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23.03.2012 - tecnica

PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI PER LE PMI RIGUARDANTI SCARICO DI ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO

PROCEDIMENTI  SEMPLIFICATI  PER  LE  PMI  RIGUARDANTI  SCARICO  DI  ACQUE REFLUE E IMPATTO ACUSTICO
 
Il D.P.R. 19/10/2011, n. 227 pubblicato sulla G.U. 03/02/2012, n. 28 (“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) definisce le semplificazioni per le Piccole e Medie Imprese (PMI) in materia di autorizzazione agli scarichi e di documentazione di impatto acustico.
Tali imprese attestano l’appartenenza alle categorie (definite all’articolo 2 del DM 18/04/2005 , n. 19470), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.)

Autorizzazione agli scarichi
Per ciò che riguarda il rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, (fermo restando quanto previsto dall’articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che tratta dell’iter procedurale per l’autorizzazione allo scarico) il titolare dello scarico, almeno sei mesi prima della scadenza, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all’autorità competente un’istanza corredata di dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’articolo 47 del decreto del DPR 28/12/2000, n. 445), che attesti che sono rimaste immutate:
a) le caratteristiche quali-quantitative dello scarico intese come volume annuo scaricato, massa e tipologia di sostanze scaricate, in relazione a quanto previsto nella precedente autorizzazione o se, non esplicitato in questa ultima, nella relativa istanza;
b) le caratteristiche del ciclo produttivo compresa la capacità di produzione;
c) le sostanze impiegate nel ciclo produttivo e le relative quantità;
d) gli impianti aziendali di trattamento delle acque reflue e le relative caratteristiche tecniche;
e) la localizzazione dello scarico.
La modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione non si applica per gli scarichi contenenti sostanze pericolose come definisce l’articolo 108 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Disposizioni in materia
di inquinamento acustico
Si descrivono di seguito le semplificazione della documentazione di impatto acustico.
Sono escluse dall’obbligo di presentare la documentazione di cui all’art. 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26/10/1995, n. 447 (comma 2: documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle opere; comma 3: valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate; comma 4: documentazione di previsione di impatto acustico), le attività a bassa rumorosità, ad eccezione per l’esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2, della L. 26/10/1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8, comma 5, della L. 26/10/1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di citati nel prossimo paragrafo.
Per le attività diverse da quelle sopra indicate, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM in data 14/11/1997, pubblicato nella GU n. 280 del 1/12/1997, la documentazione di cui all’articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L. 26/10/1995, n.  447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all’articolo 8, comma 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, (misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall’attività o dagli impianti), predisposta da un tecnico competente in acustica.
Disposizioni attuative
Le imprese presentano le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale esclusivamente per via telematica allo Sportello unico per le attività produttive competente per territorio (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160).
E’ adottato un modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione.
Monitoraggio
I Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico e i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa, in collaborazione con la Conferenza Unificata e con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, predispongono forme di monitoraggio sull’attuazione del presente regolamento. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni sopracitate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


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