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30.05.2012 - tecnica

OBBLIGO DAL 1 GIUGNO 2012 DI INSTALLARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

OBBLIGO DAL 1 GIUGNO 2012 DI INSTALLARE IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI PER EDIFICI NUOVI O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI

Si ricordano le scadenze previste dall’art. 11 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”), pubblicato sul S.O. n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28 marzo 2011.
La norma classifica gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti quegli edifici che ricadono in una delle seguenti categorie:
1) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
2) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti devono infatti prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
· il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
· il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
· il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Gli obblighi suddetti non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre l’obbligo di cui al comma precedente non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la formula P=S/K dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012
    al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.


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