
Viene portata a due anni la scadenza per il controllo sugli apparecchi di controllo dei tempi di percorrenza (cronotachigrafo).
In base al comma 9 dell’art. 11 del decreto semplificazioni gli apparecchi di controllo sui veicoli adibiti al trasporto su strada dovranno essere controllati ogni due anni dalle officine autorizzate alla riparazione degli apparecchi stessi. L’attestazione di avvenuto controllo biennale deve essere esibita in occasione della revisione periodica.

Circolazione veicoli eccezionali (mezzi d’opera)
La circolazione dei veicoli eccezionali e dei mezzi d’opera sarà consentita nei giorni pre o post-festivi mentre il divieto è mantenuto per i giorni festivi.
I giorni in cui sarà consentita la circolazione verranno individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso.

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento
I documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati per la prima volta, ovvero rinnovati alla prima scadenza successiva al 9/2/2012 avranno validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Abilitazione degli impiantisti – D.M. 37/2008
L’abilitazione delle imprese di cui all’art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22-1-2008, n. 37, concerne, alle condizioni ivi indicate, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso.

Proroga del termine di comunicazione alla Camera di Commercio dell’indirizzo di posta elettronica certificata
Le società che, alla data del 9/2/2012 non hanno ancora indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese, devono provvedervi entro il 30-6-2012.

Banca dati nazionale dei contratti pubblici
Dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione agli appalti pubblici (requisiti attestati dalla SOA) verrà acquisita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
L’autorità stabilirà i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte che dovranno essere inseriti nella Banca dati.

Lavori pubblici – Contratto di sponsorizzazione
Viene definita la procedura di realizzazione di interventi su beni culturali mediante il “contratto di sponsorizzazione”. Si tratta di una procedura ad evidenza pubblica con la quale si seleziona il privato soggetto che voglia provvedere al pagamento degli oneri relativi alla realizzazione delle opere.

Documentazione SOA per lavori eseguiti all’estero
E’ stata meglio circostanziata la prassi da seguire per documentare alla SOA i lavori eseguiti all’estero, quali appaltatori o subappaltatori.

Obbligatoria sostituzione di certificazioni con dichiarazioni sostitutive
Si coglie l’occasione per rammentare come dal primo gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, prevista dall’art. 15 della legge 11 dicembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012).
Le nuove norme hanno introdotto l’obbligo per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi di richiedere ai soggetti privati unicamente le dichiarazioni sostitutive di certificati e atti di notorietà, limitando la validità delle certificazioni originali rilasciate dalla pubblica amministrazione ai soli rapporti tra privati.
Riassumendo brevemente le novità introdotte in materia di semplificazione, si sottolineano in particolare i seguenti aspetti.
La validità dei certificati rilasciati dalle amministrazioni è stata limitata ai soli rapporti tra privati, statuendo, per i rapporti intercorrenti con le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di sostituire i certificati e gli atti di notorietà con dichiarazioni sostitutive elencate rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 (articolo 40, comma 1).
A rafforzare tale obbligo viene inoltre previsto che, ogni qual volta l’amministrazione proceda al rilascio di un certificato, è tenuta ad apportare su di esso a pena di nullità la seguente dicitura:
“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” (articolo 40, comma 2).
In coerenza con tale nuova impostazione, l’articolo 43 è stato emendato introducendo l’obbligo per le amministrazioni di acquisire d’ufficio le informazioni oggetto di dichiarazioni sostitutive relative non soltanto a certificati bensì anche ad atti di notorietà.
Per quanto concerne la possibilità di produrre una dichiarazione sostitutiva al DURC, tale possibilità deve ritenersi preclusa alla luce delle indicazioni fornite della recente circolare del Ministero del lavoro del 16/01/2012, in relazione al nuovo articolo 44-bis del decreto in esame, a norma del quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle amministrazioni….”.


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