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Servizio Tecnico - referenti: sig. Ferdinando Capra - dott.ssa Sara Meschini - ing. Angelo Grazioli
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30.01.2012 - lavori pubblici

TESTO DELLA LEGGE SULLA TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI IN APPALTI PUBBLICI

Si ritiene utile fornire alle imprese associate il testo completo della normativa che regola il tema della tracciabilità in appalti pubblici. La legge n. 136/2010, art. 3, ha introdotto il nuovo regime dei pagamenti in lavori pubblici. Poi è stato approvato un decreto legge, il n. 187 del 1/11/2010, che da una parte ha introdotto alcune modifiche e dall’altra ha dato una interpretazione di quanto già contenuto nell’art. 3 della legge 136/2010. Tale decreto è stato convertito, con alcune modifiche, in legge, la n. 317 del 17/12/2010.

Il testo qui pubblicato è dunque la fusione dei tre testi legislativi, ove a seguito del singolo comma della legge iniziale (stampato in carattere normale) sono stati riportati le modifiche o le interpretazioni recate dalla successiva legge di conversione del decreto-legge (stampati in carattere corsivo).

Per un sunto esplicativo di tutta la norma si rimanda a quanto pubblicato a pagina 70 sul Notiziario n. 2/2011

 

Legge 13/8/2010 n. 136 (G.U. 23/8/2010 n. 196) Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia

coordinato con il D.L. 1 novembre 2010, n. 187 (in G.U. 265 del 12/11/2010) convertito in Legge 317 del 17 dicembre 2010

 

Articolo 3

Tracciabilità dei flussi finanziari

(Art 6 del D.L.  187/2010

convertito in L. 317/2010)

  1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
  2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 13 agosto 2010, n. 136 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti, sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 136 del 2010, come modificato dal comma 1, lettera a), dell’articolo 7 del presente decreto,entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai sensi dell’articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n. 136 del 2010, e successive modificazioni.
  3. L’espressione «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dal l’articolo 118, comma 11, dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
  4. L’espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui ai comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

 

  1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni

 

(Art 6 del D.L.  187/2010 convertito in L. 317/2010)

  1. L’espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende riferita ai subappalti come definiti dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
  2. L’espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purchè per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

 

  1. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei  a  consentire  la  piena tracciabilità delle operazioni purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se questo non e’ riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

  1. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa. L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui  attingere per spese  giornaliere,  salvo  l’obbligo  di  rendicontazione,  deve essere  effettuata  tramite  bonifico  bancario  o  postale  o  altro strumento di pagamento idoneo a consentire  la  tracciabilità  delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.

 

(Art 6 del D.L.  187/2010 convertito in L. 317/2010)

  1. L’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti.
  2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
  3. L’espressione «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al comma 3, primo periodo, dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e l’espressione «possono essere utilizzati sistemi diversi » di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3 si interpretano nel senso che è consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale purché siano idonei ad assicurare a piena tracciabilità della transazione finanziaria..

 

  1. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni..
  2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento  dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane  Spa, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla  trascrizione della motivazione del pagamento.

 

  1. soppresso

 

  1. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all’amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

 

  1. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da’ immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

 

  1. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

 

(Art 6 del D.L.  187/2010 convertito in L. 317/2010)

  1. L’espressione «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9 dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 si intende riferita ai subappalti come definiti dal l’articolo 118, comma 11, dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

 

9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

 

 

Articolo 5

Identificazione degli addetti nei cantieri

  1. La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.

 

Articolo 6

Sanzioni

  1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 9-bis, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.
  2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei  a consentire  la  piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui  nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di  incasso  o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle operazioni, venga omessa l’indicazione del  CUP  o  del  CIG  di  cui all’articolo 3, comma 5.
  3. Il reintegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.
  4. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
  5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione e’ proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, l’opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l’autorità che ha applicato la sanzione.

5-bis. L’autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui e’ venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’articolo 3.

 

 


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