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01.02.2012 - sicurezza

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 “NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010, N. 5 “NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”

 
È stato pubblicato sul BURL n. 48, Supplemento Ordinario, del 30 novembre 2011 il Regolamento Regionale n. 5, approvato dalla Giunta regionale il 21 novembre 2011, recante “Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)”, in attuazione dell’art. 3, comma 1 della citata L.R. 5/2010 secondo cui “la Giunta regionale, sentita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA”.
Le nuove disposizioni abrogano tutta la normativa previgente e disciplinano, in sintesi:
a) la costituzione della Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale, definendone composizione, compiti e tempi delle relative attività.
Nello specifico i compiti affidati a tale Commissione riguardano il supporto all’autorità competente regionale negli ambiti: della procedura di assoggettabilità a VIA, della fase di consultazione della VIA, della formulazione di pareri specialistici e delle procedure sanzionatorie.
I pareri elaborati della Commissione non sono vincolanti per l’autorità competente e devono essere resi entro e non oltre 30 giorni dalla formale richiesta da parte dell’autorità stessa.
b) determina il numero, la durata dell’incarico e le modalità di avvalimento degli esperti: la giunta regionale individua con propria deliberazione un numero massimo di 10 esperti dotati di specifiche competenze progettuali-ambientali, economiche e giuridiche, da coinvolgere nell’ambito delle valutazioni di progetti dal contenuto tecnico particolarmente complesso;
c) il calcolo degli oneri istruttori: vengono definite le modalità di calcolo del valore delle opere in progetto sulla base delle quali determinare il contributo istruttorio dovuto dal proponente. In base all’importo che ne viene definito varia la percentuale di oneri a seconda che si tratti di procedura di VIA, verifica di assoggettabilità o fase preliminare di consultazione. Le soglie di riferimento individuate sono quattro: sino a 1 MEuro, tra 1 MEuro e 10 MEuro, tra 10 MEuro e 50 M Euro, superiore a 50 MEuro.
d) le modalità di avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, per ciò che riguarda la valutazione del piano di monitoraggio ambientale, l’espressione dei pareri, i controlli ambientali, ecc.
e) le modalità per l’espressione del parere della Regione nell’ambito della procedura di VIA in sede statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo;
f) i procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, tra i quali: autorizzazione paesaggistica, valutazione d’incidenza, pareri di competenza degli enti gestori dei parchi.
g) le modalità di attuazione ed applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA da parte delle autorità competenti in materia di VIA, e in particolare:
1.  specifica le procedure per la VIA e per la verifica di assoggettabilità a VIA, per ciò che riguarda, la competenza istruttoria, la documentazione necessaria per la fase di consultazione, il coinvolgimento degli enti pubblici interessati dal progetto, la comunicazione della decisione finale, la richiesta di integrazioni, gli eventuali monitoraggi ambientale, ecc.
2.  coordina le procedure di valutazione e quelle di pianificazione territoriale: nel caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l’avvenuto avvio, presso l’autorità competente, del procedimento amministrativo per l’ottenimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove questo sia necessario per l’autorizzazione o approvazione del progetto. Nel caso, invece, di richiesta di VIA, il proponente deve assolvere a tutti gli adempimenti in campo urbanistico richiesti dalla procedura di autorizzazione o di approvazione del progetto oggetto di valutazione.
3.  individua gli atti amministrativi regionali che non trovano più applicazione per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento;
4. stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA. Nello specifico, l’ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto. Inoltre, eventuali verifiche, in caso di inadempimenti da parte del proponente rispetto ai contenuti del provvedimento di VIA, possono essere attuate a cura dell’autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA e ASL, nell’ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonchè delle segnalazioni circostanziate di qualsiasi altro soggetto.
Le norme transitorie e finali definiscono, infine, che tutti gli Enti locali destinatari del conferimento di competenze devono adeguare gli atti di loro competenza entro 60 giorni dalla pubblicazione del Regolamento. D’altra parte, la Giunta regionale, sentita l’ARPA, le Province, l’UPL e l’ANCI Lombardia, entro un anno dall’emanazione del Regolamento deve approvare con proprie deliberazioni, linee guida e criteri tecnici per la redazione degli Studi di Impatto Ambientale, per l’istruttoria di Via e di Verifica di assoggettabilità a VIA.


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